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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35450/2024 del 20/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in sette motivi: 1) nullità della sentenza di primo grado per mancata motivazione dell'ordinanza del 23/03/2022 che ordinava l'allontanamento dall'aula (contestata la legittimità dell'ordine di allontanamento legato all'obbligo di mascherina in emergenza COVID-19 e la possibile incompatibilità con divieto di comparire travisati); 2) nullità della sentenza di appello per mancata e corretta identificazione dell'imputato (presunti alias e discrepanze di codici fiscali); 3) nullità delle sentenze per errata intestazione a soggetto diverso; 4) violazione dell'art. 68 c.p.p. per mancata individuazione della persona responsabile del reato in sede di appello (anche per l'allontanamento dall'aula); 5) errata applicazione dell'art. 76, comma 3, d.lgs. 159/2011 e carenza di motivazione rispetto alla mancata disapplicazione del provvedimento amministrativo (foglio di via obbligatorio) del Questore; 6) inosservanza norme processuali e contraddittorietà della motivazione (in particolare riguardo all'identificazione e ai precedenti penali); 7) vizio di motivazione per mancata risposta sulla doglianza relativa all'ordine di traduzione/rimpatrio dopo la scadenza del foglio di via.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati e/o aspecifici i motivi 1, 2, 3, 4 e 6 (confermando la legittimità dell'allontanamento dall'aula alla data dell'udienza in relazione all'obbligo di mascherina previsto dal DPCM del 26/04/2020) e ha respinto la richiesta del P.G. di inammissibilità. Il quinto motivo risultava fondato: la Corte territoriale ha errato nel sindacare il merito del provvedimento del Questore senza verificare correttamente la legittimità e la adeguatezza della motivazione sulla pericolosità sociale. Le condotte valorizzate (es. mancata spiegazione della presenza a Milano, rifiuto di esibire documenti, filmare gli agenti) non erano, senza ulteriori concreti elementi, idonee a sostenere il giudizio di pericolosità che giustificasse il foglio di via. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il fatto, privo dell'elemento presupposto, non sussiste.

Norme richiamate

  • art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Norma che disciplina la contravvenzione in tema di misure di prevenzione (violazione del foglio di via). La Corte ha ritenuto che la misura non fosse legittimamente motivata e che la valutazione della pericolosità non potesse fondarsi su mere congetture o su elementi generici indicati dal Questore senza adeguata motivazione.

  • art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Definizione di "pericolosità sociale": richiede dedizione non occasionale ad attività criminose la cui offensività sia proiettata verso beni collettivi. La Corte richiama i criteri (ripetizione, significatività temporale, offensività verso beni non meramente individuali) per valutare la pericolosità.

  • art. 1 legge n. 1423/1956

    Individua le categorie di soggetti destinatari di misure come il foglio di via. Il provvedimento amministrativo deve esplicitare e motivare la pericolosità del destinatario con adeguate argomentazioni fondate su concreti elementi di fatto.

  • DPCM 26 aprile 2020

    Atto amministrativo che all'epoca imponeva l'obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi: la Corte ha ritenuto legittimo l'allontanamento dall'aula in quella fase di emergenza (motivo 1 manifestamente infondato).

  • art. 475 c.p.p.

    Norma che consente provvedimenti relativi all'ordine in aula (tra cui allontanamento): richiamata dalla Corte per giustificare l'allontanamento dell'imputato nel contesto dell'obbligo di mascherina vigente.

  • art. 546 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla corretta identificazione dell'imputato: la Corte ha ritenuto le censure riguardanti differenze di identificazione come aspecifiche e manifestamente infondate.

  • art. 68 c.p.p.

    Norma citata con riferimento all'individuazione della persona responsabile: la Corte giudica le doglianze inerenti tale profilo come aspecifiche, non sufficienti a fundare la nullità.

Massime di principio

  • In materia di foglio di via obbligatorio e misure di prevenzione il giudice penale esercita un sindacato di legittimità sull'atto amministrativo del Questore e non può sostituirsi al giudizio di merito: pertanto il provvedimento amministrativo deve essere adeguatamente motivato su elementi concreti di pericolosità, altrimenti il giudice deve disapplicarlo.
  • Condotte generiche o episodiche (ad es. "mancata spiegazione della presenza", rifiuto generico di esibire documenti, filmare agenti) non sono di per sé sufficienti a dimostrare la "dedizione" a attività criminose: serve una ricostruzione fattuale più specifica e circostanziata per fondare la pericolosità sociale.
  • L'allontanamento dall'aula per inosservanza di misure sanitarie in vigore (es. obbligo di mascherina disciplinato da DPCM) può essere legittimo e non costituisce automaticamente violazione del diritto di difesa, se adottato nel rispetto delle norme processuali.
  • Le censure sull'identificazione dell'imputato devono essere specifiche e dimostrate con elementi precisi (documentazione probatoria concreta); mere affermazioni di discrepanze anagrafiche o alias non bastano a fondare la nullità.
  • Se la corte d'appello si fonda sul provvedimento amministrativo senza verificarne la corretta motivazione, la sentenza penale può essere annullata senza rinvio per carenza del presupposto materiale del reato ("il fatto non sussiste").

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