Cassazione Civile, Sentenza n. 8610/2022 del 16/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento TARSU per gli anni 2006-2010 relativi a immobile adibito a studio professionale: contestazione della legittimità temporale (decadenza), della motivazione e determinazione della superficie usata per il calcolo (avviso calcolato su 200 m² mentre il contribuente documenta 104 m²), della correttezza delle tariffe comunali applicate e dell'entità delle sanzioni; dedotta inoltre la presunta irretroattività di norme modificative del termine di decadenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto i motivi primo, secondo e sesto, ma ha accolto i motivi terzo e quarto (e in parte il quinto) ritenendo che la CTR non si sia pronunciata sulla questione decisiva della reale consistenza dell'immobile (superficie) e sulla carenza di istruttoria/motivazione. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame con istruzioni di rideterminare l'imposta e le sanzioni in relazione alla superficie effettiva e per liquidare le spese anche del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (comma 161)
"gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati"
La modifica ha esteso il termine di decadenza per gli accertamenti degli enti locali a cinque anni (decorrenza rilevante dal 1° luglio 2007). La Corte ha ritenuto la norma applicabile agli avvisi riferiti agli anni dal 2006 in poi poiché il termine di decadenza non si era ancora perfezionato.
D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507 (art. 71 e art. 70)
Normativa previgente che prevedeva un termine triennale di decadenza per gli accertamenti TARSU; richiamata per confronto con la riforma del 2006. L'art. 70 richiede elementi per la determinazione del tributo e disciplina l'accertamento in materia TARSU.
D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 600 (art. 42)
Richiamato dal ricorrente per l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo; la Corte ha valorizzato la necessità che l'atto indichi gli elementi necessari (es. superficie) per far conoscere la pretesa impositiva.
D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 600 (art. 43)
Richiamato dal ricorrente in relazione alla presunta irretroattività delle modifiche normative; la Corte ha ritenuto la questione non rilevante poiché le modifiche sono intervenute prima della maturazione della decadenza.
D.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 (art. 17)
Norma citata in relazione alla determinazione e alla legittimità delle sanzioni amministrative: la Corte ha disposto che, se la base imponibile viene ridotta per esito istruttorio, devono essere rideterminate anche le sanzioni.
Codice di procedura civile (art. 348-ter c.p.c. e art. 360 c.p.c. nn. 4 e 5)
Art. 348-ter c.p.c. limita l'ammissione del motivo ex art. 360 n.5 quando l'appello è respinto per le stesse ragioni di fatto della sentenza di primo grado (cd. doppia conforme). La Corte ha però consentito la riqualificazione del motivo come art. 360 n.4 perché la questione della superficie non era stata affatto esaminata dai giudici di merito.
La Suprema Corte ha richiamato orientamento secondo cui, nella Regione Sicilia, la concreta determinazione delle tariffe TARSU può rientrare nella competenza della giunta comunale; pertanto la mera deduzione di illegittimità delle delibere di giunta non è automaticamente decisiva senza adeguata trattazione.
Massime di principio
- Per gli accertamenti comunali relativi a tributi locali la riforma del 2006 può estendere il termine di decadenza a cinque anni se il termine triennale non si è ancora perfezionato alla data di efficacia della norma.
- Il contribuente deve documentare e far emergere nei giudizi di merito (anche con indicazione precisa dei depositi documentali) la prova della diversa consistenza della base imponibile (es. superficie catastale); se i giudici non si pronunciano su tale elemento decisivo la Cassazione può cassare e rinviare.
- L'obbligo di motivazione dell'atto impositivo richiede che l'ente indichi gli elementi su cui si basa (superficie, tariffe applicate, calcoli); carenze istruttorie o mancanza di accertamenti rilevabili possono giustificare annullamento o rimessione per nuovo esame.
- Le contestazioni sulla legittimità delle tariffe comunali devono essere specificamente dedotte e documentate nei gradi di merito; la semplice affermazione di illegittimità di delibere di giunta non è sufficiente senza l'indicazione delle ragioni giuridiche e del nesso con l'imposizione.
- Se in sede di giudizio emerge una base imponibile minore rispetto a quella inizialmente accertata, il giudice deve rideterminare anche le sanzioni e gli interessi in relazione alla nuova determinazione dell'imposta.
- La Cassazione non ammette motivi ex art. 360 n.5 quando l'appello è 'doppia conforme', salvo che si dimostri che il motivo non sia stato né valutato né affrontato dai giudici di merito (possibile riqualificazione in art. 360 n.4).
- È utile per il contribuente raccoltare e richiamare espressamente in motivi di gravame le prove catastali e qualsiasi atto dell'ente (anche successivo riconoscimento della superficie) per consentire ai giudici di merito di decidere la questione sostanziale senza omissioni.
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