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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1728

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1728 della Commissione del 29 settembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/442 e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/521 relativi al meccanismo che subordina l'esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione

Normativa europea32021R1728

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica due precedenti regolamenti di esecuzione della Commissione per prorogare fino al 31 dicembre 2021 il regime di autorizzazione all’esportazione di vaccini anti-COVID-19 e delle relative sostanze attive. La misura è giustificata dalla persistenza della campagna vaccinale nell’Unione, dalle incertezze legate alle varianti del virus e dall’esigenza di garantire trasparenza e sicurezza degli approvvigionamenti interni. Si tratta di un intervento di mera estensione temporale, senza modifiche sostanziali ai criteri applicativi già previsti.

Proroga fino al 31 dicembre 2021 del meccanismo di autorizzazione all’esportazione di vaccini anti-COVID-19 e relative sostanze attive.

Ambito di applicazione

Si applica alle esportazioni dall’Unione di vaccini contro la COVID-19 e di sostanze attive, comprese le banche di cellule madri e le banche cellulari di lavorazione utilizzate per la fabbricazione di tali vaccini, disciplinate dai regolamenti di esecuzione (UE) 2021/442 e (UE) 2021/521. Il regolamento incide sui soggetti che esportano tali prodotti e sulle autorità competenti chiamate a valutare e rilasciare le autorizzazioni di esportazione. L’ambito territoriale è quello dell’Unione e l’efficacia decorre dal 1° ottobre 2021; la proroga vale fino al 31 dicembre 2021.

Proroga del meccanismo di autorizzazione all’esportazione per i vaccini anti-COVID-19

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1728 della Commissione interviene sui precedenti regolamenti di esecuzione (UE) 2021/442 e (UE) 2021/521, entrambi adottati nell’ambito del regolamento (UE) 2015/479 sul regime comune applicabile alle esportazioni. La finalità è prorogare il meccanismo che subordina l’esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un’autorizzazione di esportazione, mantenendolo operativo fino al 31 dicembre 2021.

Contesto e motivazione dell’intervento

Nei considerando la Commissione evidenzia che, nonostante i progressi della campagna vaccinale nell’Unione grazie alle continue consegne di dosi, permangono incertezze legate in particolare all’emergere di nuove varianti del virus SARS-CoV-2. In questo quadro viene ribadita l’esigenza di trasparenza rispetto alle esportazioni e agli approvvigionamenti dell’Unione, nonché il rischio che le esportazioni possano incidere negativamente sull’esecuzione degli accordi preliminari di acquisto o sulla sicurezza degli approvvigionamenti di vaccini e sostanze attive nell’Unione.

Oggetto delle misure prorogate

Le misure oggetto di proroga riguardano:

  • i vaccini contro la COVID-19;
  • le sostanze attive destinate alla fabbricazione di tali vaccini;
  • comprese le banche di cellule madri e le banche cellulari di lavorazione utilizzate per la produzione.

Il regolamento non introduce nuovi criteri sostanziali di valutazione, ma si limita a estendere temporalmente l’efficacia dei regimi già esistenti.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/442

L’articolo 1 sostituisce il secondo comma dell’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/442, precisando che esso si applica fino al 31 dicembre 2021. Il regolamento 2021/442 è quello che subordina l’esportazione dei prodotti indicati alla presentazione di un’autorizzazione di esportazione ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2015/479.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/521

L’articolo 2 sostituisce il secondo comma dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/521, prevedendo anch’esso che il regolamento si applichi fino al 31 dicembre 2021. Tale atto aveva introdotto un’ulteriore condizione nella valutazione delle autorizzazioni, richiedendo di verificare che il rilascio non costituisse una minaccia per la sicurezza degli approvvigionamenti nell’Unione delle merci contemplate dal regolamento 2021/442, oltre a sospendere temporaneamente l’esenzione per alcuni paesi di destinazione.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2021 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il testo dà atto, inoltre, che il comitato di appello è stato consultato e non ha formulato parere.

Disposizioni principali

Proroga del regolamento (UE) 2021/442

L’articolo 1 sostituisce il secondo comma dell’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/442, stabilendo che tale regolamento si applica fino al 31 dicembre 2021.

Proroga del regolamento (UE) 2021/521

L’articolo 2 sostituisce il secondo comma dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/521, stabilendo che tale regolamento si applica fino al 31 dicembre 2021.

Contesto e ragioni della proroga

Nei considerando si richiama la prosecuzione delle consegne di dosi nell’Unione e i progressi della campagna vaccinale, ma anche la permanenza di incertezze dovute alle nuove varianti della COVID-19 e il persistere del rischio che le esportazioni compromettano gli accordi preliminari di acquisto o la sicurezza dell’approvvigionamento nell’Unione.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L’articolo 3 dispone che il regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2021. Come atto regolamentare della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiecommercio internazionalepolitica commercialesanità pubblicafarmaceutica

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