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Circolare

Circolare n. 22/E del 9/06/2015

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le novità IRAP introdotte dalla legge di Stabilità 2015 e fornisce chiarimenti applicativi su deduzione del costo del lavoro a tempo indeterminato, credito d’imposta per chi non ha dipendenti, trattamento di somministrazione e distacco, TFR e accantonamenti, rapporti a termine e coordinamento con la deduzione forfetaria del 10% ai fini IRES/IRPEF. Viene chiarito anche l’effetto dell’abrogazione della riduzione delle aliquote IRAP prevista dal d.l. n. 66/2014 e la decorrenza delle nuove regole dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

Modifiche alla disciplina dell’IRAP introdotte dalla Legge di Stabilità 2015

Modifiche alla disciplina dell’IRAP introdotte dalla Legge di Stabilità 2015

La circolare esamina le principali innovazioni apportate dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 alla disciplina dell’IRAP e fornisce chiarimenti applicativi su numerosi profili operativi. Il documento è rivolto soprattutto alla corretta determinazione della base imponibile e dei riflessi sulle imposte sui redditi.

Quadro normativo e decorrenza delle modifiche

La legge di Stabilità 2015 interviene sul decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 introducendo, tra l’altro, la deduzione delle spese per il personale dipendente a tempo indeterminato per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del decreto IRAP. Per gli stessi soggetti che non impiegano lavoratori dipendenti è inoltre previsto un credito d’imposta pari al 10% dell’IRAP lorda, utilizzabile solo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997, a decorrere dall’anno di presentazione della dichiarazione.

La circolare ricorda anche l’abrogazione delle norme del d.l. n. 66/2014 che avevano disposto la riduzione delle aliquote IRAP; l’effetto dell’abrogazione decorre dall’entrata in vigore della norma ed essa è considerata inefficace ab origine, con salvezza dei comportamenti di chi abbia determinato l’acconto 2014 in base al criterio previsionale.

Deducibilità del costo del lavoro a tempo indeterminato

Il nuovo comma 4-octies dell’articolo 11 del decreto IRAP consente di dedurre la differenza tra il costo complessivo del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni già spettanti ai sensi di altre disposizioni dell’articolo 11. La circolare chiarisce che si tratta di un meccanismo “per differenza”: quanto minori sono le deduzioni ordinarie fruibili, tanto maggiore è il differenziale deducibile, fino a copertura integrale dell’onere sostenuto.

Il beneficio non è escluso per i soggetti che non possono accedere ad alcune deduzioni, come le imprese operanti in concessione o a tariffa escluse dalle misure sul cuneo fiscale. In questi casi, la deducibilità integrale del costo dei lavoratori a tempo indeterminato resta applicabile, proprio perché la norma mira a colmare il differenziale tra costo del personale e deduzioni spettanti.

Somministrazione di lavoro e distacco di personale

Per i contratti di somministrazione, la circolare richiama la disciplina del d.lgs. n. 276/2003 e precisa che l’agevolazione IRAP dipende dalla natura del rapporto tra somministratore e lavoratore. Pertanto, la deduzione spetta se il dipendente somministrato è assunto a tempo indeterminato dal somministratore, indipendentemente dal fatto che il contratto commerciale tra somministratore e utilizzatore sia a termine oppure a tempo indeterminato.

Il beneficio è riconosciuto in capo all’utilizzatore per il periodo di effettivo impiego del personale somministrato. In caso di distacco, la circolare ritiene deducibili in capo all’impresa distaccante i costi del personale distaccato assunto a tempo indeterminato, con rilevanza anche degli importi rimborsati relativi alle spese del medesimo personale.

TFR e accantonamenti relativi al personale

Le quote di trattamento di fine rapporto maturate dal 2015, comprese le rivalutazioni delle quote accantonate fino al 2014, rientrano tra i costi per il personale deducibili ai fini IRAP, in quanto costi sostenuti a fronte di debiti certi. La circolare distingue però tali componenti dagli accantonamenti effettuati dal 2015 per oneri futuri connessi al rapporto di lavoro: questi ultimi, avendo natura estimativa, restano indeducibili e non partecipano al calcolo del costo del lavoro ammesso in deduzione.

