Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 10998/2026 - Roma, Sezione 1T

per la declaratoria di illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi sulle richieste rimaste prive di riscontro di cui all'istanza di accesso agli atti inviata in data 7 ottobre 2025 a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, consegnata al destinatario in data 8 ottobre 2025, con la quale gli odierni ricorrenti hanno richiesto alla Questura di Roma di essere: portati a conoscenza dell'identità di chi ha effettuato la segnalazione di denuncia subita ed estrarre copia dei verbali relativi alla denuncia subita e quindi per l'accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti di prendere visione ed estrarre copia integrale della documentazione indicata nell' istanza di accesso ed a tutt'oggi non ancora evasa, e quindi per la condanna della resistente all'esibizione dei documenti richiesti anche, ove necessario, attraverso la nomina di un Commissario ad acta.

Giustizia amministrativa202514866

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rifiuto asseritamente formatosi sull’istanza di accesso agli atti del 7 ottobre 2025, relativa all’identità del segnalante e ai verbali dell’intervento della Polizia di Stato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione detentrice degli atti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto alla Questura di Roma di conoscere l’identità dell’autore di una segnalazione relativa a un presunto alterco violento avvenuto nella loro abitazione e di ottenere copia dei verbali dell’intervento, dichiarando di voler valutare eventuali azioni legali per la lesione della loro privacy. Hanno dedotto l’illegittimità del silenzio-rifiuto e chiesto l’accertamento del diritto di accesso, con eventuale condanna all’esibizione dei documenti e nomina di un commissario ad acta. L’Amministrazione ha rappresentato di avere già riscontrato l’istanza il 31 ottobre 2025, mediante raccomandata non ritirata dal destinatario, e ha successivamente depositato un riscontro documentato nel quale il nominativo del segnalante risultava oscurato. Ha inoltre precisato che non era stata formalizzata alcuna denuncia e che l’intervento non aveva avuto seguito penale. Quanto al nominativo del segnalante, il Collegio ha rilevato che l’accesso difensivo non può fondarsi su un generico riferimento alla volontà di intraprendere azioni legali, dovendo essere dimostrato il nesso di strumentalità necessaria tra documento richiesto e situazione giuridica da tutelare. L’Amministrazione deve inoltre considerare le eventuali esigenze di riservatezza del controinteressato, inclusi interessi sensibili quali salute o incolumità personale, mentre non è tutelabile un accesso perseguito con finalità ritorsive.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. In primo luogo, ha rilevato che l’Amministrazione aveva già fornito un riscontro all’istanza, sebbene la raccomandata non fosse stata ritirata, e che i ricorrenti non avevano manifestato uno specifico interesse alla conoscenza effettiva dei documenti così riscontrati. In secondo luogo, ha escluso che fosse dimostrato il presupposto dell’accesso difensivo con riferimento all’identità del segnalante: la generica intenzione di promuovere un’azione legale per violazione della privacy non dimostra il necessario nesso di strumentalità tra la conoscenza del nominativo e la tutela di una situazione giuridica concreta. Il Collegio ha richiamato il principio dell’Adunanza Plenaria n. 4/2021, secondo cui l’istanza deve indicare e motivare rigorosamente tale nesso, senza limitarsi a evocare esigenze probatorie o difensive generiche. Ha inoltre evidenziato che l’accesso deve essere valutato anche alla luce delle esigenze di riservatezza del segnalante e che l’ordinamento non tutela finalità ritorsive. Le spese sono state compensate in ragione delle peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    “contenenti dati sensibili e giudiziari”

    L’accesso difensivo a documenti contenenti dati sensibili o giudiziari è ammesso nei limiti della stretta indispensabilità e, per i dati relativi alla salute e alla vita sessuale, secondo i requisiti dell’art. 60 del d.lgs. 196/2003.

  • art. 60 d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale parametro per l’accesso a documenti contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato nel dispositivo quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dei ricorrenti.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato nel dispositivo a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali.

Massime di principio

  • In materia di accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, l. 241/1990, il richiedente deve indicare e motivare uno specifico e rigoroso nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione giuridica concreta che intende curare o tutelare; non è sufficiente il generico riferimento alla volontà di intraprendere un’azione legale o a esigenze probatorie non precisate.
  • L’accesso all’identità dell’autore di una segnalazione non è automaticamente escluso dal diritto alla riservatezza del segnalante, ma deve essere oggetto di una concreta ponderazione tra esigenze difensive dell’istante e ragioni di riservatezza del controinteressato, comprese eventuali esigenze connesse a interessi sensibili quali salute o incolumità personale.
  • L’accesso difensivo non può essere riconosciuto quando la richiesta di conoscere il nominativo del segnalante non risulti collegata a un’effettiva esigenza di tutela giuridica e sia suscettibile di perseguire finalità ritorsive, non tutelate dall’ordinamento.

Come è indicizzato

MaterieAccesso difensivoAccesso documentale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicitàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.