Regolamento (UE) 2021/1750
Regolamento (UE) 2021/1750 del Consiglio del 28 settembre 2021 recante modifica del regolamento (UE) 2019/440 relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e il Regno del Marocco e del relativo protocollo di attuazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul regime di ripartizione delle possibilità di pesca stabilite dall’accordo UE-Marocco, modificando il regolamento (UE) 2019/440. La ragione della modifica è l’uscita del Regno Unito dall’Unione e la fine del periodo di transizione, che rende necessario riassegnare agli Stati membri le possibilità di pesca non più utilizzabili dal Regno Unito. La modifica opera con efficacia dal 1º gennaio 2021 e riguarda in modo particolare la categoria della pesca pelagica industriale, con aggiornamento delle tonnellate e della ripartizione tra gli Stati membri.
Modifica la ripartizione delle possibilità di pesca previste dal regolamento (UE) 2019/440 per l’accordo di pesca UE-Marocco, riassegnando al complesso degli Stati membri le quote e le licenze prima attribuite al Regno Unito.
Ambito di applicazione
Si applica alla ripartizione delle possibilità di pesca derivanti dal protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e il Regno del Marocco, limitatamente agli Stati membri beneficiari delle categorie di pesca elencate nel regolamento (Spagna, Portogallo, Germania, Lituania, Lettonia, Paesi Bassi, Irlanda, Polonia, Francia e, nella versione originaria, Regno Unito). L’effetto principale riguarda la categoria 6 (pesca pelagica industriale), in cui le possibilità di pesca già assegnate al Regno Unito vengono redistribuite a decorrere dal 1º gennaio 2021; restano confermate anche le altre categorie di pesca già previste dal regolamento modificato. Il regolamento è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Modifica della ripartizione delle possibilità di pesca UE-Marocco
Il regolamento (UE) 2021/1750 del Consiglio modifica il regolamento (UE) 2019/440 sulla ripartizione delle possibilità di pesca previste dall’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e il Regno del Marocco e dal relativo protocollo di attuazione. La modifica si rende necessaria per tenere conto dell’uscita del Regno Unito dall’Unione e della conseguente impossibilità, per tale Stato, di utilizzare le quote a esso attribuite.
Contesto e finalità della modifica
I considerando richiamano che il regolamento originario attribuiva possibilità di pesca, tra cui quelle della categoria 6 (pesca pelagica industriale), anche al Regno Unito. Poiché il periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso è terminato il 31 dicembre 2020, il Regno Unito non può più beneficiare di tali possibilità dal 1º gennaio 2021. Ne deriva la necessità di una riassegnazione agli Stati membri, secondo un criterio dichiarato trasparente e proporzionale alla ripartizione originaria.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento riguarda gli Stati membri interessati dalle diverse categorie di pesca previste nell’accordo UE-Marocco, in particolare Spagna, Portogallo, Germania, Lituania, Lettonia, Paesi Bassi, Irlanda, Polonia e Francia. Le categorie disciplinate comprendono la pesca artigianale a nord e a sud, la pesca demersale, la pesca del tonno e la pesca pelagica industriale. La modifica incide soprattutto sulla distribuzione delle quote della categoria 6, mentre le altre categorie sono confermate nella tabella aggiornata.
Ripartizione delle possibilità di pesca
La nuova tabella sostitutiva dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/440 mantiene la struttura per categorie e specifica per ciascuna di esse i tipi di nave e gli Stati membri beneficiari. In particolare:
- categoria 1, pesca artigianale a nord, specie pelagiche: Spagna, 22 licenze;
- categoria 2, pesca artigianale a nord: pescherecci con palangari di fondo < 40 GT, Spagna 25 e Portogallo 7; pescherecci con palangari di fondo ≥ 40 GT e < 150 GT, Portogallo 3;
- categoria 3, pesca artigianale a sud: Spagna, 10 licenze, con totale ≤ 800 GT;
- categoria 4, pesca demersale: pescherecci con palangari di fondo ≤ 150 GT, Spagna 7 e Portogallo 4; pescherecci da traino ≤ 750 GT, Spagna 5 e Italia 0, con totale ≤ 3.000 GT;
- categoria 5, pesca del tonno: Spagna 23 e Francia 4;
- categoria 6, pesca pelagica industriale: contingenti complessivi e ripartizione per Stato membro come aggiornati dal regolamento.
Categoria 6: pesca pelagica industriale
Per la categoria 6 sono previsti contingenti complessivi di:
- 85.000 tonnellate nel 2019;
- 90.000 tonnellate nel 2020;
- 100.000 tonnellate ogni anno nel 2021 e nel 2022.
La disposizione dettaglia inoltre la ripartizione delle navi autorizzate a pescare, distinguendo tra:
- 10 navi tra 3.000 GT e 7.765 GT;
- 4 navi tra 150 GT e 3.000 GT;
- 4 navi sotto 150 GT.
Per ciascun anno sono indicate le quote per Germania, Lituania, Lettonia, Paesi Bassi, Irlanda, Polonia, Spagna, Portogallo e Francia, con l’assegnazione originaria al Regno Unito poi eliminata nella logica complessiva di riassegnazione.
Decorrenza, efficacia e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 1º gennaio 2021. Il considerando precisa che tale scelta non compromette la certezza del diritto né il legittimo affidamento, poiché le possibilità in questione non sono state utilizzate dal Regno Unito e comportano soltanto un aumento per gli Stati membri interessati.
Effetti giuridici
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Per i professionisti, l’effetto pratico principale è l’aggiornamento delle quote e delle licenze disponibili nell’ambito dell’accordo UE-Marocco, con particolare rilievo per gli operatori della pesca pelagica industriale e per le amministrazioni nazionali competenti alla gestione dei contingenti.
Disposizioni principali
Modifica della ripartizione delle possibilità di pesca
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/440, aggiornando la tabella di ripartizione delle possibilità di pesca previste dal protocollo di attuazione dell’accordo UE-Marocco. Sono confermate le categorie di pesca già previste e sono indicati per ciascuna categoria i tipi di nave, gli Stati membri autorizzati e, ove applicabile, il numero di licenze o il contingente in tonnellate.
Riassegnazione delle possibilità non più attribuite al Regno Unito
In base ai considerando, il Regno Unito non è più uno Stato membro dal 1º febbraio 2020 e il periodo di transizione si è concluso il 31 dicembre 2020; pertanto non può più utilizzare le possibilità di pesca oltre tale data. Le possibilità di pesca vengono riassegnate agli Stati membri a decorrere dal 1º gennaio 2021, in modo trasparente e proporzionale alla ripartizione originaria del contingente.
Categoria 6: pesca pelagica industriale
Per la pesca pelagica industriale sono fissati contingenti complessivi pari a 85.000 tonnellate nel 2019, 90.000 tonnellate nel 2020 e 100.000 tonnellate ogni anno nel 2021 e nel 2022. La disposizione dettaglia anche la ripartizione per Stato membro e la ripartizione delle navi autorizzate a pescare (10 navi tra 3.000 e 7.765 GT, 4 navi tra 150 e 3.000 GT, 4 navi inferiori a 150 GT).
Decorrenza retroattiva e entrata in vigore
L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1º gennaio 2021. Il considerando evidenzia che l’applicazione retroattiva non incide sulla certezza del diritto o sul legittimo affidamento, poiché le possibilità di pesca in questione non sono state utilizzate dal Regno Unito e aumentano per gli Stati membri interessati.
Natura obbligatoria e applicabilità diretta
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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