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Sentenza

Sentenza n. 1880/2026 - Napoli, Sezione 7

per la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento illegittimamente serbato dal Comune di Vitulazio sulla istanza/diffida datata 27/06/2025, trasmessa a mezzo raccomandata n. 25000010131211 del 22/7/2025, avente ad oggetto “Istanza/Diffida a provvedere, ai sensi degli artt. 27 e 31 del D.P.R. n. 380/2001, alla verifica e alla contestuale repressione di attività edilizie non assistite da idoneo titolo abilitativo - Installazione Stazione Radio Base 5G in area sottoposta a vincoli nel Comune di Vitulazio, alla via Tutuni, traversa Privata, snc, distinto al NCT al foglio 1, p.lla 273”; per la condanna del Comune di Vitulazio ad adottare un formale ed espresso riscontro sull’istanza trasmessa dal Sig. Luca Antropoli in data 22/7/2025.

Giustizia amministrativa202506455

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune di Vitulazio sull'istanza/diffida volta alla verifica e alla repressione di attività edilizie relative all'installazione di una stazione radio base 5G

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (privato istante)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., un'azione contro il silenzio serbato dal Comune di Vitulazio sull'istanza/diffida del 27 giugno 2025, trasmessa il 22 luglio 2025, con la quale aveva chiesto la verifica e l'eventuale repressione di attività edilizie non assistite da idoneo titolo abilitativo, concernenti l'installazione di una stazione radio base 5G in area sottoposta a vincoli. Ha dedotto la violazione degli artt. 2 e 3 l. 241/1990, l'illegittimità e manifesta irragionevolezza della condotta omissiva, la violazione dell'art. 19 l. 241/1990, dell'art. 45 del Codice dei beni culturali, dell'art. 97 Cost. e dei principi di correttezza, economicità e speditezza, nonché la violazione degli artt. 5, 27 e 31 d.P.R. 380/2001, dell'art. 6 l. 241/1990 e dell'art. 707 Codice della navigazione, con deduzione anche di eccesso di potere e difetto assoluto di istruttoria. Ha chiesto inoltre la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Le controinteressate hanno eccepito l'irricevibilità per tardivo deposito, sostenendo l'applicabilità del dimezzamento previsto per le controversie relative a opere finanziate dal PNRR, nonché l'inammissibilità per omessa impugnazione del titolo abilitativo asseritamente formatosi per silenzio-assenso. Il ricorrente ha contestato tali eccezioni.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti della domanda avverso il silenzio. Ha respinto l'eccezione di irricevibilità, ritenendo che l'art. 119, comma 2, c.p.a., richiamato dalla disciplina relativa alle opere PNRR, preveda il dimezzamento dei termini ordinari e non si applichi ulteriormente al rito speciale sul silenzio, nel quale i termini sono già dimezzati dall'art. 87, comma 3, c.p.a. Ha respinto anche l'eccezione di inammissibilità per omessa impugnazione del titolo abilitativo: non risultava adottato un provvedimento espresso di autorizzazione unica, ma soltanto un'autodichiarazione della controinteressata circa la formazione del silenzio-assenso, contestata dal ricorrente e già ritenuta non provata da una precedente sentenza della stessa Sezione. Pertanto spettava anzitutto al Comune verificare e dichiarare se il silenzio-assenso si fosse effettivamente formato. Nel merito, il TAR ha ritenuto fondato e assorbente il motivo relativo alla violazione dell'art. 2 l. 241/1990. Il Comune, ricevuta l'istanza/diffida, era rimasto completamente inerte, omettendo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. L'obbligo di provvedere sussisteva anche a fronte della necessità di consentire all'interessato di conoscere la posizione dell'amministrazione e di tutelarsi in giudizio, e il provvedimento avrebbe potuto avere anche contenuto negativo. Il Comune è stato quindi ordinato di pronunciarsi espressamente e di comunicare la determinazione al ricorrente entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Caserta, con facoltà di delega, entro un ulteriore termine di trenta giorni dalla comunicazione della perdurante inottemperanza. Il compenso del commissario, quantificato in euro 1.000, è stato posto a carico del Comune. Il Comune è stato inoltre condannato al pagamento di euro 1.500, oltre accessori, per le spese di giudizio; le spese nei confronti delle altre parti costituite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    Disciplina l'azione avverso il silenzio e consente di chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere.

  • art. 117 c.p.a.

    Consente al giudice di ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine e di nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Prevede il dimezzamento dei termini processuali nel giudizio in materia di silenzio, sicché non opera un ulteriore dimezzamento derivante dal richiamo all'art. 119 c.p.a.

  • art. 119, comma 2, c.p.a.

    tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati, salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti

    Il dimezzamento riguarda i termini del rito ordinario e non si applica ulteriormente al rito speciale sul silenzio, già soggetto al dimezzamento previsto dall'art. 87, comma 3, c.p.a.

  • art. 2 l. 241/1990

    Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso

    Impone all'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o, in mancanza, entro il termine legale suppletivo di trenta giorni.

  • art. 3 l. 241/1990

    Invocato dal ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione, ma non specificamente esaminato perché il TAR ha deciso il ricorso sulla base della violazione dell'art. 2 l. 241/1990.

  • art. 19 l. 241/1990

    Invocato dal ricorrente con riferimento alla formazione del titolo mediante segnalazione o silenzio, ma non specificamente esaminato nella decisione finale.

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    Richiamato quale fondamento della richiesta di verifica e repressione degli interventi edilizi, senza che il TAR abbia definito nel merito la sussistenza dell'abuso.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla repressione degli interventi edilizi non assistiti da idoneo titolo, senza decisione sul merito dell'eventuale abuso.

  • art. 12-bis, comma 5, d.l. 68/2022

    ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si applicano, in ogni caso, gli articoli 119, comma 2, e 120, comma 9, del Codice del processo amministrativo

    Il richiamo non comporta un ulteriore dimezzamento dei termini del rito sul silenzio, già dimezzati ai sensi dell'art. 87, comma 3, c.p.a.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per porre le spese di giudizio a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • L'amministrazione ha l'obbligo di concludere con un provvedimento espresso il procedimento conseguente a un'istanza quando tale obbligo derivi dalla legge, dai principi generali o dalle peculiarità del caso concreto, anche al fine di consentire all'interessato di conoscere la posizione amministrativa e di esercitare la tutela giurisdizionale.
  • Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, il termine di deposito del ricorso non è soggetto a un ulteriore dimezzamento ai sensi dell'art. 119, comma 2, c.p.a. quando il rito speciale sul silenzio prevede già il dimezzamento dei termini processuali ai sensi dell'art. 87, comma 3, c.p.a.
  • La contestazione di un'autodichiarazione privata relativa alla formazione del silenzio-assenso, in assenza di un provvedimento espresso dell'amministrazione e quando la formazione del titolo sia controversa, non impone al privato di impugnare un titolo amministrativo espresso inesistente; spetta preliminarmente all'amministrazione pronunciarsi sulla formazione o meno del silenzio-assenso.
  • L'accertamento dell'illegittimità del silenzio comporta l'ordine giudiziale all'amministrazione di adottare una determinazione espressa entro un termine, anche di contenuto negativo, senza che il giudice sostituisca l'amministrazione nella valutazione spettantele.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioEfficacia ed esecuzione del provvedimentoDecisione e riti speciali
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietàLegittimazione e interesse a ricorrere

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