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Sentenza

Sentenza n. 120/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE - della comunicazione prot. 10471/2025, pervenuta via pec in data 25-09-2025, di esclusione della Secretel dalla “Procedura aperta ai sensi dell’art 71 e 153 del d.lgs. 36/2023 per l’affidamento del servizio di Call Center per gli utenti del Consorzio Acquedottistico Marsicano Spa” CIG: B7DC64F429 da parte del Consorzio Acquedottistico Marsicano Spa; - della determina di esclusione n. 847 del 24-09-2025, ancorché non conosciuta; - della nota prot. 10208 del 17-09-2025; - di tutti i verbali di gara, ancorché non conosciuti, ivi incluso quello inerente alla seduta pubblica in cui non si sarebbe potuta valutare la presenza del requisito tecnico in contestazione in capo alla Secretel; - della delibera n. 26 del 17-04-2025; - della determinazione a contrarre n. 714 del 30-07-2025; - della determina n. 718 del 01-08-2025; - del bando di gara, del disciplinare, del capitolato tecnico e di tutta l’ulteriore documentazione di gara; - dei chiarimenti adottati dall’Amministrazione; - della proposta di aggiudicazione, ancorché non conosciuta; - del provvedimento di aggiudicazione definitiva, di estremi sconosciuti, ove intervenuta; - di tutti gli atti presupposti, connessi e/o comunque consequenziali, ancorché non conosciuti; nonché per l’annullamento, per la declaratoria di inefficacia e/o di nullità del contratto eventualmente stipulato, nonché per la condanna al risarcimento danni in forma specifica, ovvero in via subordinata per la condanna al risarcimento dei danni per equivalente Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SECRETEL SERVICE S.R.L. il 18\12\2025 : PER L’ANNULLAMENTO - della comunicazione prot. 10471/2025, pervenuta via pec in data 25-09-2025, di esclusione della Secretel dalla “Procedura aperta ai sensi dell’art 71 e 153 del d.lgs. 36/2023 per l’affidamento del servizio di Call Center per gli utenti del Consorzio Acquedottistico Marsicano Spa” CIG: B7DC64F429 da parte del Consorzio Acquedottistico Marsicano Spa; - della determina di esclusione n. 847 del 24-09-2025; - della nota prot. 10208 del 17-09-2025; - di tutti i verbali di gara, ivi inclusi i verbali della Commissione Giudicatrice n. 1 del 04-09-2025, n. 2 del 04-09-2025, n. 3 del 17-09-2025, n. 4 del 17-09-2025, n. 5 del 29-09-2025; - della delibera n. 26 del 17-04-2025; - della determinazione a contrarre n. 714 del 30-07-2025; - della determina n. 718 del 01-08-2025; - del bando di gara, del disciplinare, del capitolato tecnico e di tutta l’ulteriore documentazione di gara; - dei chiarimenti adottati dall’Amministrazione; - della proposta di aggiudicazione; - del provvedimento di aggiudicazione definitiva, di cui alla determina n. 916 del 09-10-2025; - del processo verbale di esecuzione anticipata del contratto; - di tutti gli atti presupposti, connessi e/o comunque consequenziali, ancorché non conosciuti; nonché per l’annullamento, per la declaratoria di inefficacia e/o di nullità del contratto eventualmente stipulato, nonché per la condanna al risarcimento danni in forma specifica, ovvero in via subordinata per la condanna al risarcimento dei danni per equivalente

Giustizia amministrativa202500483

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura aperta per l'affidamento del servizio di call center, aggiudicazione definitiva e atti di gara connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, risultata prima classificata con 98,92 punti, è stata esclusa dopo l'apertura della documentazione amministrativa, perché non avrebbe dimostrato il possesso del requisito tecnico previsto dal punto 12 del disciplinare: l'esecuzione, nei tre anni antecedenti la scadenza per la presentazione delle offerte, di un unico contratto di punta nel settore oggetto dell'appalto, di importo almeno pari all'importo complessivo dell'appalto, pari a 180.000 euro oltre IVA. Il RUP aveva attivato il soccorso istruttorio, ma la ricorrente aveva prodotto la medesima documentazione, relativa a due distinti contratti stipulati con lo stesso committente e riferiti a periodi diversi, la cui somma raggiungeva l'importo richiesto. Con il ricorso principale e i motivi aggiunti la ricorrente ha dedotto violazione delle norme del d.lgs. 36/2023, della l. 241/1990, dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità, del disciplinare e del capitolato, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità e contraddittorietà. Ha sostenuto, in particolare, che il provvedimento non esplicitasse adeguatamente le ragioni dell'esclusione, che il soccorso istruttorio non fosse stato correttamente valutato, che il requisito potesse essere dimostrato mediante la sommatoria di più contratti e che l'amministrazione avesse integrato soltanto in giudizio la motivazione, precisando che l'esclusione dipendeva dalla frammentazione del servizio in due contratti. Sono stati inoltre invocati i principi di favor partecipationis, proporzionalità, trasparenza e non discriminazione.

