Regolamento (UE) 2021/2126
Regolamento delegato (UE) 2021/2126 della Commissione del 29 settembre 2021 che modifica l’allegato del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna l’elenco dei progetti e programmi di interesse per l’Unione allegato al regolamento (UE) 2019/452 sul controllo degli investimenti esteri diretti. L’aggiornamento riflette l’evoluzione dei principali programmi europei nei settori strategici, che possono essere rilevanti per la sicurezza o l’ordine pubblico dell’Unione. La modifica incide soprattutto sulla valutazione e sulla cooperazione tra Stati membri e Commissione in presenza di investimenti che interessino tali programmi o le infrastrutture e tecnologie connesse.
Modifica dell’allegato del regolamento (UE) 2019/452 per aggiornare l’elenco dei progetti e programmi di interesse per l’Unione rilevanti ai fini del controllo degli investimenti esteri diretti.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e, indirettamente, ai meccanismi nazionali di controllo degli investimenti esteri diretti disciplinati dal regolamento (UE) 2019/452. L’intervento riguarda esclusivamente l’elenco, contenuto nell’allegato di tale regolamento, dei progetti o programmi di interesse per l’Unione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, includendo programmi in settori quali spazio, ricerca e innovazione, nucleare, infrastrutture energetiche, trasporti, telecomunicazioni, digitale, difesa e salute. Non introduce un autonomo regime sostanziale di screening, ma aggiorna il perimetro degli attivi e programmi europei considerati sensibili ai fini della cooperazione tra Stati membri e Commissione. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Modifica dell’allegato del regolamento (UE) 2019/452 in materia di investimenti esteri diretti
Il regolamento delegato (UE) 2021/2126 della Commissione aggiorna l’allegato del regolamento (UE) 2019/452, che istituisce il quadro europeo per il controllo degli investimenti esteri diretti. L’intervento si colloca nel meccanismo di tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico dell’Unione, in particolare per gli investimenti che incidano su progetti o programmi di interesse unionale, ai sensi dell’articolo 8 del regolamento base.
Finalità e contesto
Dai considerando emerge che l’elenco allegato al regolamento (UE) 2019/452 deve riflettere i progetti e programmi che presentano rilievo strategico per l’Unione, sia perché assorbono finanziamenti europei significativi, sia perché riguardano infrastrutture critiche, tecnologie critiche o fattori produttivi critici. La Commissione rileva che vari programmi recentemente adottati o aggiornati rientrano in tale logica e devono quindi essere inclusi nell’allegato.
Ambito sostanziale dell’aggiornamento
Il regolamento non introduce un nuovo regime di screening, ma modifica il perimetro dei programmi europei rilevanti ai fini dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2019/452. L’effetto pratico è quello di estendere o aggiornare la lista di iniziative unionale che, se interessate da investimenti esteri diretti, assumono rilievo nella valutazione dei rischi per la sicurezza o l’ordine pubblico.
Elenco dei programmi inclusi nell’allegato
Il nuovo allegato ricomprende i principali programmi e strumenti europei nei settori strategici, tra cui:
- i programmi europei GNSS, cioè Galileo ed EGNOS;
- Copernicus;
- l’azione preparatoria relativa alla preparazione del nuovo programma dell’UE GOVSATCOM;
- il programma spaziale dell’Unione;
- Orizzonte 2020 e Orizzonte Europa, inclusi i relativi programmi ex articoli 185 e 187 TFUE e le iniziative in tecnologie abilitanti fondamentali, come intelligenza artificiale, robotica, semiconduttori e cibersicurezza;
- il programma Euratom di ricerca e formazione 2021-2025;
- le reti transeuropee dei trasporti, dell’energia e delle telecomunicazioni;
- il meccanismo per collegare l’Europa;
- il programma Europa digitale;
- il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa;
- l’azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa;
- il Fondo europeo per la difesa;
- la cooperazione strutturata permanente (PESCO);
- l’impresa comune europea per ITER;
- il programma UE per la salute (EU4Health).
Collegamento con i singoli atti richiamati
Il testo richiama, per ciascun programma, il corrispondente regolamento o decisione istitutiva. In alcuni casi la nota spiega che il riferimento resta mantenuto nell’allegato in virtù di specifiche disposizioni transitorie o di rinvio contenute negli atti settoriali, come avviene per i programmi GNSS e per il settore telecomunicazioni nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per gli operatori e i consulenti, ciò comporta l’immediata rilevanza del nuovo elenco nella valutazione delle operazioni di investimento estero diretto che coinvolgano tali programmi o le infrastrutture e tecnologie a essi collegate.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco dei progetti e programmi di interesse per l’Unione
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato del regolamento (UE) 2019/452 con il nuovo elenco dei progetti o programmi di interesse per l’Unione di cui all’articolo 8, paragrafo 3. L’elenco comprende, tra gli altri, i programmi europei GNSS (Galileo ed EGNOS), Copernicus, l’azione preparatoria per GOVSATCOM, il programma spaziale, Orizzonte 2020, Orizzonte Europa, il programma Euratom di ricerca e formazione 2021-2025, TEN-T, TEN-E, TEN-Telecom, il meccanismo per collegare l’Europa, Europa digitale, il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, l’azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa, il Fondo europeo per la difesa, la PESCO, ITER e il programma UE per la salute (EU4Health).
Ragioni dell’inclusione dei nuovi programmi
I considerando chiariscono che i progetti o programmi di interesse per l’Unione devono comprendere quelli che comportano un importo consistente o una quota significativa di finanziamenti dell’Unione, nonché quelli rientranti nel diritto dell’Unione relativo a infrastrutture critiche, tecnologie critiche o fattori produttivi critici essenziali per la sicurezza e l’ordine pubblico. La Commissione giustifica l’aggiornamento richiamando la centralità strategica dei programmi spaziali, di ricerca, energetici, digitali, di difesa e sanitari.
Data di entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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