Circolare n. 26/E del 7/07/2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce risposte a quesiti operativi sulla compilazione, rettifica, integrazione e trasmissione del 730 precompilato, chiarendo anche responsabilità di contribuenti, Caf, professionisti e sostituti d’imposta. Sono trattati numerosi casi specifici: omissioni di redditi, gestione di Certificazioni Uniche errate o incomplete, documentazione da conservare, deleghe di accesso, start-up, quadro RW, crediti da anni precedenti, previdenza complementare, redditi di partecipazione, bonus Irpef, detrazioni per carichi di famiglia e spese per immobili in comodato. La circolare disciplina inoltre la proroga al 23 luglio 2015 dei termini di invio e gestione delle dichiarazioni, con le relative regole sui modelli scartati e sulle sanzioni per visto infedele.
Chiarimenti sulla dichiarazione 730 precompilata e proroga dei termini ex DPCM 26 giugno 2015
Dichiarazione 730 precompilata – chiarimenti interpretativi e proroga 2015
La circolare affronta una serie di quesiti emersi nell’ambito dell’avvio della dichiarazione 730 precompilata, fornendo chiarimenti operativi su rettifiche, integrazioni, controlli, responsabilità e termini. Inoltre, disciplina la proroga dei termini di trasmissione e assistenza fiscale disposta per il 2015 dal DPCM 26 giugno 2015.
Rettifiche della dichiarazione e strumenti di correzione
La circolare chiarisce che il contribuente può correggere la dichiarazione precompilata tramite la sostituzione on line entro i termini originari di disponibilità della funzione; oltre tali termini, la correzione richiede la presentazione di un 730 integrativo tramite Caf o professionista, oppure del modello Unico correttivo o integrativo, a seconda della tipologia di errore e dell’effetto fiscale. In particolare, se la rettifica comporta un maggior debito o un minor credito, la via corretta è il modello Unico, correttivo nei termini o integrativo.
Viene inoltre precisato che, una volta accettata la dichiarazione senza modifiche, la scelta di rateizzare il debito non può essere introdotta successivamente, salvo il ricorso al 730 sostitutivo entro il 29 giugno. La rateazione è possibile per saldo, primo acconto Irpef e cedolare secca, addizionali Irpef e acconto del 20% su alcuni redditi a tassazione separata, da indicare nel rigo F6 con un numero di rate compreso tra 2 e 5, ovvero fino a 4 per i pensionati.
Omessi redditi, Certificazioni Uniche e responsabilità
Un tema centrale è quello dell’omessa indicazione di redditi nella precompilata, in particolare quando ciò dipende dalla mancata trasmissione della Certificazione Unica da parte del sostituto d’imposta. La circolare ribadisce che il contribuente deve dichiarare tutti i redditi percepiti e, se un reddito manca nella precompilata, deve integrare la dichiarazione; in caso contrario, si espone al controllo per dichiarazione infedele.
Al sostituto d’imposta si applica la sanzione di 100 euro per ogni certificazione errata, tardiva o omessa. In più punti la circolare distingue nettamente la responsabilità del contribuente da quella del sostituto e da quella del Caf o del professionista, chiarendo che il visto di conformità non copre ogni possibile irregolarità contenutistica della dichiarazione, ma solo gli aspetti verificati nell’ambito dei controlli previsti.
Controlli, visto di conformità e limiti della responsabilità dell’intermediario
La circolare precisa che il Caf o professionista, ai fini del visto, controlla la documentazione esibita e la corrispondenza dei dati rilevanti, ma non entra nel merito di tutti gli elementi reddituali dichiarati dal contribuente o dal sostituto d’imposta. Per esempio, se un reddito è correttamente indicato dal contribuente nella dichiarazione autocompilata ma viene omesso per errore materiale dall’intermediario nella dichiarazione elaborata, il contribuente deve integrare il modello; in difetto, risponderà di dichiarazione infedele, con possibile rivalsa verso l’intermediario per le sanzioni se la responsabilità è sua.
