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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/534

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/534 della Commissione, dell'11 marzo 2026, relativo all’autorizzazione di un preparato di Duddingtonia flagrans NCIMB 30336 come additivo per mangimi destinati ad animali da pascolo di specie bovine, ovine e caprine diversi da quelli per la produzione di latte e ad animali da pascolo di camelidi, cervidi, equini, specie suine e conigli (titolare dell’autorizzazione: International Animal Health Products Pty Ltd, rappresentata nell’Unione da SynTech Regulatory Europe GmbH)

Normativa europea32026R0534

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, un preparato di Duddingtonia flagrans NCIMB 30336 come additivo zootecnico per specifiche categorie di animali da pascolo. La Commissione si basa sui pareri EFSA che ne attestano la sicurezza per le specie indicate, per i consumatori e per l’ambiente, oltre all’efficacia nella riduzione dei nematodi parassiti nei pascoli. L’autorizzazione è accompagnata da condizioni tecniche di impiego, obblighi di etichettatura e misure di protezione per gli utilizzatori, con termine di autorizzazione fissato al 1o aprile 2036.

Autorizzazione del preparato di Duddingtonia flagrans NCIMB 30336 come additivo per mangimi destinati ad animali da pascolo di specifiche specie/categorie, con condizioni d’uso e misure di protezione per gli utilizzatori.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi e, in particolare, all’immissione sul mercato e all’uso di un additivo zootecnico a base di Duddingtonia flagrans NCIMB 30336. L’autorizzazione riguarda i mangimi destinati ad animali da pascolo: bovini, ovini e caprini diversi da quelli per la produzione di latte, camelidi, cervidi, equini, specie suine e conigli. Il testo stabilisce che l’additivo deve essere usato solo nei mangimi destinati ad animali da pascolo e prevede condizioni specifiche di dosaggio, etichettatura e protezione degli utilizzatori. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e ha efficacia fino al 1o aprile 2036 per le specie/categorie indicate nell’allegato.

Autorizzazione del preparato di Duddingtonia flagrans NCIMB 30336 come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/534 autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, un preparato di Duddingtonia flagrans NCIMB 30336 come additivo zootecnico per specifiche categorie di animali da pascolo. La Commissione motiva l’intervento richiamando i pareri EFSA, che hanno concluso per la sicurezza dell’additivo per le specie indicate, per i consumatori e per l’ambiente, nonché per la sua efficacia nella riduzione dei nematodi parassiti nei pascoli.

Contesto procedurale e base giuridica

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi per mangimi e ne stabilisce motivi e procedura. La domanda di autorizzazione è stata presentata ex articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 ed era corredata delle informazioni e dei documenti richiesti dall’articolo 7, paragrafo 3. In origine la richiesta riguardava tutti gli animali da pascolo, ma il 18 giugno 2025 il richiedente ha ritirato la domanda per una parte delle specie/categorie non ricomprese nella decisione finale.

Valutazione scientifica e ragioni dell’autorizzazione

Secondo i considerando, l’EFSA ha inizialmente rilevato insufficienza di dati per alcune specie e categorie di animali da pascolo; per tale ragione un precedente regolamento di esecuzione (UE) 2024/1723 aveva autorizzato il preparato solo per le bovine da latte, le pecore e le capre da latte. Nei successivi pareri del 20 marzo 2025, l’Autorità ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato è sicuro per bovini, ovini, caprini, conigli, cavalli, cervidi, camelidi e specie suine da pascolo, nonché per i consumatori e per l’ambiente. L’EFSA ha altresì rilevato che l’additivo non è irritante per pelle e occhi, ma è irritante per le vie respiratorie e sensibilizzante per le vie respiratorie; non è stato possibile concludere sul potenziale di sensibilizzazione cutanea.

Ambito dell’autorizzazione e specie interessate

L’autorizzazione riguarda il preparato di Duddingtonia flagrans NCIMB 30336 classificato nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "altri additivi zootecnici". La Commissione estende l’impiego, oltre alle specie già valutate, agli equini da pascolo, facendo leva sulle conclusioni EFSA e sull’estrapolazione interspecie tra specie fisiologicamente simili. L’uso è limitato ai mangimi destinati ad animali da pascolo e non può essere generalizzato ad altri impieghi.

