Regolamento (UE) 2026/538
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/538 della Commissione, dell’11 marzo 2026, relativo all’autorizzazione della gomma di xantano prodotta con Xanthomonas campestris ATCC SD 7012 o DSM 23730 o CNCM I-4861 o CIP 74.23 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali diverse da gatti, cani e specie acquatiche
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, la gomma di xantano prodotta con specifici ceppi di Xanthomonas campestris come additivo tecnologico per mangimi, con funzione di stabilizzante e addensante. L’autorizzazione è circoscritta alle specie animali diverse da gatti, cani e specie acquatiche, sulla base del parere EFSA che ne ha confermato la sicurezza per animali, consumatori e ambiente nelle condizioni fissate. Il testo disciplina inoltre requisiti di etichettatura e sicurezza per gli utilizzatori, oltre a un regime transitorio per l’esaurimento delle scorte già immesse sul mercato.
Autorizzazione della gomma di xantano prodotta con specifici ceppi di Xanthomonas campestris come additivo per mangimi, con condizioni d’uso e misure transitorie.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi e all’immissione sul mercato e all’uso dell’additivo per mangimi gomma di xantano prodotto con Xanthomonas campestris ATCC SD 7012 o DSM 23730 o CNCM I-4861 o CIP 74.23, limitatamente alle specie animali diverse da gatti, cani e specie acquatiche. L’autorizzazione riguarda la categoria degli additivi tecnologici e i gruppi funzionali stabilizzanti e addensanti. Sono previste esclusioni espresse per gatti, cani e specie acquatiche; per i cani la Commissione prevede una futura misura distinta sulla base di ulteriori dati. Sono previste norme transitorie per prodotti già fabbricati ed etichettati prima di determinate date.
Autorizzazione della gomma di xantano prodotta con specifici ceppi di Xanthomonas campestris come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione autorizza l’impiego della gomma di xantano, prodotta con i ceppi Xanthomonas campestris ATCC SD 7012 o DSM 23730 o CNCM I-4861 o CIP 74.23, come additivo per mangimi ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003. L’intervento si colloca nel quadro della rivalutazione degli additivi già autorizzati in passato e recepisce il parere scientifico dell’EFSA, che ne ha confermato la sicurezza e l’efficacia alle condizioni stabilite.
Contesto normativo e basi della decisione
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e prevede, all’articolo 10, paragrafo 2, la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE. La gomma di xantano era già stata autorizzata a tempo indeterminato ai sensi della direttiva 70/524/CEE per tutte le specie animali nel gruppo degli emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti, ed era stata successivamente iscritta nel registro degli additivi come prodotto esistente. La domanda di rivalutazione è stata presentata ai sensi degli articoli 7 e 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003; il richiedente ha poi ritirato la domanda limitatamente a gatti e specie acquatiche.
Valutazione EFSA e motivazione dell’autorizzazione
Nel parere del 6 maggio 2025, che ha rivisto quello del 24 giugno 2021, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso che la sostanza è sicura per tutte le specie animali diverse da gatti e specie acquatiche, a determinati livelli massimi per le diverse specie bersaglio, ed è sicura per i consumatori e per l’ambiente. L’EFSA ha inoltre ritenuto la sostanza efficace come stabilizzante e addensante nei mangimi. Sul profilo di sicurezza per gli utilizzatori, l’Autorità ha concluso che la gomma di xantano non è irritante per la pelle e non è un sensibilizzante cutaneo, ma non ha potuto trarre conclusioni circa la possibile irritazione oculare.
Ambito dell’autorizzazione e specie interessate
L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato come additivo tecnologico con funzioni di stabilizzante e addensante. L’autorizzazione non copre gatti, cani e specie acquatiche: per i cani la Commissione segnala espressamente che, su richiesta del richiedente e in presenza di dati supplementari, sarà adottato un futuro provvedimento distinto. L’allegato ripartisce i livelli autorizzati per categorie di animali, includendo, tra le altre, tacchini da ingrasso, polli da ingrasso, pollastre, specie avicole minori, pollame da uova o riproduzione, suinetti, suini da ingrasso, scrofe, vitelli a carne bianca, ovini e caprini, ruminanti e camelidi, equidi, leporidi e altre specie escluse gatti, cani e animali acquatici.
Specifiche del prodotto e requisiti tecnici
L’allegato definisce la gomma di xantano come sostanza in forma solida sotto forma di sali di sodio, potassio o calcio. Sono fissati requisiti di purezza e composizione, tra cui perdita all’essiccazione non superiore al 15 %, ceneri totali non superiori al 16 %, acido piruvico almeno all’1,5 %, azoto non superiore all’1,5 % e etanolo/propan-2-olo non superiori a 500 mg/kg, singolarmente o in combinazione. La sostanza attiva è descritta come polisaccaride ad alto peso molecolare contenente principalmente D-glucosio, D-mannosio, acido D-glucuronico e acido piruvico; è indicato anche il numero CAS 11138-66-2.
Condizioni d’uso, etichettatura e protezione degli utilizzatori
Il regolamento impone che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi a cui possono essere esposti gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati con tali misure, l’impiego dell’additivo e delle premiscele richiede dispositivi di protezione individuale per gli occhi e le vie respiratorie.
