Sentenza del 13/11/2019 n. 29379 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha contestato l'iscrizione ipotecaria effettuata da Equitalia il 2 ottobre 2009 a garanzia di crediti tributari e non tributari. Ha dedotto: 1) la violazione degli artt. 50, comma 2, e 77 del D.P.R. n. 602/1973, sostenendo che l'ipoteca non potesse essere iscritta senza la preventiva intimazione di pagamento; 2) la violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la Commissione tributaria regionale non aveva esaminato la doglianza relativa alla mancata notificazione delle cartelle di pagamento prodromiche; 3) la violazione dell'art. 2697 c.c., ritenendo erronea la valutazione sulla prova dei vizi della procedura.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, chiarendo che l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 non costituisce un atto di espropriazione forzata e non richiede, di per sé, la preventiva intimazione prevista dall'art. 50, comma 2. Tuttavia, l'iscrizione deve essere preceduta dalla comunicazione al contribuente e dalla concessione di un termine, normalmente di trenta giorni, per pagare o presentare osservazioni; nel caso concreto, però, la ricorrente aveva contestato soltanto l'assenza dell'intimazione, senza dedurre la violazione del contraddittorio endoprocedimentale. Il secondo motivo è stato accolto, poiché la contribuente aveva effettivamente contestato la mancata notificazione delle cartelle prodromiche e la Commissione regionale aveva omesso di pronunciarsi. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602/1973, art. 50, comma 2
qualora l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento
L'intimazione di pagamento è necessaria quando si intenda iniziare l'espropriazione forzata oltre un anno dalla notifica della cartella, ma non costituisce un requisito autonomo per l'iscrizione ipotecaria, che ha natura distinta dall'espropriazione.
D.P.R. n. 602/1973, art. 77
L'iscrizione ipotecaria è una procedura alternativa e preliminare rispetto all'esecuzione forzata. Deve però essere preceduta dalla comunicazione al contribuente e dalla possibilità di presentare osservazioni o effettuare il pagamento.
D.P.R. n. 602/1973, art. 77, comma 2-bis
La disposizione è stata utilizzata come parametro per individuare un termine congruo, pari a trenta giorni, per consentire al contribuente di partecipare al procedimento prima dell'iscrizione ipotecaria.
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande, eccezioni e questioni ritualmente sottoposte al suo esame. L'omessa decisione sulla contestazione relativa alla mancata notifica delle cartelle ha determinato la cassazione con rinvio.
Art. 2697 c.c.
Il motivo è stato dichiarato inammissibile perché la ricorrente non aveva specificamente indicato quali vizi procedurali avrebbe dovuto provare l'agente della riscossione.
D.P.R. n. 546/1992, art. 57
inammissibilità delle domande nuove in appello
La norma non impediva l'esame della contestazione, perché la questione relativa alla mancata notificazione delle cartelle era già stata proposta nel ricorso originario e riproposta in appello.
Artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
diritto alla partecipazione al procedimento
I principi europei sul diritto di partecipazione e di difesa impongono, secondo la giurisprudenza richiamata, un contraddittorio preventivo prima dell'iscrizione ipotecaria.
Massime di principio
- L'iscrizione ipotecaria sui beni del contribuente non equivale all'inizio dell'espropriazione forzata; pertanto, la preventiva intimazione prevista per l'esecuzione oltre l'anno dalla cartella non è automaticamente necessaria per iscrivere l'ipoteca.
- Prima dell'iscrizione ipotecaria l'agente della riscossione deve comunque comunicare l'intenzione di procedere e concedere al contribuente un termine, normalmente di trenta giorni, per pagare o presentare osservazioni. L'omissione del contraddittorio può comportare la nullità dell'iscrizione.
- La contestazione deve individuare espressamente il vizio fatto valere: lamentare soltanto l'assenza dell'intimazione non equivale necessariamente a dedurre la violazione del contraddittorio preventivo.
- La mancata notificazione delle cartelle prodromiche costituisce una questione distinta e deve essere esaminata dal giudice se è stata proposta tempestivamente nel ricorso e riproposta in appello.
- Una sentenza che omette di pronunciarsi su una domanda o eccezione ritualmente proposta viola l'art. 112 c.p.c. e può essere cassata con rinvio.
- Le censure relative all'onere della prova devono indicare con precisione quali fatti, documenti o vizi procedurali siano rimasti privi di prova; contestazioni generiche possono essere dichiarate inammissibili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 13 nov 2019Sentenza del 13/11/2019 n. 432 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 13 nov 2019Sentenza del 13/11/2019 n. 1099 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 13 nov 2019Sentenza del 13/11/2019 n. 1209 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 13 nov 2019Sentenza del 13/11/2019 n. 8501 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
- Sentenza · 13 nov 2019Sentenza del 13/11/2019 n. 8506 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
- Sentenza · 13 nov 2019Sentenza del 13/11/2019 n. 29367 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →