Regolamento (UE) 2021/1727
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1727 della Commissione del 29 settembre 2021 recante modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene in via puntuale sul regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, correggendo errori materiali e allineando diversi allegati alle prescrizioni della normativa UE in materia di sanità animale e ai vecchi regimi certificativi applicabili fino al 20 aprile 2021. Le modifiche riguardano l’accesso al mercato UE per numerose categorie di animali e prodotti di origine animale, con aggiornamenti su paesi, zone, specie ammesse, categorie autorizzate, certificati sanitari e garanzie sanitarie. Viene anche chiarito l’ambito dell’allegato XXI per gli animali acquatici e per i prodotti di origine animale ottenuti da tali specie. Le rettifiche hanno efficacia immediata, per ragioni di certezza del diritto.
Modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sugli elenchi di paesi terzi, territori, zone e compartimenti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e alle autorità competenti coinvolti nell’importazione nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale rientranti negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, con particolare riguardo a ungulati, equini, volatili in cattività, cani/gatti/furetti, materiale germinale di bovini, ovini/caprini/suini/equini, carni fresche, prodotti a base di carne, budelli, prodotti lattiero-caseari e animali acquatici vivi e relativi prodotti. L’atto opera sul piano territoriale dell’Unione e riguarda gli ingressi da specifici paesi terzi, territori, zone o compartimenti elencati; introduce anche correzioni per il Regno Unito e le sue dipendenze della Corona, oltre ad altri paesi terzi citati negli allegati. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GUUE ed è direttamente applicabile negli Stati membri.
Modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404
Il regolamento interviene sul quadro degli elenchi UE dei paesi terzi, territori, zone e compartimenti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. La finalità è in larga parte correttiva e di coordinamento: si eliminano errori materiali, si riallineano certificati e garanzie sanitarie e si adegua la disciplina alle norme settoriali sulla sanità animale e alla certificazione veterinaria applicabile.
Contesto normativo e finalità
L’atto si inserisce nell’attuazione del regolamento (UE) 2016/429, che disciplina la sanità animale e, in particolare, le condizioni per l’ingresso nell’Unione di partite provenienti da paesi terzi, territori o loro zone. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 aveva già istituito gli elenchi operativi; il presente regolamento ne modifica e rettifica numerose parti per garantire coerenza con il regolamento delegato (UE) 2020/692, con i regolamenti settoriali su igiene e criteri microbiologici, nonché con la disciplina transitoria precedente applicata fino al 20 aprile 2021.
Modifiche generali al regolamento 2021/404
Viene rettificato il titolo del regolamento 2021/404 e riscritta la lettera t) dell’articolo 3, paragrafo 1, per chiarire che l’allegato XXI si applica agli animali acquatici delle specie elencate destinati a determinati stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o ad altri scopi diversi dal consumo umano, nonché ai prodotti di origine animale derivati da tali specie quando destinati al consumo umano.
Ungulati, equini e altre specie terrestri
L’allegato II, parte 1, è riformulato in più punti. Per il Canada, il Cile, il Regno Unito e varie dipendenze della Corona sono aggiornate le specie/categorie ammesse, i certificati sanitari e le garanzie sanitarie. In particolare:
- per il Regno Unito, nelle zone GB-1 e GB-2, viene chiarito che i bovini possono essere destinati anche alla macellazione e si introducono i certificati BOV-Y oltre a BOV-X;
- per il Canada e la Nuova Zelanda si allineano le garanzie sanitarie relative a brucellosi, febbre catarrale degli ovini ed altre infezioni rilevanti;
- per l’Islanda, la Groenlandia e altri territori sono corretti errori materiali su categorie e certificati;
- per l’Uruguay, nell’allegato XIII, si rettificano le condizioni specifiche per le carni fresche di ungulati.
