Sentenza del 17/05/2016 n. 646 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
IVA -rimborso cedente/prestatore al cliente - prestazioni escluse - art. 15 d.P.R.633/72 - IVA ordinaria - non si applica - neutralità - effettività - devonoessere assicurate - rimborso - è dovuto - termine biennale - art. 21, co. 2d.lgs. 546/92 - non rileva. Contratto di vendita e buy back - penale perdanneggiamento del bene - imponibilità IVA - non sussiste diritto al rimborso -consegue. Il rimborsoIVA effettuato dal cedente al cliente rientra nelle operazioni escluse ai sensidell'art. 15 d.P.R. 633/72, sicché la neutralità e l'effettività del tributopossono essere garantite solo tramite la restituzione della medesima somma daparte dell'Erario, da effettuarsi anche qualora la richiesta sia statapresentata decorso il termine biennale previsto dall'art. 21, co. 2 d.lgs.546/92. Ha natura di penale, e come tale è esclusa dal campo di applicazionedell'IVA, la somma addebitata dal primo cedente al cessionario a fronte deldanneggiamento di beni riacquisiti con contratto di buy back.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha riconosciuto il diritto al rimborso dell’IVA restituita dal cedente al cliente, ritenendo non ostativo il decorso del termine biennale quando ciò sia necessario per assicurare neutralità ed effettività del sistema IVA. Ha inoltre escluso l’imponibilità IVA della somma addebitata per il danneggiamento dei beni riacquisiti con il contratto di buy back, in quanto avente natura risarcitoria o penalistica e non di corrispettivo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il trattamento IVA di una somma restituita dal cedente/prestatore al cliente e di una somma addebitata al cessionario per il danneggiamento di beni riacquistati nell’ambito di un contratto di vendita e buy back. La restituzione dell’IVA al cliente è stata qualificata come operazione esclusa ai sensi dell’art. 15 del d.P.R. 633/1972. Per garantire i principi di neutralità ed effettività dell’IVA, il cedente deve poter ottenere dall’Erario la restituzione della medesima imposta, anche se la domanda è stata presentata oltre il termine biennale previsto dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. 546/1992. La somma richiesta per il danneggiamento dei beni è stata invece considerata una penale, non collegata al corrispettivo di una cessione o prestazione e quindi esclusa dal campo di applicazione dell’IVA.
Norme richiamate
Art. 15 del d.P.R. 633/1972
Operazioni escluse dal computo della base imponibile
La restituzione al cliente dell’IVA precedentemente addebitata non costituisce un corrispettivo imponibile; il relativo importo è trattato come somma esclusa dal computo della base imponibile.
Art. 21, comma 2, del d.lgs. 546/1992
Termine biennale per la presentazione della domanda di rimborso
Il termine biennale non può impedire il rimborso quando ciò determinerebbe una violazione dei principi di neutralità ed effettività dell’IVA, secondo la ratio affermata nella decisione.
Principi di neutralità ed effettività dell’IVA
L’imposta non deve gravare definitivamente sul soggetto passivo quando il relativo importo è stato restituito al cliente; l’ordinamento deve quindi assicurare il recupero dell’IVA indebitamente o non definitivamente dovuta.
Massime di principio
- Quando un cedente restituisce al cliente un importo IVA che non può essere recuperato mediante una semplice rettifica contabile, occorre verificare la possibilità di chiedere il rimborso all’Erario per evitare che l’imposta resti definitivamente a carico del cedente.
- I termini procedurali per il rimborso devono essere interpretati alla luce dei principi di neutralità ed effettività dell’IVA; tuttavia, la possibilità di superare il termine non è automatica e dipende dalle circostanze concrete e dalla disciplina applicabile.
- Le somme richieste per il danneggiamento, l’inadempimento o la violazione di obblighi contrattuali sono normalmente escluse dall’IVA quando hanno funzione risarcitoria o penalistica e non costituiscono il corrispettivo di una cessione o prestazione.
- Per stabilire se una somma è imponibile IVA occorre analizzare la sua funzione economica effettiva: se remunera una prestazione, è potenzialmente imponibile; se sanziona o risarcisce un danno, tende a essere fuori campo IVA.
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