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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/2106

Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza

Normativa europea32021R2106

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento completa il regolamento (UE) 2021/241 disciplinando come devono essere misurati e comunicati i risultati del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Definisce il contenuto del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza e introduce un elenco di indicatori comuni comparabili tra Stati membri. Stabilisce inoltre cadenze e periodi di riferimento per la trasmissione dei dati alla Commissione, in modo coordinato con il semestre europeo.

Regolamento delegato che stabilisce gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza previsto dal regolamento (UE) 2021/241.

Ambito di applicazione

Si applica al dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241, quindi agli Stati membri beneficiari dei piani per la ripresa e la resilienza approvati dal Consiglio, nonché alla Commissione nel monitoraggio, nella valutazione e nella pubblicazione del quadro di valutazione. Riguarda la rendicontazione semestrale dei progressi di attuazione dei piani, dei traguardi e obiettivi, della spesa finanziata, dell’erogazione di contributi e prestiti e degli indicatori comuni. Gli indicatori dell’allegato si applicano solo se pertinenti alle misure contenute nel piano nazionale; l’eventuale non applicabilità va discussa con la Commissione. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.

Regolamento delegato (UE) 2021/2106: indicatori comuni e quadro di valutazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza

Il regolamento delegato completa il regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, definendo in modo dettagliato il sistema di monitoraggio e reporting dei risultati. La sua funzione è rendere omogenea, trasparente e comparabile la misurazione dell’attuazione dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza, anche ai fini della pubblicazione del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza.

Finalità e contesto normativo

Il considerando chiarisce che il dispositivo è uno strumento finanziario volto ad accelerare riforme sostenibili e investimenti pubblici negli Stati membri, con particolare attenzione alle conseguenze della crisi COVID-19. Il quadro di valutazione serve a illustrare pubblicamente i progressi nell’attuazione dei piani nazionali approvati dal Consiglio e costituisce anche base informativa per il dialogo con il Parlamento europeo previsto dall’articolo 26 del regolamento (UE) 2021/241.

Contenuto del quadro di valutazione

L’articolo 1 elenca gli elementi che devono comporre il quadro di valutazione. Esso deve mostrare i progressi dei piani in relazione ai sei pilastri del dispositivo e deve basarsi, in particolare, su:

  • il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi fissati nelle decisioni di esecuzione del Consiglio, indicando il numero di traguardi/obiettivi raggiunti e la loro percentuale sul totale;
  • la spesa finanziata dal dispositivo, anche per ciascun pilastro, inclusa la spesa sociale calcolata secondo il regolamento delegato (UE) 2021/2105;
  • lo stato di avanzamento di ciascun piano;
  • i progressi nell’erogazione dei contributi finanziari e dei prestiti;
  • analisi tematiche ed esempi di attuazione;
  • gli indicatori comuni contenuti nell’allegato.

Il testo precisa inoltre che, nel contesto del conseguimento di traguardi e obiettivi, può essere indicato anche il contributo all’attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese.

Obblighi di reporting e calendario

L’articolo 2 disciplina la trasmissione delle informazioni alla Commissione. Tutti gli Stati membri devono riferire due volte l’anno nell’ambito del semestre europeo, così da consentire un aggiornamento coerente del quadro di valutazione per tutti i Paesi e garantire parità di trattamento.

Per i progressi nell’attuazione dei piani:

  • la comunicazione avviene ogni anno, di norma, entro la metà di aprile e l’inizio di ottobre;
  • le scadenze operative sono fissate rispettivamente al 30 aprile e al 15 ottobre;
  • il periodo di riferimento copre l’intero periodo di attuazione del piano, dal 1° febbraio 2020 in poi, se del caso.

Per l’aggiornamento degli indicatori comuni:

  • la comunicazione avviene ogni anno entro il 28 febbraio e il 31 agosto;
  • il periodo di riferimento copre l’intero periodo di attuazione del piano, dal 1° febbraio 2020 in poi, se del caso, fino alle date limite del 31 dicembre e del 30 giugno di ciascun anno.

Indicatori comuni: funzione e criteri di applicazione

L’allegato contiene 14 indicatori comuni, pensati per coprire i piani per la ripresa e la resilienza e misurare i progressi verso gli obiettivi del dispositivo. Il regolamento precisa che una misura può contribuire a più indicatori e che lo Stato membro deve riferire su ciascun indicatore solo se il proprio piano contiene misure pertinenti.

