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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/528

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/528 della Commissione, dell’11 marzo 2026, relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di patchouli ottenuto da Pogostemon cablin Benth. come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

Normativa europea32026R0528

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza l’olio essenziale di patchouli ottenuto da Pogostemon cablin Benth. come additivo organolettico del gruppo funzionale degli aromatizzanti per tutte le specie animali. L’autorizzazione è concessa sulla base della rivalutazione prevista dal regolamento (CE) n. 1831/2003 e del parere favorevole dell’EFSA, con specifiche condizioni d’uso, obblighi di etichettatura e misure di protezione per gli utilizzatori. Sono inoltre previste disposizioni transitorie per consentire l’esaurimento delle scorte immesse sul mercato secondo la normativa precedente.

Autorizzazione dell’olio essenziale di patchouli ottenuto da Pogostemon cablin Benth. come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con relative condizioni d’uso, etichettatura e misure transitorie.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai fabbricanti ed etichettatori di additivi, premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi contenenti olio essenziale di patchouli ottenuto da Pogostemon cablin Benth. L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali, sia da produzione alimentare sia non da produzione alimentare, nel territorio dell’Unione europea ed è direttamente applicabile negli Stati membri. Restano escluse, in base al testo, l’autorizzazione dell’impiego dell’additivo nell’acqua di abbeveraggio, non consentita per gli aromatizzanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003.

Autorizzazione dell’olio essenziale di patchouli come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/528 autorizza l’olio essenziale di patchouli ottenuto da Pogostemon cablin Benth. come additivo per mangimi destinato a tutte le specie animali. L’intervento si inserisce nel sistema di autorizzazione e rivalutazione previsto dal regolamento (CE) n. 1831/2003, prendendo atto del parere favorevole dell’EFSA e fissando condizioni tecniche, obblighi di etichettatura e misure di protezione per gli utilizzatori.

Contesto normativo e valutazione scientifica

Il regolamento richiama che la sostanza era già autorizzata a tempo indeterminato ai sensi della direttiva 70/524/CEE e poi iscritta nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente. La domanda di autorizzazione è stata presentata ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, con richiesta di classificazione nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale degli aromatizzanti.

L’EFSA, nel parere del 19 marzo 2025, ha concluso che la sostanza è sicura, fino a determinate concentrazioni massime per specie, per animali bersaglio, consumatori e ambiente. Ha inoltre rilevato che il prodotto è irritante per pelle e occhi e sensibilizzante per pelle e vie respiratorie. Non è stata ritenuta necessaria un’ulteriore dimostrazione di efficacia, poiché la funzione nei mangimi è sostanzialmente identica a quella negli alimenti.

Ambito oggettivo dell’autorizzazione

L’autorizzazione riguarda l’olio essenziale di patchouli ottenuto dalle foglie di Pogostemon cablin Benth., descritto come olio essenziale ottenuto per distillazione in corrente di vapore e successiva separazione della fase acquosa. Nell’allegato sono riportati identificazione, denominazioni tecniche, numeri CAS/EINECS/FEMA/CoE e specifiche compositive, nonché il metodo analitico GC-FID (ISO 3757) per la determinazione dell’alcol di patchouli come marcatore fitochimico.

Condizioni d’uso per specie e categorie animali

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi tramite premiscela. L’allegato stabilisce un tenore massimo raccomandato espresso in mg di additivo per kg di mangime completo con umidità al 12 %, differenziato per specie e categoria. Tra i principali limiti figurano 7,5 mg/kg per diverse categorie avicole, suini da ingrasso, equidi, leporidi, salmonidi, cani, gatti, pesci ornamentali e altre specie; 24 mg/kg per suinetti e suini da ingrasso di specie minori; 35 mg/kg per suidi destinati alla riproduzione; 60 mg/kg per vitelli da ingrasso fino a 6 mesi; 53 mg/kg per ovini, caprini, bovini da ingrasso, altri ruminanti da ingrasso e camelidi da ingrasso; 34 mg/kg per altri ruminanti e altri camelidi.