Sono inoltre corrette le voci relative a Bosnia-Erzegovina, Russia, Kosovo e Ucraina nell’allegato XV, parte 1, sezione A, chiarendo in più casi che l’ingresso non è autorizzato e uniformando i riferimenti ai trattamenti di riduzione del rischio. Nella parte 1, sezione B, viene integrata la voce del Brasile con il codice paese mancante; nella parte 2 dell’allegato XV si separano correttamente le zone dell’Argentina da quelle del Brasile.
Volatili in cattività
L’allegato VI viene riorganizzato introducendo una Sezione B dedicata ai paesi terzi, territori o zone per l’ingresso di volatili in cattività e del relativo materiale germinale sulla base di garanzie equivalenti ai sensi dell’articolo 62 del regolamento delegato (UE) 2020/692. In tale elenco figurano Andorra, Svizzera, Liechtenstein, Monaco, San Marino e Stato della Città del Vaticano.
Cani, gatti e furetti
L’allegato VIII è sostituito integralmente. Il certificato sanitario comune è indicato come 'CANIS-FELIS-FERRETS' per tutti i paesi elencati. La parte 3 ribadisce che le partite devono essere accompagnate da una prova valida di titolazione degli anticorpi per la rabbia, effettuata conformemente all’allegato XXI, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692. Viene anche eliminata una sottolineatura impropria nella dicitura della prova antirabbica.
Materiale germinale: bovini, ovini, caprini, equini e suini
Gli allegati IX, X, XI e XII vengono adattati per uniformare i certificati sanitari e le garanzie. Per il Canada e la Nuova Zelanda, nell’allegato IX relativo al materiale germinale dei bovini, si inseriscono garanzie specifiche su:
- brucellosi (Brucella abortus, B. melitensis e B. suis),
- complesso Mycobacterium tuberculosis,
- febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24).
Per l’allegato X relativo al materiale germinale di ovini e caprini, si opera un analogo allineamento per Canada, Cile e Nuova Zelanda. Gli allegati XI e XII correggono i riferimenti ai certificati sanitari per Regno Unito, Guernsey, Isola di Man e Jersey, al fine di armonizzare la disciplina del materiale germinale di suini ed equini. L’allegato IX, parte 4, e l’allegato X, parte 4, sono integrati con descrizioni esplicite delle garanzie BRU e SI-BTV.
Budelli e prodotti lattiero-caseari
L’allegato XVI viene modificato aggiungendo l’Uzbekistan all’elenco dei paesi autorizzati per l’ingresso di partite di budelli. L’allegato XVIII, invece, elimina il Bahrein dall’elenco relativo ai prodotti lattiero-caseari soggetti a trattamento specifico di riduzione del rischio contro l’afta epizootica.
Animali acquatici vivi e prodotti di origine animale ottenuti da tali specie
L’allegato XXI subisce le modifiche più articolate. La parte 1 viene riscritta per includere espressamente, oltre agli animali acquatici vivi delle specie elencate, anche i prodotti di origine animale ottenuti da tali specie. I titoli delle colonne sono aggiornati per distinguere pesci, molluschi e crostacei. Le voci per Canada e Stati Uniti sono chiarite in relazione alla setticemia emorragica virale e alle specie vettrici richiamate dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882. Vengono anche corrette e riallineate le voci per Regno Unito, Guernsey, Isola di Man e Jersey, con l’indicazione dei certificati AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER, FISH-CRUST-HC e MOL-HC a seconda delle categorie autorizzate.
Partite non destinate all’Unione o di ritorno nell’Unione
L’allegato XXII è corretto completando i codici di zona per Bielorussia, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia. Le voci riguardano partite di specie e categorie diverse, incluse quelle che transitano o rientrano nell’Unione, e precisano i casi in cui il movimento è finalizzato alla macellazione immediata o all’ingrasso.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La Commissione ne sottolinea l’adozione urgente per motivi di certezza del diritto.
