Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1727

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1727 della Commissione del 29 settembre 2021 recante modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R1727

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene in via puntuale sul regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, correggendo errori materiali e allineando diversi allegati alle prescrizioni della normativa UE in materia di sanità animale e ai vecchi regimi certificativi applicabili fino al 20 aprile 2021. Le modifiche riguardano l’accesso al mercato UE per numerose categorie di animali e prodotti di origine animale, con aggiornamenti su paesi, zone, specie ammesse, categorie autorizzate, certificati sanitari e garanzie sanitarie. Viene anche chiarito l’ambito dell’allegato XXI per gli animali acquatici e per i prodotti di origine animale ottenuti da tali specie. Le rettifiche hanno efficacia immediata, per ragioni di certezza del diritto.

Modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sugli elenchi di paesi terzi, territori, zone e compartimenti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori e alle autorità competenti coinvolti nell’importazione nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale rientranti negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, con particolare riguardo a ungulati, equini, volatili in cattività, cani/gatti/furetti, materiale germinale di bovini, ovini/caprini/suini/equini, carni fresche, prodotti a base di carne, budelli, prodotti lattiero-caseari e animali acquatici vivi e relativi prodotti. L’atto opera sul piano territoriale dell’Unione e riguarda gli ingressi da specifici paesi terzi, territori, zone o compartimenti elencati; introduce anche correzioni per il Regno Unito e le sue dipendenze della Corona, oltre ad altri paesi terzi citati negli allegati. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GUUE ed è direttamente applicabile negli Stati membri.

Modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404

Il regolamento interviene sul quadro degli elenchi UE dei paesi terzi, territori, zone e compartimenti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. La finalità è in larga parte correttiva e di coordinamento: si eliminano errori materiali, si riallineano certificati e garanzie sanitarie e si adegua la disciplina alle norme settoriali sulla sanità animale e alla certificazione veterinaria applicabile.

Contesto normativo e finalità

L’atto si inserisce nell’attuazione del regolamento (UE) 2016/429, che disciplina la sanità animale e, in particolare, le condizioni per l’ingresso nell’Unione di partite provenienti da paesi terzi, territori o loro zone. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 aveva già istituito gli elenchi operativi; il presente regolamento ne modifica e rettifica numerose parti per garantire coerenza con il regolamento delegato (UE) 2020/692, con i regolamenti settoriali su igiene e criteri microbiologici, nonché con la disciplina transitoria precedente applicata fino al 20 aprile 2021.

Modifiche generali al regolamento 2021/404

Viene rettificato il titolo del regolamento 2021/404 e riscritta la lettera t) dell’articolo 3, paragrafo 1, per chiarire che l’allegato XXI si applica agli animali acquatici delle specie elencate destinati a determinati stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o ad altri scopi diversi dal consumo umano, nonché ai prodotti di origine animale derivati da tali specie quando destinati al consumo umano.

Ungulati, equini e altre specie terrestri

L’allegato II, parte 1, è riformulato in più punti. Per il Canada, il Cile, il Regno Unito e varie dipendenze della Corona sono aggiornate le specie/categorie ammesse, i certificati sanitari e le garanzie sanitarie. In particolare:

  • per il Regno Unito, nelle zone GB-1 e GB-2, viene chiarito che i bovini possono essere destinati anche alla macellazione e si introducono i certificati BOV-Y oltre a BOV-X;
  • per il Canada e la Nuova Zelanda si allineano le garanzie sanitarie relative a brucellosi, febbre catarrale degli ovini ed altre infezioni rilevanti;
  • per l’Islanda, la Groenlandia e altri territori sono corretti errori materiali su categorie e certificati;
  • per l’Uruguay, nell’allegato XIII, si rettificano le condizioni specifiche per le carni fresche di ungulati.