Il regolamento precisa inoltre che non vi sono motivi di sicurezza per fissare tenori massimi vincolanti ulteriori, ma che il tenore massimo raccomandato deve essere riportato in etichetta per consentire un migliore controllo.

Etichettatura e informazioni obbligatorie

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’etichetta dell’additivo deve riportare il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo. Se il livello d’uso riportato sull’etichetta della premiscela determina il superamento di tale livello, devono essere indicati gruppo funzionale, numero di identificazione, nome e quantità aggiunta della sostanza attiva.

Tutela degli utilizzatori

La Commissione prescrive misure di protezione per evitare effetti nocivi sugli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate; ove tali misure non bastino a eliminare il rischio, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.

Misure transitorie e decorrenza

Per agevolare l’adeguamento degli operatori, il regolamento prevede un regime transitorio. L’additivo e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 1° ottobre 2026 possono continuare a essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento delle scorte. Per mangimi composti e materie prime destinati ad animali da produzione alimentare, la transizione si estende ai prodotti fabbricati ed etichettati prima del 1° aprile 2027; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, fino al 1° aprile 2028.

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. L’allegato indica come fine del periodo di autorizzazione il 1° aprile 2036.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’olio essenziale di patchouli ottenuto da Pogostemon cablin Benth. è autorizzato come additivo per l’alimentazione animale, nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale degli aromatizzanti, alle condizioni fissate nell’allegato. L’autorizzazione deriva dalla verifica della conformità ai requisiti dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

Esclusione dell’uso nell’acqua di abbeveraggio

L’uso dell’additivo nell’acqua di abbeveraggio non è consentito, poiché il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza l’impiego degli aromatizzanti in tale matrice.

Condizioni tecniche e analitiche

L’additivo è descritto come olio essenziale ottenuto dalle foglie essiccate di Pogostemon cablin Benth. mediante distillazione in corrente di vapore e successiva condensazione e decantazione; sono indicati CAS 8014-09-3, numeri EINECS 282-493-4, 692-003-4, 616-944-7, numero FEMA 2838 e numero CoE 353. Le specifiche riportano alcol di patchouli 27-35 %, 1(5),11-guaiadiene 11-16 %, beta-cariofillene 2-5 % e alfa-bulnesene 13-21 %. Il metodo di analisi per il marcatore fitochimico è la gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID), secondo ISO 3757.

Condizioni di impiego per le diverse specie

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. L’allegato fissa un tenore massimo raccomandato per kg di mangime completo al 12 % di umidità, differenziato per specie/categoria: 7,5 mg per tacchini da ingrasso, polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso, pollame per uova o riproduzione, uccelli ornamentali, suini da ingrasso, equidi, leporidi, salmonidi e pesci pinnati minori, cani, gatti, pesci ornamentali e altre specie; 24 mg per suinetti di tutte le specie di suidi e suini da ingrasso delle specie minori; 35 mg per tutti i suidi destinati alla riproduzione; 60 mg per vitelli da ingrasso fino a 6 mesi; 53 mg per ovini e caprini, bovini da ingrasso e altri ruminanti da ingrasso, nonché camelidi da ingrasso; 34 mg per altri ruminanti e altri camelidi.

Obblighi di etichettatura

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’etichetta dell’additivo deve riportare il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo. Se il livello d’uso dichiarato per la premiscela comporta il superamento di tale tenore massimo, l’etichetta della premiscela deve indicare gruppo funzionale, numero di identificazione, nome e quantità aggiunta della sostanza attiva.

Misure di sicurezza per gli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie, in coerenza con la qualificazione della sostanza come irritante e sensibilizzante.

Misure transitorie

Le scorte di additivo e premiscele prodotte ed ეტichettate prima del 1° ottobre 2026, conformemente alle norme precedenti, possono essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento. Per i mangimi composti e le materie prime destinati ad animali da produzione alimentare, la stessa facoltà vale per i prodotti fabbricati ed etichettati prima del 1° aprile 2027; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, fino al 1° aprile 2028.

Decorrenza e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. L’allegato riporta inoltre come fine del periodo di autorizzazione il 1° aprile 2036.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimietichettaturasicurezza alimentarebenessere e salute animale

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