La decisione

Il TAR ha respinto sia il ricorso principale sia i motivi aggiunti. Ha ritenuto sufficiente la motivazione dell'esclusione, poiché la comunicazione indicava espressamente il mancato possesso del requisito di capacità tecnica previsto dal punto 12 del disciplinare e la determina di esclusione specificava che non era stata documentata l'esecuzione di un contratto di punta di valore pari all'importo complessivo dell'appalto. La stessa ricorrente, inoltre, aveva dimostrato di conoscere la ragione dell'esclusione, contestando proprio l'interpretazione secondo cui i due contratti non potevano essere sommati; non vi era quindi stata un'inammissibile motivazione postuma. Nel merito, il Collegio ha interpretato la clausola secondo il suo tenore letterale: essa richiedeva un solo contratto di punta, non una pluralità di contratti, anche se stipulati con lo stesso committente, la cui somma raggiungesse l'importo richiesto. La documentazione prodotta riguardava due contratti distinti, conclusi in epoche diverse, con CIG diversi e relativi a periodi diversi, sicché non poteva essere considerata prova di un unico contratto. L'interpretazione estensiva proposta dalla ricorrente avrebbe violato la par condicio rispetto agli altri concorrenti che avevano documentato il requisito conformemente alla lex specialis. Il favor partecipationis opera soltanto quando la clausola sia ambigua, mentre il punto 12 del disciplinare è stato ritenuto chiaro e inequivoco. Il TAR ha inoltre riconosciuto alla stazione appaltante un'ampia discrezionalità nel fissare requisiti tecnici anche più rigorosi di quelli minimi normativi, purché ragionevoli, proporzionati e funzionali all'interesse pubblico; la richiesta di un contratto di punta è stata ritenuta coerente con l'esigenza di selezionare un operatore già capace di eseguire un servizio unitario di rilevante entità. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in 4.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 71 e 153 d.lgs. 36/2023

    Individuano la procedura aperta e la disciplina della procedura di affidamento richiamata dalla stazione appaltante.

  • art. 107, comma 3, d.lgs. 36/2023

    Consente l'inversione procedimentale applicata nella gara, con esame della documentazione amministrativa dei concorrenti collocati ai primi posti dopo la valutazione delle offerte.

  • art. 108 d.lgs. 36/2023

    Prevede il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa utilizzato nella procedura.

  • art. 90 d.lgs. 36/2023

    Impone alla stazione appaltante di comunicare i motivi dell'esclusione; nel caso concreto tale obbligo è stato ritenuto assolto mediante l'indicazione del mancato possesso del requisito tecnico previsto dal disciplinare.

  • art. 101 d.lgs. 36/2023

    Disciplina il soccorso istruttorio, attivato dalla stazione appaltante per consentire alla concorrente di integrare la documentazione relativa al requisito tecnico.

  • art. 3 l. 241/1990

    se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama

    L'obbligo di motivazione è rispettato quando il provvedimento e gli atti richiamati consentono di comprendere il presupposto dell'esclusione; il TAR ha escluso il difetto di motivazione perché la comunicazione e la determina indicavano il mancato possesso dell'unico contratto di punta richiesto.

  • art. 10, comma 3, d.lgs. 36/2023

    Riconosce alla stazione appaltante la possibilità di prevedere requisiti di capacità professionale, nei limiti di ragionevolezza e proporzionalità.

  • art. 58, paragrafo 4, direttiva 2014/24/UE

    le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità

    Conferma la possibilità di richiedere esperienza e referenze relative a contratti precedentemente eseguiti, al fine di garantire la capacità tecnica dell'operatore.

  • art. 12 del disciplinare di gara

    I concorrenti dovranno aver regolarmente eseguito negli ultimi tre anni antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte, a pena di esclusione, un contratto di punta conseguito nel settore di attività oggetto del presente appalto per un importo almeno pari, negli ultimi tre anni, a una volta l’importo complessivo dell’appalto, I.V.A. esclusa

    La clausola richiede un unico contratto di punta, non una pluralità di contratti sommabili per raggiungere l'importo richiesto.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis richiede l'esecuzione di un unico contratto di punta di importo determinato, il requisito non può essere dimostrato sommando più contratti distinti, anche se stipulati con lo stesso committente, salvo che la clausola consenta espressamente tale frazionamento.
  • Le clausole della lex specialis devono essere interpretate secondo il significato immediatamente ricavabile dal loro tenore letterale e dalla connessione tra le parole utilizzate; non è ammessa un'interpretazione integrativa volta ad attribuire significati impliciti o inespressi.
  • Il principio del favor partecipationis costituisce un criterio interpretativo applicabile in presenza di clausole ambigue o suscettibili di più interpretazioni, ma non consente di superare il significato chiaro e inequivoco di una prescrizione di gara.
  • La stazione appaltante può prevedere requisiti di capacità tecnica e professionale più rigorosi rispetto ai minimi normativi, purché siano ragionevoli, proporzionati e funzionali all'interesse pubblico di selezionare un operatore dotato dell'esperienza necessaria per eseguire correttamente l'appalto.
  • Non sussiste difetto di motivazione dell'esclusione quando la comunicazione e gli atti richiamati indicano il requisito non posseduto e consentono al concorrente di comprendere con sufficiente precisione la ragione espulsiva; la conoscenza effettiva del motivo da parte dell'interessato esclude, nel caso concreto, l'integrazione postuma della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneProcedura di gara
RamiContratti pubblici
SottomaterieRequisiti di capacità economica e tecnicaSoccorso istruttorio
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblica

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