Cassazione Penale, Sentenza n. 32049/2025 del 26/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di convalida del provvedimento questorile del 25/01/2025 che imponeva l'obbligo di presentazione presso la Questura prima e dopo ogni incontro agonistico della squadra Liofilchem Roseto per anni sei. Il ricorrente deduceva: (1) violazione di legge e carenza di motivazione rispetto alle ragioni di necessità e urgenza e alla congruità della durata della misura; (2) violazione dell'art.6, comma 3, L. n.401/1989 e mancanza di motivazione sulla legittimità della doppia firma (15 minuti dopo l'inizio e un'ora dopo l'inizio di tutte le partite), ritenuta vessatoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente verificato i presupposti della convalida: esigenze di necessità e urgenza, pericolosità concreta e attuale del soggetto, attribuibilità delle condotte e congruità della durata. La motivazione del GIP ha richiamato immagini di videosorveglianza che documentavano l'invasione del settore avversario, l'uso di un'asta di bandiera come oggetto contundente e il lancio di un seggiolino, reati per i quali è stato instaurato un procedimento penale (rissa, danneggiamento, porto abusivo di armi). Si è inoltre tenuto conto della recidiva del prevenuto; la durata (sei anni) è compatibile con il minimo quinquennale previsto dall'art.6, comma quinto, L. n.401/1989 come modificato. La doppia firma è stata ritenuta giustificata per prevenire disordini sia durante sia al termine dell'incontro, valutando altresì la fattibilità pratica alla luce della distanza tra luogo della partita e residenza del ricorrente. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6
art. 6, comma 3; art. 6, comma quinto (durata minima di anni cinque, come modificato dal D.L. n.119 del 2014, conv. in L. n.146 del 2014)
La norma legittima l'adozione di misure di prevenzione/obblighi di presentazione in occasione di manifestazioni sportive se sussistono necessità e urgenza, pericolosità concreta e attuale, attribuibilità delle condotte e congruità temporale; prevede un periodo minimo (quinquennale) per la limitazione, applicabile con particolare rigore in caso di recidiva.
Decreto-Legge 119/2014, convertito in L. 146/2014
D.L. n.119 del 2014, conv. in L. n.146 del 2014
Ha modificato la disciplina dell'art.6 L.401/1989 introducendo, tra l'altro, parametri temporali (durata minima) rilevanti per la congruità della misura; la Corte ha ritenuto applicabili tali parametri nel caso di recidiva.
Massime di principio
- Per convalidare un provvedimento questorile che impone obblighi di presentazione in occasione di eventi sportivi il giudice deve valutare e motivare: necessità e urgenza, pericolosità concreta e attuale, attribuibilità delle condotte e congruità della durata.
- Le immagini di videosorveglianza e la sussistenza di un procedimento penale per fatti violenti e l'uso di oggetti contundenti costituiscono elementi probatori forti che giustificano misure restrittive di prevenzione.
- La recidiva aumenta la possibilità di applicare durate maggiori entro i limiti previsti dalla norma (minimo quinquennale) e rafforza la valutazione di pericolosità.
- L'obbligo di doppia presentazione può essere giustificato quando la finalità sia prevenire disordini sia durante sia dopo l'incontro; tuttavia la misura è illegittima se la distanza o l'impossibilità materiale rendono irrealizzabile la doppia presentazione.
- Il giudice di legittimità controlla sia la legalità formale del provvedimento amministrativo sia la congruità e proporzionalità della misura in relazione ai fatti concreti; l'assenza di una motivazione adeguata su questi punti può determinare la cassazione del provvedimento.
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