Cassazione Civile, Ordinanza n. 28460/2023 del 12/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto fondato il motivo del Comune, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente contro gli avvisi di accertamento IMU. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito, mentre ha posto le spese del giudizio di legittimità a carico della società contribuente, liquidandole in favore del Comune.
Esito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento IMU per gli anni 2012 e 2013 emessi dal Comune sulla base di una rendita catastale notificata alla contribuente nel 2015, in rettifica della rendita proposta tramite DOCFA nel 2012. I giudici di merito avevano accolto il ricorso della società contribuente ritenendo che la notificazione dell'attribuzione della rendita avesse natura costitutiva e che, quindi, la nuova rendita non potesse essere utilizzata per determinare la base imponibile di annualità anteriori alla notifica. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 74 della L. n. 342 del 2000, sostenendo che la rendita catastale notificata è applicabile anche al periodo precedente alla notificazione, essendo l'atto attributivo della rendita di natura dichiarativa e non costitutiva.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedurre la violazione o falsa applicazione di legge.
art. 74 L. 21 novembre 2000, n. 342
A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati
La Corte, in conformità al consolidato orientamento, interpreta la norma nel senso che la notificazione rileva ai fini dell'efficacia dell'atto e del termine di impugnazione, ma non esclude l'applicabilità della rendita anche al periodo precedente, poiché l'atto attributivo della rendita ha natura dichiarativa e non costitutiva.
art. 384 c.p.c.
Richiamato per la decisione nel merito da parte della Corte, in assenza di ulteriori accertamenti in fatto.
art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È evocato dall'art. 74 L. n. 342 del 2000 quale termine che decorre dalla notificazione dell'atto di rendita ai fini dell'impugnazione.
art. 2, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dall'art. 74 L. n. 342 del 2000 in relazione al ricorso avverso gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale.
Massime di principio
- In tema di rendita catastale, la notificazione dell'atto attributivo o modificativo rileva per la decorrenza dell'efficacia dell'atto e del termine di impugnazione, ma la rendita, una volta notificata, può essere utilizzata anche per determinare la base imponibile di annualità anteriori alla notifica, perché l'atto ha natura dichiarativa e non costitutiva.
- Quando la questione di diritto è definita dalla giurisprudenza consolidata e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente la causa nel merito ex art. 384 c.p.c.
- L'erronea qualificazione della natura della rendita catastale come costitutiva, anziché dichiarativa, integra violazione di legge e comporta la riforma della decisione che escluda l'utilizzabilità della rendita per annualità pregresse.
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