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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02587/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando alcuna ipotesi di esonero. La decisione di merito della Corte d'appello, che aveva escluso le attenuanti generiche, è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Catania deducendo, in sostanza, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La doglianza si appuntava sul trattamento sanzionatorio e contestava la valutazione di merito compiuta dal giudice territoriale, sostenendo che il rinvenimento dell'arma sarebbe stato favorito da un atteggiamento collaborativo dell'imputato. La Corte di cassazione ha tuttavia ritenuto le censure inammissibili perché meramente fattuali e dirette a rivalutare un giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata non viziata da illogicità o errori giuridici.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    Il giudice di merito, nel valutare la concessione o l'esclusione delle attenuanti generiche, deve dare conto degli elementi ritenuti preponderanti tra quelli indicati dall'articolo, ma la relativa motivazione è insindacabile in cassazione se non contraddittoria e logicamente coerente.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, a una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La concessione o esclusione delle circostanze attenuanti generiche è espressione di un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità, contraddittorietà o assenza di motivazione.
  • Non è ammissibile in sede di legittimità una censura che si limiti a contrapporre una diversa lettura dei fatti o degli indici valutativi già esaminati dal giudice di merito.
  • Ai fini del diniego delle attenuanti generiche, il richiamo ai precedenti penali specifici dell'imputato può costituire motivazione sufficiente, se inserito in una valutazione complessiva non illogica.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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