Cassazione Penale, Sentenza n. 4876/2023 del 03/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che, in sede di riesame, aveva confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal G.I.P. del 23/03/2022. Il ricorso, articolato in tre motivi, è stato poi oggetto di formale rinuncia all'impugnazione da parte dell'Avv. Domenico Giugni in qualità di procuratore speciale (10/11/2022); la Procura Generale aveva chiesto la dichiarazione di inammissibilità.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell'art. 591 c.p.p., in considerazione della rinuncia all'impugnazione resa dal difensore. La Corte rileva che la rinuncia è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia; le forme previste dall'art. 589 c.p.p. non sono stabilite a pena di inammissibilità, essendo sufficiente che la dichiarazione provenga con certezza dal soggetto legittimato e manifesti chiaramente la volontà di rinunciare. Segue condanna al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 591 cod. proc. pen.
La Corte applica l'art. 591 c.p.p. per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse conseguente alla rinuncia all'impugnazione.
art. 589 cod. proc. pen.
La Corte interpreta l'art. 589 c.p.p. nel senso che le forme della rinuncia non sono tassative a pena di inammissibilità; è sufficiente una dichiarazione proveniente con certezza dal soggetto legittimato che esprima chiaramente la volontà di rinunciare.
art. 23 d.l. n. 137 del 2020
Richiamato in relazione alle conclusioni depositate dalla Procura Generale (richiesta di inammissibilità), come norma procedurale di riferimento per le conclusioni del pubblico ministero nel procedimento.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione resa dal difensore (anche in qualità di procuratore speciale) è efficace e, di regola, impeditiva della prosecuzione del gravame: il giudice può dichiarare il ricorso inammissibile per carenza di interesse.
- La rinuncia è qualificata come dichiarazione abdicativa e irrevocabile; pertanto, una volta valida e manifestata, non è normalmente revocabile.
- Non sono richieste forme strettamente codificate per la validità della rinuncia: è sufficiente che provenga con certezza dal soggetto legittimato e manifesti inequivocabilmente la volontà di rinunciare.
- Quando la Procura Generale o il pubblico ministero conclude per l'inammissibilità, il giudice valuta l'effetto della rinuncia sul carattere dell'impugnazione (mancanza di interesse).
- In casi simili è opportuno verificare sempre la legittimazione e l'effettiva volontà del dichiarante (es. poteri del procuratore speciale, eventuali conflitti o istruzioni del cliente) prima di ritenere irrevocabile la rinuncia.
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente/renunziante.
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