Gli accantonamenti così descritti non concorrono nemmeno alla determinazione dell’IRAP deducibile dalle imposte sui redditi.

Accantonamenti pregressi e conseguenze sul reddito imponibile

Per i fondi relativi a oneri del personale stanziati in esercizi precedenti all’entrata in vigore della nuova disciplina, la circolare precisa che essi assumono rilevanza, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, nel momento in cui si realizza l’evento che ne aveva determinato lo stanziamento. In tale momento gli oneri entrano nel calcolo del costo del personale deducibile, anche se non sono imputati a conto economico perché utilizzati in riduzione del fondo.

Se quegli accantonamenti avevano inciso sulla determinazione dell’IRAP deducibile dalle imposte sui redditi, occorre recuperare l’imposta già dedotta mediante un componente positivo di reddito ai sensi dell’articolo 88 del TUIR nell’esercizio di sostenimento della spesa. Gli utilizzi devono essere imputati prioritariamente ai fondi più risalenti nel tempo. Restano in ogni caso ferme le deduzioni già operate e le eventuali istanze di rimborso già presentate.

Contratti di lavoro a termine

La circolare esclude che possano beneficiare della nuova deduzione i rapporti di lavoro a tempo determinato, anche quando il termine dipenda dalla particolare attività svolta, come nelle lavorazioni stagionali, oppure da vincoli legali o regolamentari di settore, come nel caso dei calciatori con durata massima quinquennale del contratto. La ratio della disposizione è infatti quella di incentivare l’occupazione stabile a tempo indeterminato.

Viene inoltre ricordato che una previsione originaria, poi abrogata, estendeva in via specifica la deducibilità integrale anche ad alcuni lavoratori agricoli a tempo determinato, subordinatamente ad autorizzazione della Commissione europea.

Credito d’imposta per i soggetti senza dipendenti

Per i contribuenti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, la legge di Stabilità 2015 introduce un credito d’imposta pari al 10% dell’IRAP lorda. La circolare chiarisce che il beneficio spetta solo se il contribuente non utilizza in alcun modo personale dipendente nel periodo d’imposta, senza alcuna rilevanza del fatto che il rapporto sia a tempo determinato o indeterminato.

Non è ammesso alcun ragguaglio per i giorni di assenza di personale dipendente: se nel corso dell’anno il contribuente ha avuto anche solo per un periodo limitato lavoratori alle dipendenze, il credito non spetta. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione e solo a decorrere dall’anno di presentazione della dichiarazione corrispondente.

Coordinamento con la deduzione forfetaria del 10% ai fini IRES/IRPEF

La circolare affronta infine il coordinamento tra il nuovo credito d’imposta e la deduzione forfetaria del 10% dell’IRAP prevista ai fini IRES/IRPEF in relazione agli interessi passivi e agli oneri assimilati indeducibili. Viene ribadito che la base rilevante per la deduzione è l’IRAP effettivamente versata nel periodo d’imposta, nei limiti dell’imposta dovuta.

Poiché il credito introdotto nel 2015 è compensabile anche con debiti diversi dall’IRAP e non presenta una correlazione diretta con l’imposta dovuta per ciascun periodo, la deduzione forfetaria va calcolata sull’IRAP al lordo del credito. Questo vale anche quando il credito venga utilizzato per compensare l’IRAP di periodo, perché l’imposta è comunque considerata dovuta e versata dopo compensazione.

Punti principali

Novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015

La legge n. 190/2014 interviene sulla disciplina IRAP con quattro effetti principali: deducibilità delle spese per il personale dipendente a tempo indeterminato per i soggetti IRAP di cui agli articoli da 5 a 9 del d.lgs. n. 446/1997; riconoscimento di un credito d’imposta pari al 10% dell’IRAP lorda per chi non impiega lavoratori dipendenti; abrogazione della riduzione delle aliquote IRAP prevista dal d.l. n. 66/2014, con effetto ab origine; inserimento della nuova deduzione tra quelle considerate nel calcolo della deduzione analitica IRAP dalle imposte sui redditi.