Livelli massimi di impiego per categoria animale
L’allegato stabilisce livelli massimi diversi, riferiti a mg di sostanza attiva per kg di mangime completo al 12 % di umidità. Tra i valori più rilevanti figurano:
- 75 mg/kg per tacchini da ingrasso;
- 56 mg/kg per polli da ingrasso, pollastre, specie avicole minori, uccelli ornamentali e altre specie;
- 83 mg/kg per pollame destinato alla produzione di uova o alla riproduzione;
- 100 mg/kg per suinetti;
- 120 mg/kg per suini da ingrasso;
- 146 mg/kg per scrofe;
- 233 mg/kg per vitelli a carne bianca;
- 220 mg/kg per ovini e caprini e per ruminanti/camelidi da ingrasso o in produzione di latte o riproduzione;
- 143 mg/kg per ruminanti/camelidi in produzione di latte o riproduzione;
- 220 mg/kg per equidi;
- 88 mg/kg per leporidi.
Regime transitorio
L’articolo 2 introduce un regime di esaurimento scorte per agevolare l’adeguamento degli operatori. L’additivo e le premiscele prodotti ed etichettati prima del 1o ottobre 2026, in conformità alle norme applicabili prima del 1o aprile 2026, possono continuare a essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento. Regole analoghe valgono per i mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo: per quelli destinati ad animali da produzione alimentare la soglia è il 1o aprile 2027, mentre per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare la soglia è il 1o aprile 2028.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Le misure risultano adottate in conformità al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato come additivo per l’alimentazione animale nella categoria "additivi tecnologici" e nei gruppi funzionali "stabilizzanti" e "addensanti", alle condizioni specificate nell’allegato.
Perimetro soggettivo e specie interessate
L’autorizzazione riguarda la gomma di xantano prodotta con Xanthomonas campestris ATCC SD 7012 o DSM 23730 o CNCM I-4861 o CIP 74.23 e si applica a tutte le specie animali diverse da gatti, cani e specie acquatiche. Nell’allegato sono fissati livelli massimi per numerose categorie animali, tra cui tacchini da ingrasso, polli da ingrasso, pollastre, specie avicole minori, suinetti, suini da ingrasso, scrofe, vitelli a carne bianca, ovini e caprini, ruminanti, camelidi, equidi, leporidi e altre specie escluse gatti, cani e animali acquatici.
Condizioni d’impiego e livelli massimi
L’allegato stabilisce limiti massimi di impiego espressi in mg di sostanza attiva per kg di mangime completo al 12 % di umidità. Tra i principali livelli indicati: 75 per tacchini da ingrasso; 56 per polli da ingrasso, pollastre, specie avicole minori e altre specie non altrimenti specificate; 83 per pollame destinato alla produzione di uova o alla riproduzione; 100 per suinetti; 120 per suini da ingrasso; 146 per scrofe; 233 per vitelli a carne bianca; 220 per ovini e caprini e per ruminanti/camelidi da ingrasso o in riproduzione o produzione di latte; 143 per ruminanti/camelidi in produzione di latte o riproduzione; 220 per equidi; 88 per leporidi.
Specifiche tecniche e metodo di analisi
L’allegato descrive la sostanza in forma solida come gomma di xantano sotto forma di sali di sodio, potassio o calcio, con specifici criteri di purezza: perdita all’essiccazione ≤ 15 %, ceneri totali ≤ 16 %, acido piruvico ≥ 1,5 %, azoto ≤ 1,5 %, etanolo e propan-2-olo ≤ 500 mg/kg singolarmente o in combinazione. È indicato il numero CAS 11138-66-2 e, per la caratterizzazione, la monografia FAO JECFA "Xanthan gum" richiamata dal regolamento (UE) n. 231/2012.
Obblighi informativi e misure di protezione
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale per occhi e vie respiratorie.
Giustificazione scientifica e rinvio al parere EFSA
I considerando richiamano il parere EFSA del 6 maggio 2025, che ha confermato la sicurezza dell’additivo per specie diverse da gatti e specie acquatiche, oltre che per consumatori e ambiente, e la sua efficacia come stabilizzante e addensante. L’EFSA non ha potuto concludere sulla possibile irritazione oculare, mentre ha escluso irritazione cutanea e sensibilizzazione cutanea.
Misure transitorie
L’articolo 2 consente la commercializzazione e l’uso fino a esaurimento scorte: per l’additivo e le premiscele prodotti ed etichettati prima del 1o ottobre 2026 in base alle norme precedenti al 1o aprile 2026; per i mangimi composti e le materie prime destinati ad animali da produzione alimentare prodotti ed etichettati prima del 1o aprile 2027; per i mangimi composti e le materie prime destinati ad animali non da produzione alimentare prodotti ed etichettati prima del 1o aprile 2028.
Entrata in vigore
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 11 mar 2026Regolamento (UE) 2026/524
- Regolamento · 11 mar 2026Regolamento (UE) 2026/525
- Regolamento · 11 mar 2026Regolamento (UE) 2026/528
- Regolamento · 11 mar 2026Regolamento (UE) 2026/532
- Regolamento · 11 mar 2026Regolamento (UE) 2026/534
- Regolamento · 11 mar 2026Regolamento (UE) 2026/540
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →