Circolare numero 191 del 29-12-2014
Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e A.N.S.A.P. (Associazione Nazionale Sindacale Attività Produttive), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta con A.N.S.A.P. per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni dei soggetti aventi diritto. Indica i pensionati che possono rilasciare delega, le modalità di rilascio, decorrenza e revoca, la misura del contributo, i costi del servizio, le clausole di esonero da responsabilità, il codice INPS assegnato e le istruzioni contabili. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017 e il rinnovo va richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza.
Convenzione INPS-A.N.S.A.P. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
Convenzione INPS - A.N.S.A.P. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
La circolare comunica la sottoscrizione della convenzione con A.N.S.A.P. (Associazione Nazionale Sindacale Attività Produttive) per la riscossione, mediante trattenuta sulla pensione, dei contributi sindacali dovuti dagli iscritti. Vengono riepilogate le regole operative della delega, la platea dei pensionati interessati, le condizioni economiche e le istruzioni contabili connesse alla gestione della convenzione.
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione risulta sottoscritta il 26 novembre 2014 ed è stata approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014. La sua validità è fissata fino al 31 dicembre 2017. Per il rinnovo è richiesto che la domanda pervenga all’Istituto almeno 90 giorni prima della scadenza.
Soggetti che possono rilasciare la delega
Ai sensi dell’art. 23-octies della legge n. 485/72 e della norma di rinvio contenuta nell’art. 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364, possono autorizzare la trattenuta i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità:
- a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
- delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo dell’assicurazione generale obbligatoria, gestito dall’INPS;
- amministrate dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici.
Resta esclusa l’applicazione ai titolari di pensione sociale o assegno sociale, poiché la disciplina fa riferimento alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
La delega deve essere rilasciata sul testo predisposto dall’Istituto, nel quale devono essere indicati la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. Il documento deve essere sottoscritto dal titolare della pensione e contenere gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
L’Organizzazione deve trasmettere all’INPS i dati della delega con modalità telematica, secondo le specifiche tecniche fornite dall’Istituto, e inviare anche la delega in formato digitale, conservando in ogni caso l’originale firmato.
Decorrenza della delega
La delega presentata contestualmente alla domanda di pensione produce effetto dalla data di decorrenza della pensione stessa. I relativi dati vengono trasmessi all’INPS con le medesime modalità telematiche previste per la domanda di prestazione.
Se la delega è rilasciata da un soggetto già titolare di pensione, gli effetti decorrono:
- dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega;
- per i trattamenti amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.
Revoca della delega
L’associato può comunicare direttamente all’INPS la volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, e l’Istituto procede alla lavorazione nel più breve tempo possibile.
Nel caso in cui pervenga una nuova delega su una prestazione già gravata da altra delega, la nuova delega produce effetti solo se è preceduta dalla revoca di quella esistente. La revoca deve contenere l’indicazione dell’organizzazione revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.
La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata. Le modalità telematiche previste dalla convenzione diventano operative dal 1 gennaio 2015; nelle more, la gestione delle deleghe e delle revoche continua secondo le modalità già vigenti.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale è determinato in percentuale sull’importo lordo delle singole rate di pensione, comprensive della tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote previste sono:
- 0,50% sugli importi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
- 0,40% sugli importi eccedenti il trattamento minimo e non superiori al doppio del trattamento minimo del FPLD;
- 0,35% sugli importi eccedenti il doppio del trattamento minimo del FPLD.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
Gli articoli 6 e 7 della convenzione disciplinano i rapporti finanziari e i relativi adempimenti, che sono gestiti a livello centrale tra la Direzione Generale e l’Organizzazione sindacale.
I costi del servizio di riscossione, determinati sulla base delle risultanze della contabilità analitica dell’esercizio 2013, sono i seguenti:
- nuova delega su domanda di pensione: euro 0,04;
- nuova delega su pensione esistente: euro 0,74;
- revoca delega telematizzata: euro 0,74;
- variazione (revoca più acquisizione nuova delega): euro 1,48;
- gestione delega: euro 0,04.
Esonero da responsabilità, sospensione e recesso
Dall’applicazione della convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra l’iscritto e l’Organizzazione sindacale e alle vicende ad esso connesse.
