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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17271/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sostituzione della pena detentiva con l'espulsione disposta dal GIP. Ha dedotto (1) la violazione dell'art. 16, comma 3, d.lgs. n. 286/1998: la sostituzione con espulsione è vietata per reati del T.U.I. la cui pena edittale massima supera i due anni (nel caso concreto art. 13, comma 13, sanzionato con 1-4 anni); (2) la violazione degli artt. 13, comma 4-bis, e 14 d.lgs. n. 286/1998: dal verbale di arresto risultavano cause ostative all'espulsione (mancanza di passaporto valido, assenza di domicilio stabile e precedenti dichiarazioni di false generalità) che impedivano l'esecuzione immediata dell'espulsione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso in entrambi i motivi. Ha ritenuto applicabile il divieto previsto dall'art. 16, comma 3, rispetto al reato contestato e ha rilevato la sussistenza di cause ostative all'espulsione ai sensi degli artt. 13, comma 4-bis, e 14. Perciò ha annullato senza rinvio la parte della sentenza che aveva sostituito la pena con l'espulsione e ha rideterminato la pena in sei mesi di reclusione, come richiesto dal Procuratore generale.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 286/1998, art. 16, comma 3

    l'espulsione di cui al comma 1 non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi … i delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena edittale superiore nel massimo a due anni

    Divieto assoluto di sostituire la pena con l'espulsione quando la condanna riguarda reati del T.U.I. con pena massima superiore a due anni; va applicato senza eccezioni e impedisce la sostituzione nel caso di art. 13, comma 13.

  • d.lgs. n. 286/1998, art. 13, comma 13

    Fattispecie contestata all'imputato; prevede una pena da uno a quattro anni di reclusione e dunque rientra nel divieto dell'art. 16, comma 3.

  • d.lgs. n. 286/1998, art. 13, comma 4-bis

    Indica cause ostative all'espulsione (es. mancanza di passaporto valido, impossibilità di individuare domicilio) che impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione e legittimano il trattenimento.

  • d.lgs. n. 286/1998, art. 14, comma 1

    Disciplina l'esecuzione dell'espulsione e richiama le cause ostative che impediscono l'accompagnamento immediato alla frontiera, prevedendo il trattenimento in centro di permanenza quando tali cause sussistono.

  • cod. proc. pen., art. 570

    Consente al Procuratore generale presso la Corte d'appello di proporre il ricorso per cassazione; norma richiamata per l'ammissibilità dell'impugnazione del P.G. contro la sentenza resa con rito abbreviato.

  • cod. proc. pen., art. 443, comma 3

    Limita l'appello del pubblico ministero; da ciò deriva che l'impugnazione esercitabile dal P.M. contro talune decisioni (es. rito abbreviato) debba essere il ricorso per cassazione.

  • cod. proc. pen., art. 606

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione; richiamato in riferimenti giurisprudenziali sulla possibilità di censurare la motivazione e la determinazione della pena.

  • cod. proc. pen., art. 608

    Giurisprudenza richiamata per affermare che il Procuratore generale può ricorrere in cassazione avverso sentenze emesse con rito abbreviato per i vizi indicati dall'art. 606.

  • cod. proc. pen., art. 620, comma 1, lett. d) e l)

    Attribuisce alla Corte di cassazione poteri per eliminare il vizio rilevato; qui utilizzato per annullare senza rinvio la parte della sentenza e rideterminare la pena (annullamento con eliminazione della sostituzione).

Massime di principio

  • La sostituzione della pena detentiva con l'espulsione non è consentita quando la condanna riguarda reati del T.U.I. la cui pena massima supera i due anni (art. 16, comma 3): il divieto è assoluto e senza eccezioni.
  • Prima di applicare l'espulsione in sostituzione della pena il giudice deve verificare l'assenza di cause ostative previste dagli artt. 13, comma 4-bis, e 14 (es. mancanza di passaporto valido, assenza di domicilio rintracciabile); se tali cause emergono dagli atti, l'espulsione non può essere disposta.
  • Il Procuratore generale può proporre ricorso per cassazione contro sentenze emesse con rito abbreviato per vizio di legge nella determinazione della pena; l'impugnazione può portare all'annullamento senza rinvio e alla rideterminazione della pena quando la Corte riscontra vizi eliminabili in via sostitutiva (art. 620 c.p.p.).
  • L'esame documentale (verbale di arresto, atti formali) è determinante: se dagli atti risulta la mancanza di documenti o di domicilio, il giudice deve motivare l'impossibilità di disporre l'espulsione.
  • La reiterazione o precedente violazione di misure analoghe può giustificare la non idoneità dell'espulsione come sanzione sostitutiva, rafforzando l'applicazione del divieto dell'art. 16, comma 3.

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