Deduzione del costo del lavoro a tempo indeterminato

La nuova deduzione opera come differenza tra il costo complessivo del personale dipendente assunto a tempo indeterminato e le altre deduzioni già spettanti ex articolo 11 del decreto IRAP. La circolare chiarisce che il beneficio spetta anche ai soggetti esclusi da alcune deduzioni, come le public utilities escluse dalle misure sul cuneo fiscale, perché il meccanismo è di tipo differenziale e consente la deduzione fino a concorrenza dell’intero costo sostenuto.

Somministrazione di lavoro e distacco

Per i contratti di somministrazione, la deduzione spetta se il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è a tempo indeterminato, indipendentemente dal fatto che il contratto commerciale tra somministratore e utilizzatore sia a termine o a tempo indeterminato. Il beneficio compete all’utilizzatore per il periodo di effettivo impiego del personale somministrato. In caso di distacco, risultano deducibili in capo all’impresa distaccante i costi del personale distaccato assunto a tempo indeterminato, con rilevanza anche degli importi rimborsati per tali spese.

Trattamento di TFR e accantonamenti

Le quote di TFR maturate dal 2015, comprese le rivalutazioni di quelle accantonate fino al 2014, rientrano nei costi per personale deducibili ai fini IRAP, perché riferite a debiti certi. Diversamente, gli accantonamenti effettuati dal 2015 per futuri oneri del rapporto di lavoro non sono deducibili, in quanto poste stimate. Tali accantonamenti non concorrono neppure alla determinazione dell’IRAP deducibile dalle imposte sui redditi.

Fondi pregressi e utilizzo degli accantonamenti

I fondi per oneri del personale stanziati in esercizi precedenti e non riconosciuti fiscalmente in sede di accantonamento assumono rilievo dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 quando si verifica l’evento che ne aveva determinato lo stanziamento. In tal caso, gli oneri entrano nel costo del lavoro deducibile, anche se non transitano a conto economico perché utilizzati in riduzione del fondo. Se i fondi avevano concorso alla deduzione dell’IRAP dalle imposte sui redditi, occorre recuperare l’imposta dedotta con un componente positivo ex articolo 88 TUIR nell’esercizio in cui si sostiene la spesa. Gli utilizzi vanno imputati prioritariamente ai fondi più remoti. Restano ferme le deduzioni già operate e le istanze di rimborso già presentate.

Esclusione dei rapporti a termine dalla nuova deduzione

La circolare esclude dall’agevolazione i rapporti di lavoro a tempo determinato anche quando ciò dipenda dalla natura dell’attività svolta, come nel caso delle lavorazioni stagionali, o da vincoli normativi di settore, come per i calciatori con durata massima quinquennale. La ratio della misura è infatti incentivare gli impieghi a tempo indeterminato. Viene richiamata anche la previsione originaria, poi abrogata, relativa ai lavoratori agricoli a termine.

Credito d’imposta del 10% per chi non ha dipendenti

Il credito d’imposta pari al 10% dell’IRAP lorda spetta solo ai soggetti che non si avvalgono in alcun modo di lavoratori dipendenti, a prescindere dalla tipologia contrattuale. Non è quindi ammesso alcun ragguaglio per i periodi dell’anno in cui il contribuente sia rimasto senza personale, se in altri momenti dell’anno ha avuto dipendenti. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997, a partire dall’anno di presentazione della dichiarazione corrispondente.

Deduzione forfetaria del 10% ai fini IRES/IRPEF

Ai fini della deduzione forfetaria del 10% dell’IRAP riferita a interessi passivi e oneri assimilati indeducibili, l’imposta rilevante è quella effettivamente versata nel periodo d’imposta. La circolare precisa che il nuovo credito d’imposta per chi non ha dipendenti non riduce la base di calcolo della deduzione forfetaria: la deduzione va quindi determinata sull’IRAP al lordo del credito, anche se il contribuente utilizza il credito in compensazione dell’IRAP dovuta.

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