Sentenza n. 1842/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 5015/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, che aveva disposto l'accredito di complessivi 1.000 euro sulla carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza chiedendo l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 5015/2024, notificata al Ministero l'8 ottobre 2024 e non impugnata, come attestato dalla cancelleria il 22 luglio 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione del docente, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, 500 euro per l'anno scolastico 2022/2023 e 500 euro per l'anno scolastico 2023/2024. Il ricorrente ha dedotto la persistente inerzia dell'Amministrazione e ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta, la liquidazione del relativo compenso, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l'ottemperanza, considerando la mancata impugnazione della sentenza e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo giudiziale mediante il pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o un funzionario delegato dotato delle necessarie competenze. Ha inoltre disposto, a carico del Ministero, una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento, ovvero fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere, fermo l'onere della parte interessata di attivarsi per l'insediamento del commissario. Il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il commissario dovrà depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico. Il Ministero è stato condannato anche al pagamento di 500 euro di spese di giudizio, oltre accessori e contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
art. 114, comma 3; art. 114, comma 4, lett. e)
La norma consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, assegnare un termine all'amministrazione, nominare un commissario ad acta per l'ulteriore inottemperanza e fissare una penalità di mora.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
L'azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni è stata ritenuta proponibile dopo l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione.
d.P.R. n. 115/2002
Disciplina, rispettivamente, il rimborso delle spese connesse all'incarico del commissario ad acta e il termine per la presentazione della relativa parcella; il dies a quo del termine decadenziale decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza.
art. 8 l. n. 417/1978
È richiamato quale parametro per il rimborso delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
Circ. Min. Tesoro 3 dicembre 1991, n. 75
Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75
È richiamata, insieme all'art. 55 del d.P.R. n. 115/2002 e all'art. 8 l. n. 417/1978, per la disciplina delle spese di viaggio con mezzo proprio del commissario ad acta.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato impone a un'amministrazione il pagamento o l'attribuzione di una somma e l'amministrazione permane inadempiente, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione integrale del titolo entro un termine determinato, verificata la mancata impugnazione e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione contro la pubblica amministrazione.
- In caso di ulteriore inottemperanza dell'amministrazione dopo il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta dotato delle competenze necessarie per compiere gli atti esecutivi; l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali calcolati sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- Il compenso e le spese del commissario ad acta sono liquidati successivamente con decreto collegiale secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002; il termine per presentare la parcella decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione e non dal semplice deposito della relazione sull'attività svolta.
- Il commissario ad acta deve depositare gli atti e i documenti relativi all'incarico esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico, utilizzando la procedura e il modulo telematico previsti per gli ausiliari del giudice.
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