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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17484/2024 del 30/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ai sensi dell'art. 671 c.p.p. rispetto a due condanne irrevocabili (sentenze del Tribunale di Fermo dell'11/06/2018 e del 04/04/2017) per reati commessi a Porto San Giorgio l'8/01/2014 e il 21/05/2014. Il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza richiamando principi giurisprudenziali generali senza spiegare, rispetto alle risultanze di causa, perché la continuazione dovesse essere esclusa; il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per carenza di motivazione: l'ordinanza impugnata si è limitata a enunciare principi generali senza spiegare la loro applicazione ai fatti specifici (identità dei reati, contiguità temporale, medesimo luogo). Per ciò l'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Fermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ad diversa persona fisica, per nuovo esame e integrale motivazione.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma invocata dal condannato per chiedere in sede esecutiva il riconoscimento della continuazione tra più condanne; impone al giudice dell'esecuzione di valutare l'esistenza dei presupposti della continuazione.

  • art. 81 cod. pen.

    Principio della continuazione tra più reati; richiamato come criterio sostanziale che il giudice deve applicare e motivare rispetto ai fatti concreti (identità soggettiva, contiguità temporale e unitarietà di luogo o progetto criminoso).

  • artt. 171-ter, comma 2 lett. a) l. 1533/1941; artt. 474, 648 cod. pen.

    artt. 171-ter, comma 2 lett. a) l. 1533/1941; artt. 474, 648 cod. pen.

    Reati per i quali il ricorrente è stato condannato; la presenza di identità o analogia delle fattispecie è elemento fattuale utile per la valutazione della continuazione.

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)

    art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)

    Motivi di ricorso per cassazione utilizzati: violazione di norme sul merito e vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto fondata la censura relativa alla insufficiente motivazione dell'ordinanza impugnata.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    art. 173 disp. att. c.p.p.

    Norma processuale richiamata per i limiti di ammissibilità del motivo di ricorso (riproduzione del motivo nei limiti previsti); rilevante ai fini dell'istruttoria del reclamo in cassazione.

  • Corte costituzionale, sent. n. 183 del 2013

    Corte cost., sent. n. 183 del 2013

    Principio richiamato dalla Corte di cassazione per disporre il rinvio ad altra persona fisica (diverso giudice) al fine di garantire imparzialità e nuova valutazione autonoma.

  • Giurisprudenza di legittimità su "motivazione apparente" (Sez.5, sent. n. 9677 del 14/07/2014)

    Sez. 5, Sent. n. 9677 del 14/07/2014

    Richiamata per definire il vizio di motivazione apparente: motivazione che sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o costituita da affermazioni apodittiche senza efficacia dimostrativa; la Corte ha applicato questo principio per annullare l'ordinanza.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione che decide sulla continuazione deve motivare concretamente l'applicazione o l'esclusione del principio di continuazione, collegando i criteri normativi (identità soggettiva, contiguità temporale, unità di luogo o progetto criminoso) alle specifiche risultanze processuali.
  • La semplice enunciazione di principi giurisprudenziali generali non è sufficiente: occorre spiegare perché, nel caso concreto, quei principi portano a ritenere fondata o infondata la domanda.
  • La mancanza di motivazione adeguata integra un vizio censurabile in cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p. e può portare all'annullamento con rinvio.
  • Quando la Corte annulla per vizio di motivazione in sede esecutiva, è prassi disporre il rinvio ad un diverso giudice per garantire una valutazione imparziale e autonoma, in conformità al principio richiamato dalla Corte costituzionale.
  • In situazioni analoghe, il ricorrente deve far emergere con chiarezza i fatti e i collegamenti tra le condanne (identità di soggetto, tempi, luoghi, progetto criminoso) perché il giudice sia chiamato ad una valutazione motivata; il giudice deve esaminare e replichare esplicitamente a tali elementi.

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