Cassazione Penale, Sentenza n. 5969/2024 del 09/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 22/05/2023 che aveva dichiarato inammissibile l'appello depositato il 13/01/2023 per l'assenza della dichiarazione o elezione di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. La difesa ha censurato l'applicazione di tale disposizione, introdotta dal d.lgs. n.150/2022, sostenendo la violazione del principio "tempus regit actum": la sentenza di primo grado era stata pronunciata il 5/12/2022, prima dell'entrata in vigore della norma, e dunque la nuova previsione non poteva essere invocata per dichiarare l'appello inammissibile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato che, in base all'art. 89, comma 3, del d.lgs. n.150/2022 e all'art. 99-bis dello stesso decreto, l'art. 581, comma 1-ter, si applica solo alle impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto (30/12/2022). Poiché la sentenza di primo grado era del 5/12/2022, la norma era inapplicabile; la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Vibo Valentia per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (introdotto dal d.lgs. n.150 del 2022)
La Corte ha ritenuto che la norma, nella parte qui rilevante, non potesse essere applicata perché la sentenza di primo grado era stata pronunciata prima dell'entrata in vigore del d.lgs.; pertanto non poteva essere usata per dichiarare l'appello inammissibile.
art. 89, comma 3, d.lgs. n.150/2022
art. 89, comma 3, d.lgs. n.150 del 2022
La disposizione delimita l'ambito di applicazione temporale della riforma: la modifica si applica solo alle impugnazioni contro sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto.
art. 99-bis, d.lgs. n.150/2022
art. 99-bis, d.lgs. n.150 del 2022
Fissa la data di entrata in vigore del decreto (30/12/2022) ai fini del regime intertemporale; la Corte ha richiamato tale articolo per escludere l'effetto retroattivo della nuova norma.
principio "tempus regit actum"
Principio invocato dalla difesa secondo cui le regole applicabili agli atti processuali sono quelle vigenti al momento dell'atto; la Corte ha ritenuto necessario rispettare il regime intertemporale previsto dalla riforma, evitando di applicare retroattivamente la nuova disposizione.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n.137 conv. con l. 18/12/2020, n.176
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n.137, conv. con l. 18/12/2020, n.176
Norma richiamata per la trasmissione alle Sezioni Unite delle conclusioni scritte; citata nel processo per documentare le conclusioni del P.M. e della parte civile.
Massime di principio
- Verificare sempre la data di pronuncia del provvedimento impugnato e la data di entrata in vigore della norma nuova: le disposizioni procedure introdotte da riforme sono in genere applicate con regime intertemporale specifico che può limitarne l'efficacia ai soli atti o sentenze successivi all'entrata in vigore.
- Se una decisione di ammissibilità/inammissibilità si fonda su una norma entrata in vigore dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, va valutata la possibilità di impugnare per cassazione sostenendo l'inapplicabilità temporale della norma (eccezione di retroattività).
- Quando la riforma non prevede espressamente disposizioni intertemporali, cercare nelle parti del decreto dedicate al regime transitorio (articoli che stabiliscono date o clausole di applicazione) prima di riconoscere l'applicabilità della nuova norma.
- Il principio "tempus regit actum" resta una chiave interpretativa: gli atti processuali vanno giudicati secondo le norme vigenti al momento in cui sono stati compiuti, salvo esplicite previsioni di applicazione retroattiva.
- Se la Cassazione accerta l'erronea applicazione di una norma nuova a un provvedimento anteriore all'entrata in vigore, è possibile l'annullamento dell'ordinanza che ha deciso di applicarla e la rimessione degli atti al giudice di merito per la prosecuzione conforme al regime normativo pertinente.
- In fase difensiva, documentare le date rilevanti (emissione della sentenza di primo grado, deposito dell'impugnazione, entrata in vigore della norma) e fondare i motivi sull'interpretazione del regime intertemporale per ottenere l'annullamento di decisioni basate su norme non applicabili.
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