Disposizioni principali
Rettifica del titolo e chiarimento dell’articolo 3, par. 1, lett. t)
Il titolo del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è rettificato. L’articolo 3, paragrafo 1, lettera t), è sostituito per chiarire che l’allegato XXI riguarda gli animali acquatici delle specie elencate destinati a determinati stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o ad altri scopi diversi dal consumo umano, nonché determinati animali acquatici delle specie elencate e i prodotti di origine animale ottenuti da tali specie destinati al consumo umano.
Aggiornamento degli elenchi per ungulati, equini e altri animali terrestri
Gli allegati II, IV, XIII e XV sono modificati e rettificati per correggere categorie autorizzate, certificati sanitari, condizioni specifiche e garanzie sanitarie per vari paesi e territori, tra cui Canada, Cile, Regno Unito, Guernsey, Isola di Man, Jersey, Islanda, Nuova Zelanda, Groenlandia, Uruguay, Bosnia-Erzegovina, Russia, Kosovo, Ucraina, Brasile, Bielorussia, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia.
Volatili in cattività: inserimento di una sezione dedicata alle equivalenze
L’allegato VI è ristrutturato con una Sezione A per l’ingresso di volatili in cattività e materiale germinale e con una nuova Sezione B per i paesi o territori ammessi sulla base di garanzie equivalenti ai sensi dell’articolo 62 del regolamento delegato (UE) 2020/692. Sono elencati Andorra, Svizzera, Liechtenstein, Monaco, San Marino e Stato della Città del Vaticano.
Cani, gatti e furetti: certificato sanitario uniforme e prova antirabbica
L’allegato VIII è sostituito per uniformare il certificato sanitario da utilizzare, rinominato 'CANIS-FELIS-FERRETS', e per chiarire la condizione specifica della prova valida di titolazione degli anticorpi per la rabbia, richiesta per i paesi/territori indicati nella parte 3. Viene anche eliminata una sottolineatura nella dicitura relativa alla prova antirabbica.
Materiale germinale di bovini, ovini/caprini ed equini
Gli allegati IX, X, XI e XII sono modificati per allineare i nomi dei certificati sanitari e le garanzie sanitarie per sperma, ovociti ed embrioni. In particolare, per Canada, Cile e Nuova Zelanda vengono aggiornate le garanzie relative a brucellosi, tubercolosi e febbre catarrale degli ovini; per Regno Unito, Guernsey, Isola di Man e Jersey vengono uniformati i certificati per ovociti ed embrioni.
Budelli: inserimento dell’Uzbekistan
L’allegato XVI è aggiornato inserendo l’Uzbekistan nell’elenco dei paesi terzi, territori o zone autorizzati per l’ingresso nell’Unione di partite di budelli.
Prodotti lattiero-caseari: soppressione del Bahrein
L’allegato XVIII è rettificato sopprimendo la voce relativa al Bahrein dall’elenco dei paesi ammessi per prodotti lattiero-caseari sottoposti a specifico trattamento di riduzione del rischio contro l’afta epizootica.
Animali acquatici e prodotti derivati
L’allegato XXI è profondamente modificato: il titolo e i titoli di colonna della parte 1 sono corretti per includere anche i prodotti di origine animale ottenuti da specie acquatiche elencate; vengono aggiornate le voci per Canada, Regno Unito, Guernsey, Isola di Man, Jersey e Stati Uniti, con precisazioni sulle specie sensibili alla setticemia emorragica virale e sui codici delle zone US-0, US-1, US-2, US-3, US-4 e US-5.
Partite in transito e partite di ritorno
L’allegato XXII è rettificato completando i codici di zona mancanti per Bielorussia, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia, nell’ambito delle partite destinate a un’altra destinazione finale o di ritorno nell’Unione.
Entrata in vigore e urgenza
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il legislatore evidenzia la necessità di efficacia urgente per ragioni di certezza del diritto; le misure sono adottate secondo il parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
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