Sono inoltre corrette le voci relative a Bosnia-Erzegovina, Russia, Kosovo e Ucraina nell’allegato XV, parte 1, sezione A, chiarendo in più casi che l’ingresso non è autorizzato e uniformando i riferimenti ai trattamenti di riduzione del rischio. Nella parte 1, sezione B, viene integrata la voce del Brasile con il codice paese mancante; nella parte 2 dell’allegato XV si separano correttamente le zone dell’Argentina da quelle del Brasile.

Volatili in cattività

L’allegato VI viene riorganizzato introducendo una Sezione B dedicata ai paesi terzi, territori o zone per l’ingresso di volatili in cattività e del relativo materiale germinale sulla base di garanzie equivalenti ai sensi dell’articolo 62 del regolamento delegato (UE) 2020/692. In tale elenco figurano Andorra, Svizzera, Liechtenstein, Monaco, San Marino e Stato della Città del Vaticano.

Cani, gatti e furetti

L’allegato VIII è sostituito integralmente. Il certificato sanitario comune è indicato come 'CANIS-FELIS-FERRETS' per tutti i paesi elencati. La parte 3 ribadisce che le partite devono essere accompagnate da una prova valida di titolazione degli anticorpi per la rabbia, effettuata conformemente all’allegato XXI, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692. Viene anche eliminata una sottolineatura impropria nella dicitura della prova antirabbica.

Materiale germinale: bovini, ovini, caprini, equini e suini

Gli allegati IX, X, XI e XII vengono adattati per uniformare i certificati sanitari e le garanzie. Per il Canada e la Nuova Zelanda, nell’allegato IX relativo al materiale germinale dei bovini, si inseriscono garanzie specifiche su:

  • brucellosi (Brucella abortus, B. melitensis e B. suis),
  • complesso Mycobacterium tuberculosis,
  • febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24).

Per l’allegato X relativo al materiale germinale di ovini e caprini, si opera un analogo allineamento per Canada, Cile e Nuova Zelanda. Gli allegati XI e XII correggono i riferimenti ai certificati sanitari per Regno Unito, Guernsey, Isola di Man e Jersey, al fine di armonizzare la disciplina del materiale germinale di suini ed equini. L’allegato IX, parte 4, e l’allegato X, parte 4, sono integrati con descrizioni esplicite delle garanzie BRU e SI-BTV.

Budelli e prodotti lattiero-caseari

L’allegato XVI viene modificato aggiungendo l’Uzbekistan all’elenco dei paesi autorizzati per l’ingresso di partite di budelli. L’allegato XVIII, invece, elimina il Bahrein dall’elenco relativo ai prodotti lattiero-caseari soggetti a trattamento specifico di riduzione del rischio contro l’afta epizootica.

Animali acquatici vivi e prodotti di origine animale ottenuti da tali specie

L’allegato XXI subisce le modifiche più articolate. La parte 1 viene riscritta per includere espressamente, oltre agli animali acquatici vivi delle specie elencate, anche i prodotti di origine animale ottenuti da tali specie. I titoli delle colonne sono aggiornati per distinguere pesci, molluschi e crostacei. Le voci per Canada e Stati Uniti sono chiarite in relazione alla setticemia emorragica virale e alle specie vettrici richiamate dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882. Vengono anche corrette e riallineate le voci per Regno Unito, Guernsey, Isola di Man e Jersey, con l’indicazione dei certificati AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER, FISH-CRUST-HC e MOL-HC a seconda delle categorie autorizzate.

Partite non destinate all’Unione o di ritorno nell’Unione

L’allegato XXII è corretto completando i codici di zona per Bielorussia, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia. Le voci riguardano partite di specie e categorie diverse, incluse quelle che transitano o rientrano nell’Unione, e precisano i casi in cui il movimento è finalizzato alla macellazione immediata o all’ingrasso.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La Commissione ne sottolinea l’adozione urgente per motivi di certezza del diritto.

