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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27168/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per omessa motivazione relativa al mancato esame delle ragioni per cui si è ritenuta l'insussistenza del reato di truffa (art. 640, co. 2 n. 2 bis c.p.) nonostante fosse provata la condotta materiale dell'imputato: sedici passaggi autostradali senza pagamento del pedaggio, presso dieci stazioni, in meno di due mesi, arrecando un danno di 565,03 euro. Il Procuratore Generale ha censurato in particolare la mancata valutazione della seconda modalità esecutiva contestata (l'"accodarsi" a veicoli con Telepass), che costituisce un artificio/idoneo raggiro potenzialmente integrativo del delitto di truffa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato la sentenza impugnata perché, pur avendo il giudice di merito accertato la condotta materiale ripetuta (passaggi senza pagamento e accodamento ai veicoli muniti di sistemi automatici), non ha argomentato sul profilo del raggiro relativo all'accodamento. La Corte ha richiamato orientamenti secondo cui l'accodamento nelle corsie riservate ai possessori di sistemi di pagamento automatico può costituire artificio idoneo a integrare il delitto di truffa e ha richiamato la sussidiarietà tra illecito amministrativo (art. 176 co.17 Cds) e fattispecie penali. Per tali motivi la sentenza è stata annullata e rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di Bergamo in diversa persona fisica.

Norme richiamate

  • art. 640, co. 2 n. 2 bis, cod. pen.

    La norma sul delitto di truffa è stata richiamata come titolo di reato contestato; la Corte rileva che la presenza di artifici o raggiri (es. l'accodamento sistematico) può integrare gli elementi tipici della truffa.

  • art. 176, comma 17, Codice della Strada

    La disposizione sull'illecito amministrativo relativo al mancato pagamento del pedaggio è riconosciuta, ma la Corte ribadisce il principio di sussidiarietà: l'illecito amministrativo non esclude la rilevanza penale quando nella condotta sia presente un 'quid pluris' costituito da artifizi o raggiri.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 26289 del 18/05/2007, Rv. 237150; Sez. 7, n. 33299 del 27/03/2018, Rv. 273701

    Orientamenti di legittimità che affermano che il transito nelle corsie riservate a sistemi di pagamento automatico pur non essendo titolari può costituire truffa se accompagnato da raggiri; la Corte richiama tali precedenti per sostenere che l'accodamento può integrare il raggiro.

  • Sez. U., n. 7738 del 9/7/1997; Sez. 2, n. 11734 del 06/03/2008

    Precedenti delle Sezioni Unite che chiariscono la relazione di sussidiarietà tra illecito amministrativo e fattispecie penali concorrenti, confermando che l'omesso pagamento può configurare anche reato quando sia realizzato mediante artifici o raggiri.

Massime di principio

  • Quando il giudice accerta la condotta materiale ma esclude la rilevanza penale, deve motivare puntualmente sul perché specifiche modalità esecutive (es. accodamento sistematico) non costituiscano artifici o raggiri integranti la truffa; la mancata motivazione rende il provvedimento censurabile.
  • L'accodamento ripetuto a veicoli muniti di sistemi di pagamento automatico, con mancanza della normale distanza e rapido seguito per guadagnare l'uscita, può configurare un artificio/idoneo raggiro e integrare gli estremi del delitto di truffa, non soltanto l'insolvenza fraudolenta o l'illecito amministrativo.
  • La sussidiarietà tra illecito amministrativo (art. 176 Cds) e il reato penale: l'esistenza di un 'quid pluris' (modalità fraudolente, artifici, raggiri) può far prevalere la qualificazione penale anche in materia di mancato pagamento del pedaggio.
  • In ipotesi di comportamento reiterato e volto a eludere il pagamento mediante espedienti tecnici o comportamentali, la valutazione sulla sussistenza della truffa richiede un'analisi fattuale e motivata da parte del giudice di merito; in mancanza, la decisione è esposta ad annullamento per vizio logico-motivazionale.

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