Cassazione Civile, Ordinanza n. 02730/2026 del 07/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano agito per il risarcimento dei danni subiti da un fabbricato e da beni ivi depositati, asseritamente provocati da un allagamento conseguente alla riattivazione errata di un tronco di rete idrica dismesso, collegato all'impianto idrico comunale. In primo grado la domanda era stata accolta anche nei confronti del Comune; in appello la responsabilità del Comune era stata esclusa e la condanna era stata mantenuta solo a carico della società esecutrice dei lavori/gestore. Con il ricorso per cassazione i danneggiati hanno censurato: 1) l'esclusione della responsabilità del Comune ai sensi degli artt. 2051 e 2050 c.c., deducendo anche vizio motivazionale e omesso esame del fatto relativo alla necessità di una sigillatura del ramo dismesso; 2) la nullità della sentenza per asserita motivazione apparente e per preteso ricorso a scienza privata del giudice, nonché per mancato uso di un consulente tecnico; 3) l'omessa pronuncia sulla domanda subordinata di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi relativi alla responsabilità del Comune: l'accertamento della Corte d'appello sulla sufficienza dell'interramento del tratto dismesso e sull'imprevedibilità della riattivazione abusiva da parte del terzo è stato qualificato come giudizio di fatto non sindacabile in sede di legittimità, sorretto da motivazione adeguata; è stata esclusa la denunciata scienza privata del giudice, poiché la Corte territoriale si è limitata a valutazioni tecniche sui fatti acquisiti; è stata infine esclusa l'omessa pronuncia sulla domanda ex art. 2043 c.c., poiché il rigetto di tale domanda è stato ritenuto implicitamente contenuto nell'accertamento che l'unica causa del danno era la condotta del terzo, idonea a integrare il caso fortuito e a recidere il nesso causale. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa degli intimati; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2051 c.c.
La responsabilità del custode è esclusa quando il danno sia determinato da caso fortuito, qui individuato nella condotta imprevedibile e inevitabile del terzo che ha riattivato abusivamente il ramo dismesso della conduttura.
art. 2050 c.c.
La responsabilità per attività pericolosa non può essere costruita su una mera omissione o "non-attività"; nel caso concreto è stata esclusa anche perché l'ente convenuto non era il committente dell'attività pericolosa richiamata.
art. 2043 c.c.
Una volta accertato che la condotta del terzo è stata l'unica causa del danno e che il nesso causale è stato reciso dal caso fortuito, non può residuare responsabilità colposa del Comune per il medesimo evento.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
I vizi di nullità per omessa pronuncia o motivazione apparente sono scrutinabili solo se effettivamente ricorrenti; nel caso concreto sono stati esclusi.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale: è denunciabile solo l'anomalia motivazionale radicale, non il semplice difetto di sufficienza.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione della sentenza deve essere esistente e comprensibile; nel caso concreto la motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta adeguata.
art. 115 c.p.c.
Il giudice non può fondare la decisione su fatti non allegati o non provati; nella specie non vi è stato uso improprio di scienza privata, ma valutazione dei fatti di causa.
art. 97 disp. att. c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti per contestare l'uso di conoscenze tecniche private; la Corte ha escluso che tale violazione vi fosse.
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia è esclusa quando la domanda subordinata risulti implicitamente decisa dal rigetto delle domande principali per ragioni logicamente incompatibili con il suo accoglimento.
art. 99 c.p.c.
Richiamato in relazione al principio di domanda, ma senza che la Corte ravvisi una violazione effettiva.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.
Cass., Sez. U., n. 8053/2014
Richiamata per il principio del "minimo costituzionale" della motivazione e per i limiti del sindacato ex art. 360, n. 5, c.p.c.
Cass., Sez. U., n. 11933/2019
Richiamata per il principio secondo cui la motivazione può essere corretta o precisata dalla Corte di cassazione quando la decisione sia comunque sorretta da un percorso logico incompatibile con la tesi del ricorrente.
Massime di principio
- In materia di danno da cosa in custodia, il custode è liberato quando il danno sia provocato da un fattore esterno imprevedibile e inevitabile, che assuma i connotati del caso fortuito e interrompa il nesso causale tra la cosa e l'evento.
- La condotta abusiva del terzo può integrare caso fortuito anche se la cosa presentava una situazione di potenziale rischio, purché il giudice accerti che le misure di cautela adottate erano ragionevolmente sufficienti e che l'evento sia dipeso esclusivamente dall'intervento del terzo.
- La responsabilità ex art. 2050 c.c. presuppone l'esercizio di un'attività pericolosa e non può essere fondata su una mera omissione o su una non-attività attribuita al convenuto.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è oggi limitato all'anomalia motivazionale radicale; non è sufficiente contestare la sufficienza o la maggiore persuasività della valutazione compiuta dal giudice di merito, anche quando essa contenga apprezzamenti tecnici.
- Il giudice di merito può svolgere valutazioni tecniche sui fatti acquisiti senza incorrere in scienza privata; l'omessa nomina del consulente tecnico non determina di per sé nullità, se la decisione resta ancorata al materiale probatorio e motivata in modo logico.
- La mancata pronuncia espressa su una domanda subordinata non determina cassazione se il suo rigetto risulta implicitamente incompatibile con la ratio della decisione sulle domande principali.
- Quando è accertato che l'unica causa dell'evento è la condotta del terzo, la responsabilità aquiliana del soggetto originariamente evocato resta esclusa per difetto del nesso causale.
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