Quando un indicatore non risulti pertinente, lo Stato membro ne discute con la Commissione per stabilire se indicarlo come "non applicabile". Gli indicatori devono essere sufficientemente dettagliati da consentire dati comparabili e aggregabili a livello dell’Unione; se presentati per singolo Stato membro, dovrebbero essere espressi, ove opportuno, in termini relativi, anche sulla base dei dati Eurostat, per evitare confronti fuorvianti.

Il regolamento sottolinea anche la necessità di coerenza con altri fondi e programmi dell’Unione, in attuazione dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2021/241, e di un monitoraggio proporzionato e mirato, con obblighi di reporting adeguati ai destinatari dei finanziamenti.

Principali categorie di indicatori dell’allegato

Gli indicatori coprono una pluralità di settori, con riferimenti ai vari pilastri del dispositivo. Tra i principali si segnalano:

  • risparmi sul consumo annuo di energia primaria e capacità operativa supplementare da energia rinnovabile;
  • infrastrutture per combustibili alternativi, inclusi punti di ricarica e di rifornimento;
  • popolazione protetta da inondazioni, incendi boschivi e altri rischi climatici;
  • abitazioni aggiuntive servite da Internet tramite reti ad altissima capacità;
  • imprese sostenute per lo sviluppo o l’adozione di prodotti, servizi e processi digitali;
  • utenti di servizi pubblici digitali nuovi o aggiornati;
  • ricercatori che lavorano in centri di ricerca beneficiari di sostegno;
  • imprese beneficiarie di sostegno, classificate per dimensione;
  • partecipanti a percorsi di istruzione o formazione, inclusa la formazione sulle competenze digitali;
  • persone occupate o in cerca di lavoro a seguito del sostegno ricevuto;
  • capacità di strutture sanitarie nuove o modernizzate;
  • capacità delle strutture per la cura dell’infanzia e delle scuole nuove o modernizzate;
  • giovani tra 15 e 29 anni che ricevono sostegno.

L’allegato contiene inoltre definizioni tecniche rilevanti, ad esempio per edifici pubblici, energia rinnovabile, rete ad altissima capacità, impresa, dimensione dell’impresa, disoccupazione e inattività, nonché regole di disaggregazione per genere ed età in diversi indicatori.

Entrata in vigore e portata giuridica

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Contenuto del quadro di valutazione

L’articolo 1 precisa che il quadro di valutazione illustra i progressi dell’attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza in relazione ai sei pilastri dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2021/241. La misurazione avviene sulla base di: conseguimento dei traguardi e obiettivi; spesa finanziata dal dispositivo, inclusa la spesa sociale secondo il regolamento delegato (UE) 2021/2105; stato di avanzamento di ciascun piano; progressi nell’erogazione dei contributi finanziari e dei prestiti; analisi tematiche ed esempi di attuazione; indicatori comuni dell’allegato.

Obblighi di comunicazione degli Stati membri

L’articolo 2 impone a tutti gli Stati membri di riferire alla Commissione due volte l’anno, nell’ambito del semestre europeo, sui progressi dei piani per la ripresa e la resilienza e sugli indicatori comuni. La comunicazione sui progressi di attuazione avviene, di norma, entro il 30 aprile e il 15 ottobre; quella sugli indicatori comuni entro il 28 febbraio e il 31 agosto. I periodi di riferimento coprono l’intero periodo di attuazione del piano, dal 1° febbraio 2020 in poi, se del caso.

Criteri per gli indicatori comuni

L’allegato elenca 14 indicatori comuni relativi al sostegno del dispositivo, con descrizioni, unità di misura e pilastri RRF di riferimento. Gli indicatori sono progettati per essere comparabili e aggregabili a livello UE; quando rilevati a livello nazionale, devono essere presentati, ove opportuno, in termini relativi e coerenti con i dati Eurostat. Se un indicatore non è pertinente per un determinato piano, lo Stato membro discute con la Commissione se considerarlo "non applicabile".

Aree tematiche degli indicatori dell’allegato

Gli indicatori coprono, tra l’altro, risparmio energetico, capacità rinnovabile installata, infrastrutture per combustibili alternativi, popolazione protetta da rischi climatici, connettività Internet a banda molto alta, sostegno alla digitalizzazione delle imprese, utenti di servizi pubblici digitali, ricercatori nei centri di ricerca, imprese beneficiarie di sostegno, partecipanti a istruzione e formazione, occupazione dei beneficiari di sostegno, capacità delle strutture sanitarie, posti nelle strutture per l’infanzia e scuole, e giovani tra 15 e 29 anni che ricevono sostegno.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieripresa economicabilancio uemonitoraggio e valutazionecoordinamento delle politiche economichestatistica e rendicontazione

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