Cassazione Civile, Ordinanza n. 20273/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condomino)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del condominio, della decisione di merito che aveva ritenuto irregolare la comunicazione a un condomino sia dell'avviso di convocazione dell'assemblea del 12 aprile 2012 sia del verbale della medesima assemblea. In appello era stato accertato che, quanto alla convocazione, l'avviso postale risultava con attestazione di assenza del destinatario e di compiuta giacenza, ma senza prova del rilascio dell'avviso di giacenza utile al ritiro del plico; quanto al verbale, la firma apposta sull'avviso di ricevimento era stata disconosciuta dal destinatario e il condominio non aveva fornito ulteriore prova. Il condominio ha proposto quattro motivi di ricorso per cassazione: con i primi due ha dedotto violazione degli artt. 1135, 1136, 1137 e 1335 c.c., sostenendo che la comunicazione, spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, si dovesse considerare perfezionata con l'arrivo del plico all'indirizzo del destinatario, gravando su quest'ultimo la prova di non averne avuto notizia senza sua colpa; con il terzo ha dedotto violazione dell'art. 2700 c.c., sostenendo che, in mancanza di querela di falso, non potesse essere contestata la firma sull'avviso di ricevimento; con il quarto ha formulato censure dipendenti dall'eventuale accoglimento dei precedenti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi tre motivi non superassero lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza consolidata: per la convocazione assembleare e per la comunicazione della delibera al condomino assente, in base alla disciplina previgente dell'art. 66 disp. att. c.c. e agli artt. 1136 e 1335 c.c., non basta la sola spedizione della raccomandata, ma occorre la prova che l'atto sia effettivamente pervenuto all'indirizzo del destinatario; inoltre la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. opera solo se sia provato l'arrivo della dichiarazione nella sfera di dominio del destinatario. Quanto alla comunicazione del verbale, la Corte ha osservato che l'avviso di ricevimento, come accertato nel merito, non recava una sottoscrizione idonea a conferire fede privilegiata, sicché la sua contestazione non imponeva necessariamente querela di falso e, in ogni caso, il ricorso mirava in sostanza a una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in cassazione. È stato quindi rigettato l'esame nel merito mediante declaratoria di inammissibilità, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1135 c.c.
Richiamato insieme alle norme sulla convocazione assembleare per affermare il diritto del condomino a partecipare all'assemblea e la necessità di una corretta comunicazione.
art. 1136 c.c.
Utilizzato per ribadire che il condomino deve essere posto in condizione di intervenire all'assemblea e che l'avviso deve giungere a destinazione nel termine previsto.
art. 1137 c.c.
Richiamato nel ricorso, ma la Corte non ne fa una autonoma applicazione; è evocato nel quadro delle norme sulla validità della convocazione e della delibera.
art. 1335 c.c.
La presunzione di conoscenza opera solo quando la dichiarazione sia provata come giunta all'indirizzo del destinatario; la sola spedizione della raccomandata non basta se è contestato l'arrivo a destinazione.
art. 66 disp. att. c.c.
testo previgente, ultimo comma
Per la disciplina anteriore alla riforma del 2012, l'avviso di convocazione assembleare è atto unilaterale recettizio che deve non solo essere inviato, ma anche ricevuto almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte e il ricorrente non offre elementi per mutare indirizzo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato per delimitare il controllo sulla valutazione del giudice di merito in ordine all'arrivo dell'atto all'indirizzo del destinatario.
art. 2700 c.c.
La fede privilegiata dell'atto pubblico si estende all'avvenuta consegna del plico e all'identità del soggetto che ha sottoscritto l'avviso solo quando la sottoscrizione sia idonea a perfezionare l'atto; nel caso concreto l'avviso di ricevimento, come accertato, non godeva di tale piena fede privilegiata circa la consegna.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la definizione camerale del ricorso in ragione della sua manifesta inammissibilità.
art. 375, comma 1, n. 1, c.p.c.
Richiamato quale base per la definibilità in camera di consiglio nei casi di manifesta inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Per gli atti condominiali recettizi, la prova dell'avvenuta comunicazione non si esaurisce nella spedizione della raccomandata: il condominio deve dimostrare che l'atto sia pervenuto all'indirizzo del destinatario, così da rendere operativa la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.
- La presunzione di conoscenza dell'atto recettizio opera solo se sia provato l'arrivo della dichiarazione nella sfera di controllo del destinatario; se è contestato che il plico sia mai giunto a destinazione, la sola spedizione non basta.
- Nel regime previgente dell'art. 66 disp. att. c.c., l'avviso di convocazione assembleare è atto unilaterale recettizio che deve essere non solo inviato, ma ricevuto almeno cinque giorni prima dell'assemblea di prima convocazione.
- L'avviso di ricevimento della raccomandata attribuisce fede privilegiata solo nei limiti in cui risulti perfezionato secondo la sua funzione probatoria; se la sottoscrizione o l'identità del ricevente non sono adeguatamente attestati, il documento può degradare a semplice elemento di prova liberamente apprezzabile.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione complessiva delle risultanze istruttorie per ottenere un diverso apprezzamento del fatto, salvo i ristretti limiti del vizio motivazionale denunciabile nei modi consentiti.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando censura una decisione conforme a giurisprudenza consolidata senza offrire argomenti idonei a mutare l'orientamento.
- Se l'avviso di ricevimento non reca una sottoscrizione idonea a conferire piena fede privilegiata sull'avvenuta consegna, la contestazione del documento non impone automaticamente querela di falso e va valutata secondo la sua effettiva efficacia probatoria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20226/2022 del 23/06/2022
- ordinanza_civile · 23 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20227/2022 del 23/06/2022
- ordinanza_civile · 23 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20230/2022 del 23/06/2022
- ordinanza_civile · 23 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20232/2022 del 23/06/2022
- ordinanza_civile · 23 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20233/2022 del 23/06/2022
- ordinanza_civile · 23 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20235/2022 del 23/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →