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Sentenza

Sentenza del 22/06/2021 n. 3111 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Notificazioni - Perfezionamento del procedimento di notifica - Irreperibilità assoluta del destinatario - Adempimenti del messo notificatore - Ricerche volte alla verifica del destinatario - Necessità.(prima massima). Riscossione - Carichi affidati all'agente dellariscossione - Rateizzazione del debito - Acquiescenza - Esclusione.(seconda massima).

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

1) Impugnazione della validità della notifica di un atto impositivo in presenza di presunta irreperibilità assoluta del destinatario. Si contestava che il messo notificatore non avesse eseguito gli accertamenti necessari (verifiche anagrafiche e ricerche nel Comune) prima di procedere al deposito nella Casa Comunale e all'affissione dell'avviso. 2) Contestazione dell'interpretazione secondo cui la domanda di rateizzazione presentata al concessionario costituirebbe riconoscimento del debito o prova della regolarità della notifica.

La decisione

1) La Corte ha precisato che, nell'ipotesi di irreperibilità assoluta, la notifica ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e) d.P.R. 600/1973 si perfeziona con il deposito nella Casa Comunale, l'affissione dell'avviso prescritto dall'art. 140 c.p.c. nell'albo comunale e il decorso di otto giorni dall'affissione. Non è prevista la raccomandata informativa prevista per l'irreperibilità relativa. Tuttavia, per essere valida, tale procedimento richiede che il messo abbia previamente effettuato nel Comune le ricerche anagrafiche e ogni verifica necessaria per accertare che il destinatario non abbia più dimora, ufficio o azienda in quel Comune; la mancata verifica anagrafica rende quindi invalida la notifica. 2) La Corte ha anche affermato che la richiesta di rateizzazione presentata al concessionario non equivale a riconoscimento del debito né costituisce prova della regolarità della notifica dell'atto impositivo.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 600/1973

    art. 60, comma 1, lett. e)

    Stabilisce la procedura per la notifica quando il destinatario è irreperibile: perfezionamento mediante deposito nella Casa Comunale, affissione dell'avviso nell'albo comunale e decorso di otto giorni. La norma è considerata applicabile solo dopo che siano state effettuate le necessarie ricerche per escludere che si tratti di irreperibilità relativa.

  • c.p.c.

    Disciplina la notifica in caso di irreperibilità relativa (temporanea) e prescrive tra l'altro l'invio della raccomandata informativa; serve come criterio distintivo tra irreperibilità relativa e assoluta.

  • c.c.

    Richiamato in relazione ai rapporti obbligatori: la Corte interpreta che la presentazione di istanza di rateizzazione non costituisce riconoscimento del debito ai sensi delle norme del codice civile e non vale come prova della regolarità della notifica.

Massime di principio

  • Se l'amministrazione intende notificare per irreperibilità assoluta, il messo deve prima svolgere ricerche locali (anagrafe, uffici comunali, elementi di fatto) per accertare che il destinatario non abbia più dimora, ufficio o azienda nel Comune; senza tali accertamenti la notifica è invalida.
  • La procedura corretta per irreperibilità assoluta è: deposito dell'atto nella Casa Comunale, affissione dell'avviso nell'albo comunale ai sensi art. 140 c.p.c., e decorso di otto giorni dall'affissione; non è necessario inviare la raccomandata informativa prevista per l'irreperibilità relativa.
  • La distinzione tra irreperibilità relativa e assoluta è fattuale: se vi è sola temporanea assenza del destinatario sussiste l'obbligo di usare la procedura dell'art. 140 c.p.c. (anche con raccomandata informativa); se il destinatario si è trasferito in luogo sconosciuto e mancano dati oggettivi, si applica la procedura di cui all'art. 60 d.P.R. 600/1973.
  • La mancata verifica anagrafica o di fatto sull'effettiva residenza determina il mancato perfezionamento dell'atto notificatorio e può essere motivo di annullamento/invalidità della notifica.
  • La presentazione di una istanza di rateizzazione al concessionario non equivale a riconoscimento del debito né a tacita accettazione della regolarità della notifica: il contribuente può chiedere la dilazione e contemporaneamente contestare la notifica o il titolo.
  • Il concessionario non può considerare la mera richiesta di rateizzazione come rinuncia a impugnare o come prova di legittimità dell'atto; è consigliabile per il contribuente conservare copia della istanza e continuare a tutelare le proprie posizioni in sede giurisdizionale.

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