L’Istituto è esonerato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della trattenuta da parte di creditori dell’associazione stipulante o di strutture a essa associate, anche con riferimento a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
In caso di controversie sulla validità del rilascio della delega, se l’associazione risulta soccombente, deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l’associazione si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute in controversie giudiziarie riguardanti i rapporti tra associati e associazione, a semplice presentazione di nota specifica.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione se sorgono contestazioni:
- sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione;
- sul legittimo esercizio dei poteri statutari;
- per perdita dei requisiti prescritti dalla legge;
- quando intervengano disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale.
Resta inoltre salva la facoltà dell’Istituto di recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS.
Codice INPS e istruzioni contabili
Alla convenzione è attribuito il codice INPS P1. Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali sulle pensioni effettuate per conto di A.N.S.A.P. sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25404, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
- GPA27404, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.
I rapporti finanziari con l’Organizzazione sindacale sono definiti direttamente dalla Direzione generale. Nell’allegato n. 2 sono riportati i conti istituiti.
Punti principali
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione con A.N.S.A.P. è stata sottoscritta il 26 novembre 2014, approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014 e ha validità fino al 31 dicembre 2017. L’eventuale richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
Soggetti legittimati a rilasciare la delega
Possono aderire alla trattenuta i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio gestito dall’INPS, nonché i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici. Restano esclusi i titolari di pensione sociale o assegno sociale, perché la disciplina richiamata riguarda le pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio e trasmissione della delega
La delega deve essere compilata sul modello predisposto dall’Istituto, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. Deve essere firmata dal pensionato e contenere gli estremi di un documento di identità valido. I dati della delega devono essere trasmessi telematicamente all’INPS secondo le specifiche tecniche dell’Istituto, e l’Organizzazione deve inviare anche la delega in formato digitale, conservando l’originale firmato.
Decorrenza della delega
Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce effetto dalla decorrenza della pensione. Se invece è rilasciata da un soggetto già pensionato, decorre dalla prima rata non estratta alla data di ricezione oppure, per la Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile per la lavorazione informatizzata della rata corrente.
Revoca della delega
L’associato può revocare direttamente all’INPS la delega per la riscossione della quota associativa. Se arriva una nuova delega su una prestazione già gravata da altra delega, la nuova ha effetto solo se è preceduta dalla revoca della precedente, con indicazione dell’organizzazione revocata e di un documento di identità valido. La revoca produce effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione. Le modalità telematiche previste dalla convenzione sono operative dal 1 gennaio 2015; fino ad allora restano in vigore le modalità precedenti.
Misura del contributo sindacale
Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote sono: 0,50% sulla parte entro il trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti; 0,40% sulla parte eccedente il trattamento minimo e fino al doppio del trattamento minimo; 0,35% sulla parte eccedente il doppio del trattamento minimo.
Costi del servizio e rapporti finanziari
I rapporti finanziari e i relativi adempimenti sono gestiti a livello centrale tra la Direzione Generale e l’Organizzazione sindacale. I costi del servizio, determinati sulla base della contabilità analitica 2013, sono: nuova delega su domanda di pensione euro 0,04; nuova delega su pensione esistente euro 0,74; revoca delega telematizzata euro 0,74; variazione (revoca e nuova delega) euro 1,48; gestione delega euro 0,04.
Esonero da responsabilità e facoltà dell’INPS
L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e organizzazione sindacale. L’Istituto è sollevato da responsabilità derivanti dall’applicazione della convenzione, inclusi pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della trattenuta. In caso di controversie sulla validità della delega, se l’associazione risulta soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’associazione deve inoltre ristorare l’INPS per le spese sostenute in controversie giudiziarie relative ai rapporti tra associati e associazione. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute esigenze normative; può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Codice INPS e istruzioni contabili
Alla convenzione è stato assegnato il codice INPS P1. Ai fini contabili devono essere istituiti i conti GPA25404 per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso e GPA27404 per quelli trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti. I rapporti finanziari con l’Organizzazione saranno definiti direttamente dalla Direzione generale.
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