Disposizioni principali

Rettifica del titolo e chiarimento dell’articolo 3, par. 1, lett. t)

Il titolo del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è rettificato. L’articolo 3, paragrafo 1, lettera t), è sostituito per chiarire che l’allegato XXI riguarda gli animali acquatici delle specie elencate destinati a determinati stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o ad altri scopi diversi dal consumo umano, nonché determinati animali acquatici delle specie elencate e i prodotti di origine animale ottenuti da tali specie destinati al consumo umano.

Aggiornamento degli elenchi per ungulati, equini e altri animali terrestri

Gli allegati II, IV, XIII e XV sono modificati e rettificati per correggere categorie autorizzate, certificati sanitari, condizioni specifiche e garanzie sanitarie per vari paesi e territori, tra cui Canada, Cile, Regno Unito, Guernsey, Isola di Man, Jersey, Islanda, Nuova Zelanda, Groenlandia, Uruguay, Bosnia-Erzegovina, Russia, Kosovo, Ucraina, Brasile, Bielorussia, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia.

Volatili in cattività: inserimento di una sezione dedicata alle equivalenze

L’allegato VI è ristrutturato con una Sezione A per l’ingresso di volatili in cattività e materiale germinale e con una nuova Sezione B per i paesi o territori ammessi sulla base di garanzie equivalenti ai sensi dell’articolo 62 del regolamento delegato (UE) 2020/692. Sono elencati Andorra, Svizzera, Liechtenstein, Monaco, San Marino e Stato della Città del Vaticano.

Cani, gatti e furetti: certificato sanitario uniforme e prova antirabbica

L’allegato VIII è sostituito per uniformare il certificato sanitario da utilizzare, rinominato 'CANIS-FELIS-FERRETS', e per chiarire la condizione specifica della prova valida di titolazione degli anticorpi per la rabbia, richiesta per i paesi/territori indicati nella parte 3. Viene anche eliminata una sottolineatura nella dicitura relativa alla prova antirabbica.

Materiale germinale di bovini, ovini/caprini ed equini

Gli allegati IX, X, XI e XII sono modificati per allineare i nomi dei certificati sanitari e le garanzie sanitarie per sperma, ovociti ed embrioni. In particolare, per Canada, Cile e Nuova Zelanda vengono aggiornate le garanzie relative a brucellosi, tubercolosi e febbre catarrale degli ovini; per Regno Unito, Guernsey, Isola di Man e Jersey vengono uniformati i certificati per ovociti ed embrioni.

Budelli: inserimento dell’Uzbekistan

L’allegato XVI è aggiornato inserendo l’Uzbekistan nell’elenco dei paesi terzi, territori o zone autorizzati per l’ingresso nell’Unione di partite di budelli.

Prodotti lattiero-caseari: soppressione del Bahrein

L’allegato XVIII è rettificato sopprimendo la voce relativa al Bahrein dall’elenco dei paesi ammessi per prodotti lattiero-caseari sottoposti a specifico trattamento di riduzione del rischio contro l’afta epizootica.

Animali acquatici e prodotti derivati

L’allegato XXI è profondamente modificato: il titolo e i titoli di colonna della parte 1 sono corretti per includere anche i prodotti di origine animale ottenuti da specie acquatiche elencate; vengono aggiornate le voci per Canada, Regno Unito, Guernsey, Isola di Man, Jersey e Stati Uniti, con precisazioni sulle specie sensibili alla setticemia emorragica virale e sui codici delle zone US-0, US-1, US-2, US-3, US-4 e US-5.

Partite in transito e partite di ritorno

L’allegato XXII è rettificato completando i codici di zona mancanti per Bielorussia, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia, nell’ambito delle partite destinate a un’altra destinazione finale o di ritorno nell’Unione.

Entrata in vigore e urgenza

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il legislatore evidenzia la necessità di efficacia urgente per ragioni di certezza del diritto; le misure sono adottate secondo il parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Come è indicizzato

Materiesanità animaleimportazionialimenti di origine animaleacquacolturacertificazione veterinaria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.