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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09860/2024 del 11/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda cinque docenti con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2013, che avevano chiesto il pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non fruite. La Corte d'appello aveva accolto il gravame del Ministero e rigettato la domanda, ritenendo applicabile anche al personale scolastico supplente la disciplina sopravvenuta del d.l. n. 95 del 2012, conv. in l. n. 135 del 2012, e della l. n. 228 del 2012, con conseguente obbligo di fruire delle ferie secondo gli ordinamenti vigenti e divieto di monetizzazione, salvo l'eventuale differenza tra ferie spettanti e ferie concretamente fruibili, differenza che però non era stata allegata e provata. Le ricorrenti hanno proposto tre motivi: con il primo hanno denunciato violazione degli artt. 345, 115, 342 e 434 c.p.c. per avere la Corte territoriale respinto le eccezioni di inammissibilità dell'appello e quelle relative alla contestazione dei conteggi e alla richiesta stragiudiziale; con il secondo hanno dedotto violazione dell'art. 19 del CCNL scuola in relazione alla normativa sopravvenuta sulla fruizione delle ferie; con il terzo hanno dedotto violazione dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, come modificato dalla l. n. 228 del 2012, sostenendo che, per i supplenti, alla scadenza del termine contrattuale permaneva il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute e che le giornate di sospensione delle lezioni non potevano essere sottratte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata quanto alle questioni processuali. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, ritenendo fondata la censura sull'interpretazione della disciplina delle ferie del personale docente a termine. La Corte ha ribadito che il diritto alle ferie è fondamentale e irrinunciabile e ha valorizzato l'orientamento della Corte di giustizia UE secondo cui una normativa nazionale non può escludere la monetizzazione delle ferie non godute in modo incompatibile con il diritto dell'Unione. In applicazione dell'interpretazione già resa in precedente conforme, ha affermato che la l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 56, ha mantenuto efficaci fino al 31 agosto 2013 le clausole contrattuali preesistenti; pertanto, fino a tale data, la disciplina delle ferie dei docenti supplenti è rimasta regolata dall'art. 19 del CCNL scuola 2006/2009, con conseguente diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato come norma processuale invocata per l'eccezione di inammissibilità dell'appello; il motivo che lo evocava è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nella censura sulla contestazione dei conteggi; la doglianza è stata ritenuta non decisiva rispetto al decisum della Corte di merito.

  • art. 342 c.p.c.

    invocato per sostenere l'inammissibilità dell'appello; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e mancata trascrizione essenziale dei motivi di gravame.

  • art. 434 c.p.c.

    richiamato insieme agli artt. 345 e 342 c.p.c. nella doglianza processuale; motivo inammissibile per genericità.

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di specificità, con trascrizione essenziale degli atti e dei documenti rilevanti.

  • art. 7 della Direttiva 2003/88/CE

    interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che escluda il pagamento dell'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute in ipotesi incompatibili con il diritto dell'Unione.

  • art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato come fondamento del diritto alle ferie annuali retribuite e della tutela economica delle ferie non godute.

  • art. 19 CCNL comparto scuola 2006/2009

    ha continuato a regolare, fino al 31 agosto 2013, le ferie dei docenti a termine, che non erano obbligati a fruirle nel periodo delle lezioni, con conseguente diritto all'indennità sostitutiva.

  • art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012

    norma sulla fruizione delle ferie nel pubblico impiego richiamata nei motivi; la Corte ne ha limitato l'applicazione nel settore scolastico alla luce della disciplina transitoria.

  • l. n. 135 del 2012

    legge di conversione del d.l. n. 95 del 2012, richiamata come parte della normativa sopravvenuta in tema di ferie nel pubblico impiego.

  • l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 56

    ha attribuito perdurante efficacia fino al 31 agosto 2013 alle preesistenti clausole contrattuali del comparto scuola.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che deduce l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. deve rispettare un rigoroso canone di specificità: occorre riportare in modo essenziale ma sufficiente il contenuto dei motivi di gravame e degli atti rilevanti, altrimenti la censura è inammissibile.
  • Il diritto alle ferie annuali retribuite è diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore; la sua tutela va interpretata in coerenza con il diritto dell'Unione europea, che limita le norme nazionali volte a escludere la monetizzazione delle ferie non godute.
  • Nel settore scolastico, la disciplina transitoria introdotta dalla l. n. 228 del 2012 ha mantenuto efficaci fino al 31 agosto 2013 le clausole contrattuali previgenti sulle ferie dei docenti a termine; fino a tale data non può negarsi in via generale il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute.
  • Per i docenti supplenti, la fruizione delle ferie non può essere automaticamente ricondotta al periodo di sospensione delle lezioni se la disciplina contrattuale applicabile prevede una diversa regolazione; in caso di ferie non godute alla cessazione del rapporto, l'indennità sostitutiva resta dovuta secondo la disciplina vigente nel periodo considerato.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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