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Sentenza

Sentenza n. 2526/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento della nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio prot. n. -OMISSIS-, portante «-OMISSIS-», nonché di ogni suo atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto, con il quale è stata rigettata la richiesta ostensione della documentazione oggetto della domanda di accesso agli atti formulata in via incidentale all’atto di invito e diffida del 14/07/2025; nonché per la condanna dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., del Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante p.t., nonché del Liceo-OMISSIS- di Roma, in persona del legale rappresentante p.t., all’ostensione della documentazione oggetto della domanda di accesso agli atti formulata dalla ricorrente in via incidentale all’atto di invito e diffida del 14/07/2025.

Giustizia amministrativa202511703

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego dell'accesso ai provvedimenti di nomina dei supplenti, agli atti relativi alla revisione dell'organico delle classi di concorso A011/A013 e ai connessi impegni di spesa

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, docente di ruolo, aveva ricevuto un decreto di individuazione come soprannumeraria e aveva presentato domanda di mobilità condizionata. Dopo il diniego dell'assegnazione presso il liceo prescelto, aveva impugnato gli atti davanti al giudice del lavoro, ottenendo una sentenza che dichiarava illegittimo il decreto di soprannumerarietà e riconosceva il diritto al passaggio di cattedra. La sentenza era stata appellata dall'Amministrazione ed era quindi ancora pendente il relativo giudizio. La ricorrente, per esigenze di tutela giurisdizionale e anche in vista di eventuali iniziative per danno erariale, aveva chiesto l'accesso agli atti relativi alle nomine dei supplenti, alla revisione dell'organico e agli impegni di spesa. L'USR aveva negato l'accesso ritenendo che la tutela fosse già assicurata dalla sentenza di primo grado, che la ricorrente non avesse partecipato alla mobilità per l'anno successivo e che l'eventuale esposto alla Corte dei conti non giustificasse l'ostensione. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 3, 22 e 24 della l. 241/1990, dei principi di trasparenza e pubblicità, il difetto di istruttoria e il travisamento dei presupposti, nonché, in via subordinata, la mancata esecuzione della sentenza esecutiva, la lesione del diritto di difesa e dell'interesse all'azione per danno erariale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto sussistente il nesso di strumentalità tra i documenti richiesti e la controversia ancora pendente sulla soprannumerarietà, sulla mobilità e sulla concreta disponibilità dei posti. La pendenza dell'appello e l'esistenza di una pronuncia favorevole di primo grado non escludono l'interesse all'accesso, poiché la posizione della ricorrente non era coperta da giudicato e il bene della vita non era stato ancora conseguito. Richiamando l'Adunanza plenaria n. 20/2020, il giudice ha precisato che il requisito della necessità va valutato in base all'astratta pertinenza della documentazione rispetto alla controversia, secondo un giudizio prognostico ex ante, senza che l'Amministrazione o il giudice possano sostituire la propria valutazione a quella della parte circa l'opportunità o la decisività concreta dei documenti. Gli atti richiesti erano idonei a fornire elementi sulla situazione sostanziale dell'organico e sull'effettiva disponibilità dei posti, anche su aspetti rimasti assorbiti nella sentenza del giudice del lavoro. Tuttavia, il TAR non ha ordinato l'ostensione immediata e integrale: ha annullato il diniego e ordinato alle Amministrazioni di attivare il procedimento previsto dagli artt. 24 e 25 della l. 241/1990 e dal d.P.R. 184/2006, coinvolgendo i terzi controinteressati e concludendo la procedura entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Gli ulteriori motivi e la domanda subordinata sono stati assorbiti. Le Amministrazioni sono state condannate in solido, in parti uguali, al pagamento di 1.500 euro oltre accessori per spese di lite.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    La disciplina dell'accesso documentale consente l'ostensione quando la documentazione sia collegata a una situazione giuridica tutelabile e sussista un rapporto di strumentalità con la relativa tutela.

  • art. 24 l. 241/1990

    La necessità (o la stretta indispensabilità) della conoscenza del documento determina il nesso di strumentalità tra il diritto all'accesso e la situazione giuridica finale.

    Nel caso concreto, la necessità dell'accesso è stata valutata in base all'astratta pertinenza dei documenti rispetto alla controversia, senza richiedere la dimostrazione della loro decisività finale.

  • art. 25 l. 241/1990

    L'Amministrazione deve seguire il procedimento previsto per l'accesso, inclusa la partecipazione dei controinteressati.

  • d.P.R. 184/2006

    Il procedimento di accesso deve essere svolto secondo le modalità regolamentari, con il coinvolgimento dei terzi controinteressati.

  • artt. 24, 111 e 113 Cost.

    Il diritto di accesso difensivo è interpretato in modo coerente con il diritto di difesa e con il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

  • art. 21 del C.C.N.I. mobilità del personale docente del 18 maggio 2022

    La sentenza del giudice del lavoro richiamata nel provvedimento aveva accertato la violazione delle condizioni, dei termini e delle modalità per la presentazione della domanda di mobilità.

Massime di principio

  • La pendenza di un giudizio, anche in grado di appello, non esclude l'interesse all'accesso documentale quando i documenti richiesti siano astrattamente pertinenti alla controversia e strumentali alla ricostruzione dei fatti rilevanti.
  • L'esistenza di una sentenza favorevole di primo grado non fa venir meno il diritto di accesso se la pronuncia non è coperta da giudicato, il bene della vita non è stato ancora conseguito e la posizione dell'interessato resta contestata.
  • Nel valutare l'accesso difensivo, il requisito della necessità o della strumentalità deve essere apprezzato ex ante sulla base dell'astratta pertinenza dei documenti rispetto alla situazione giuridica controversa; non è consentito all'Amministrazione o al giudice negare l'accesso perché il documento non risulti certamente decisivo o concretamente indispensabile alla vittoria della causa.
  • L'autonomia tra diritto di accesso e azione giudiziaria comporta che l'accesso può essere richiesto prima, durante o dopo il giudizio cui la documentazione si riferisce.
  • Quando l'accesso risulta fondato ma non è stato attivato il procedimento nei confronti dei controinteressati, il giudice deve annullare il diniego e ordinare all'Amministrazione di riavviare e concludere il procedimento secondo gli artt. 24 e 25 della l. 241/1990 e il d.P.R. 184/2006, anziché imporre l'ostensione immediata e indiscriminata.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàTutela del terzoOnere della prova e principio dispositivo

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