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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/590

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/590 della Commissione, dell’11 marzo 2026, recante iscrizione dell’indicazione geografica Liptovská bryndza (DOP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32026R0590

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione iscrive «Liptovská bryndza» nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche come DOP. La Commissione ha adottato il provvedimento dopo la pubblicazione della domanda presentata dalla Slovacchia e constatata l’assenza di dichiarazioni di opposizione. L’iscrizione produce effetti in tutta l’Unione ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Iscrizione nel registro UE dell’indicazione geografica «Liptovská bryndza» come denominazione di origine protetta (DOP).

Ambito di applicazione

Si applica all’indicazione geografica «Liptovská bryndza» e, per effetto dell’iscrizione nel registro dell’Unione, a tutti gli operatori che producono, commercializzano o utilizzano tale denominazione nell’Unione europea secondo il regime delle indicazioni geografiche di cui al regolamento (UE) 2024/1143. L’efficacia è territoriale in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; il regolamento non contiene esclusioni ulteriori, ma presuppone l’assenza di opposizioni alla domanda pubblicata ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143.

Iscrizione di «Liptovská bryndza» nel registro UE delle indicazioni geografiche

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/590 della Commissione dà attuazione alla procedura prevista dal regolamento (UE) 2024/1143 e registra la denominazione «Liptovská bryndza» come DOP nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche. Il provvedimento segue la pubblicazione della domanda slovacca e l’assenza di opposizioni entro i termini previsti.

Contesto procedurale

La Commissione richiama il regolamento (UE) 2024/1143, in particolare l’articolo 21, paragrafo 2, quale base giuridica per l’adozione del regolamento di esecuzione. Nei considerando viene precisato che:

  • la domanda di registrazione di «Liptovská bryndza» è stata presentata dalla Slovacchia e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143;
  • non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del medesimo regolamento;
  • di conseguenza, l’iscrizione nel registro è ritenuta opportuna.

Contenuto normativo essenziale

L’articolo 1 dispone l’iscrizione della denominazione «Liptovská bryndza» nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143, con qualificazione come DOP. L’effetto principale del regolamento è quindi il riconoscimento a livello unionale della protezione della denominazione, secondo il sistema delle indicazioni geografiche.

Entrata in vigore e efficacia

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo chiarisce inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati nell’ordinamento degli Stati membri dalla data di applicazione prevista.

Disposizioni principali

Iscrizione nel registro UE

L’articolo 1 dispone l’iscrizione dell’indicazione geografica «Liptovská bryndza» come denominazione di origine protetta (DOP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche previsto dall’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.

Presupposti procedurali della registrazione

Nei considerando si precisa che la domanda presentata dalla Slovacchia è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143 e che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del medesimo regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheprodotti agricolidintorni dop e igpdiritto alimentare

Testo integrale

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