Regolamento (UE) 2021/2127
Regolamento delegato (UE) 2021/2127 della Commissione del 29 settembre 2021 che modifica l’allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna l’allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012, eliminando Vanuatu dall’elenco dei paesi che beneficiano del regime EBA. La modifica discende dalla decisione delle Nazioni Unite di rimuovere Vanuatu dalla categoria dei paesi meno sviluppati il 4 dicembre 2020. La soppressione dall’allegato IV non produce effetti immediati, ma si applica dopo un periodo transitorio di tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Modifica dell’allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012 per sopprimere Vanuatu dall’elenco dei paesi beneficiari del regime EBA (Everything But Arms).
Ambito di applicazione
Si applica al sistema di preferenze tariffarie generalizzate dell’Unione, in particolare al regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati (EBA) previsto dal regolamento (UE) n. 978/2012. Riguarda il mantenimento o la rimozione dei paesi dall’elenco dei beneficiari contenuto nell’allegato IV e, in concreto, incide su Vanuatu, che viene escluso con effetto differito. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro; entra in vigore il 1° gennaio 2022, mentre la modifica sostanziale si applica dal 1° gennaio 2025.
Modifica dell’allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012: esclusione di Vanuatu dal regime EBA
Il regolamento delegato (UE) 2021/2127 interviene sul sistema di preferenze tariffarie generalizzate dell’Unione, aggiornando l’elenco dei paesi beneficiari del regime speciale per i paesi meno sviluppati (EBA, "Everything But Arms"). La modifica è motivata dalla decisione delle Nazioni Unite del 4 dicembre 2020 di rimuovere Vanuatu dalla categoria dei paesi meno sviluppati, con conseguente venir meno dei presupposti per il mantenimento del beneficio.
Base normativa e finalità dell’intervento
La Commissione adotta il regolamento sulla base dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012. Tale disposizione consente l’aggiornamento dell’allegato IV, che contiene l’elenco dei paesi ammessi al regime EBA, quando mutano le condizioni che legittimano il beneficio tariffario.
Contenuto della modifica
L’articolo 1 dispone la soppressione, nella tabella dell’allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012, del codice "VU" e del paese "Vanuatu". In termini sostanziali, Vanuatu viene quindi escluso dall’elenco dei beneficiari del regime EBA.
Decorrenza ed effetti temporali
Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022, ma la modifica introdotta dall’articolo 1 si applica solo a decorrere dal 1° gennaio 2025. Il testo recepisce così un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore, durante il quale Vanuatu continua a figurare tra i beneficiari prima della rimozione effettiva.
Efficacia nell’ordinamento dell’Unione
L’atto è qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Non sono previste ulteriori misure di recepimento nazionali, trattandosi di un regolamento dell’Unione immediatamente vincolante secondo le sue scadenze temporali.
Disposizioni principali
Soppressione di Vanuatu dall’allegato IV
L’articolo 1 modifica il regolamento (UE) n. 978/2012 sopprimendo dalla tabella dell’allegato IV il codice alfabetico "VU" e il corrispondente paese "Vanuatu". La misura incide sull’elenco dei paesi beneficiari del regime EBA.
Base giuridica e presupposto della modifica
Il regolamento è adottato in base all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012. Il considerando principale rileva che l’ONU ha depennato Vanuatu dalla categoria dei paesi meno sviluppati il 4 dicembre 2020, facendo venir meno i presupposti per mantenerlo tra i beneficiari EBA.
Periodo transitorio e decorrenza dell’efficacia
Pur entrando in vigore il 1° gennaio 2022, l’articolo 1 si applica solo dal 1° gennaio 2025. Il regolamento prevede quindi un periodo transitorio di tre anni tra l’entrata in vigore e l’effettiva rimozione di Vanuatu dall’allegato IV.
Entrata in vigore e natura direttamente applicabile
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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