Caratteristiche dell’additivo e metodi di controllo

L’allegato identifica l’additivo con il numero 4d27. Il prodotto è descritto come preparato di Duddingtonia flagrans NCIMB 30336 contenente almeno 5 × 10^5 clamidospore/g di additivo, in forma solida. La sostanza attiva è costituita da clamidospore vitali di Duddingtonia flagrans NCIMB 30336. Per il controllo ufficiale sono previsti metodi basati sul DNA per l’identificazione e un metodo con lievito mannitolo agar (YMA), streptomicina, cloramfenicolo e numero più probabile (MPN) per il conteggio delle clamidospore vitali nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi composti.

Condizioni d’uso, dosaggio ed etichettatura

L’allegato distingue i dosaggi per categorie animali, esprimendoli in clamidospore/kg di mangime completo con umidità al 12%. Per vacche da riproduzione e tori di specie bovine minori il tenore è compreso tra 8,5 × 10^5 e 8,5 × 10^6; per bovini da ingrasso, ovini diversi dalle pecore da latte, caprini diversi dalle capre da latte, camelidi, cervidi ed equini tra 1,3 × 10^6 e 2,6 × 10^6. Per vitelli di specie bovine è previsto un intervallo tra 1,4 × 10^6 e 3,0 × 10^6; per suinetti tra 6,0 × 10^5 e 1,2 × 10^6; per specie suine da ingrasso tra 7,2 × 10^5 e 1,4 × 10^6; per scrofe tra 8,8 × 10^5 e 1,7 × 10^6; per conigli tra 5,3 × 10^5 e 1,1 × 10^6. Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, l’additivo deve essere utilizzato alla dose minima giornaliera di 3 × 10^4 clamidospore/kg di peso corporeo.

Tutela della salute degli utilizzatori

Considerato il profilo di rischio emerso dalla valutazione scientifica, il regolamento impone misure di protezione per gli operatori del settore dei mangimi. Questi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi di esposizione; se tali rischi non possono essere eliminati, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie e per la pelle.

Durata dell’autorizzazione ed entrata in vigore

L’autorizzazione è valida fino al 1o aprile 2036. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’articolo 1 autorizza il preparato specificato nell’allegato, classificato nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "altri additivi zootecnici", come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni indicate nell’allegato stesso.

Ambito species-specifico e uso consentito

L’allegato limita l’uso ai mangimi destinati ad animali da pascolo: bovini, ovini e caprini diversi da quelli da latte, bovini minori da riproduzione e tori, bovini da ingrasso, vitelli, camelidi, cervidi, equini, suinetti, specie suine da ingrasso, scrofe e conigli. È espressamente previsto che l’additivo sia utilizzato solo nei mangimi destinati ad animali da pascolo.

Composizione, identificazione e metodi di analisi

L’additivo è identificato con numero 4d27 e consiste in un preparato di Duddingtonia flagrans NCIMB 30336 contenente almeno 5 × 10^5 clamidospore/g di additivo, in forma solida. La sostanza attiva sono clamidospore vitali di Duddingtonia flagrans NCIMB 30336. Per l’identificazione sono previsti metodi basati sul DNA; per il conteggio delle clamidospore vitali nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi composti si usa un metodo con lievito mannitolo agar (YMA) con streptomicina e cloramfenicolo e il numero più probabile (MPN).

Dosaggi minimi e massimi

Per vacche da riproduzione e tori di specie bovine minori è previsto un tenore minimo di 8,5 × 10^5 e massimo di 8,5 × 10^6 clamidospore/kg di mangime completo con umidità al 12%. Per bovini da ingrasso, ovini diversi dalle pecore da latte, caprini diversi dalle capre da latte, camelidi, cervidi ed equini il tenore va da 1,3 × 10^6 a 2,6 × 10^6. Per vitelli, suinetti, specie suine da ingrasso, scrofe e conigli sono fissati specifici intervalli da 5,3 × 10^5 a 1,7 × 10^6, a seconda della categoria.

Condizioni particolari di impiego e protezione degli utilizzatori

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’additivo va somministrato alla dose minima giornaliera di 3 × 10^4 clamidospore/kg di peso corporeo. Gli operatori devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, l’additivo e le premiscele devono essere maneggiati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie e della pelle.

Durata dell’autorizzazione

Il termine di autorizzazione indicato nell’allegato è il 1o aprile 2036.

Entrata in vigore e natura obbligatoria

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisanità animalesicurezza alimentaresicurezza sul lavoro

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