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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33068/2025 del 07/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso con procedura de plano. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa. Non è stata esaminata nel merito la dedotta omissione di motivazione sulle cause di proscioglimento, perché il motivo non era ricompreso tra quelli consentiti avverso la sentenza di patteggiamento.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (null)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., gli aveva applicato la pena concordata in relazione al delitto di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio in forma lieve. Il ricorso deduceva un vizio di omessa motivazione sulla presenza di eventuali cause di proscioglimento. La Corte ha rilevato che, dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017 all'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., contro la sentenza di patteggiamento sono deducibili solo specifici motivi: vizi della volontà dell'imputato, erronea qualificazione giuridica del fatto, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché la censura proposta non rientrava in tali ipotesi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile de plano.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto dell'impugnazione.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita l'ammissibilità del ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai soli motivi attinenti alla volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice richiamata per il fatto oggetto del patteggiamento, relativa alla fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti.

  • legge n. 103 del 2017

    ha modificato il codice di rito, restringendo i motivi di ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è esperibile solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; motivi diversi sono inammissibili.
  • La deduzione dell'omessa motivazione sulle cause di proscioglimento non è, di per sé, un motivo ammissibile di ricorso contro il patteggiamento, se non riconducibile a uno dei vizi specificamente previsti dalla legge.
  • Quando il ricorso avverso il patteggiamento è proposto per motivi estranei al catalogo legale, la Corte può dichiararlo inammissibile de plano e applicare le conseguenze economiche previste dall'ordinamento.

Come è indicizzato

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