Analogamente, la circolare esclude la responsabilità dell’intermediario per il quadro RW non presentato, perché il visto di conformità sul 730 non si estende agli adempimenti relativi al monitoraggio fiscale, all’Ivie e all’Ivafe, che devono essere assolti separatamente con il frontespizio del modello Unico Persone fisiche.
Giorni di lavoro, detrazioni e documentazione
Un altro blocco rilevante riguarda la corretta indicazione dei giorni di lavoro dipendente, pensione o assimilati, necessari per le detrazioni ex articolo 13 del Tuir. In presenza di più Certificazioni Uniche o di dati incoerenti, la circolare spiega come il numero dei giorni debba essere riportato nel 730, anche quando le CU Inps non li indichino espressamente e i giorni debbano essere desunti dal periodo di lavoro, almeno nel primo anno di avvio sperimentale della precompilata o nei casi particolari richiamati.
È inoltre ribadito che la documentazione giustificativa va conservata dal contribuente fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione, in applicazione dell’articolo 43 del DPR n. 600 del 1973. Restano comunque a carico del contribuente i controlli sui requisiti soggettivi per beneficiare delle agevolazioni fiscali.
Detrazioni, bonus Irpef e casi particolari
La circolare affronta la questione del bonus Irpef di 80 euro, precisando che il software dell’Agenzia e chi presta assistenza fiscale ricalcolano il bonus sulla base del reddito complessivo rilevante, che esclude l’abitazione principale e le relative pertinenze, ma non dipende dagli oneri deducibili inseriti in dichiarazione. Pertanto, la presenza di oneri deducibili non impone una rideterminazione del bonus diversa da quella già prevista dal sistema.
Sono poi esaminati casi specifici relativi a contributi di previdenza complementare indicati erroneamente nella Certificazione Unica come "non esclusi" anziché "già esclusi": in tal caso, l’errore ricade sul sostituto d’imposta e sul contribuente, non sul Caf/professionista che abbia correttamente verificato la documentazione esibita, senza potersi sostituire alla certificazione del datore di lavoro.
Start-up innovative, redditi di partecipazione e altri casi di esclusione dal 730
La circolare conferma che la detrazione per investimenti in imprese start-up innovative, prevista dall’articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 per gli anni 2013-2016, non può essere fruita con il modello 730, ma solo con il modello Unico Persone fisiche. La ragione è la complessità del meccanismo, che richiede la gestione di diversi tipi di investimento, aliquote, limiti di importo, residui e controlli pluriennali.
Allo stesso modo, non può utilizzare il 730 il socio di società di persone, anche se pensionato e anche se la società è in liquidazione con redditi negativi. I redditi o le perdite di partecipazione, per effetto del principio di trasparenza, devono essere indicati nel modello Unico Persone fisiche, quadro RH.
Requisiti per detrazioni su immobili in comodato e familiare a carico
Per le spese edilizie con detrazione del 50% o del 65% sostenute dal comodatario, il Caf o professionista deve verificare la presenza del contratto di comodato e la sua registrazione, oltre ai dati catastali e alla documentazione prevista; se i lavori sono eseguiti dal detentore dell’immobile non familiare convivente, occorre anche la dichiarazione di consenso del proprietario all’esecuzione dei lavori.
La circolare chiarisce poi che, ai fini del limite di 2.840,51 euro per considerare un familiare fiscalmente a carico, non va computata la rendita catastale degli immobili soggetti a Imu e non locati, per effetto della sostituzione dell’Imu all’Irpef sulla componente immobiliare. L’abitazione principale e le relative pertinenze, invece, vanno considerate nel reddito complessivo quando non soggette a Imu; per gli immobili classificati in categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9, l’Imu continua a essere dovuta e si applica l’effetto sostitutivo.
Rettifiche per nuove Certificazioni Uniche e redditi di lavoro autonomo non formalizzati
Se dopo l’accettazione della precompilata emerge una nuova Certificazione Unica con ritenute inferiori a quelle originariamente indicate, il contribuente deve correggere il modello con Unico 2015 Persone fisiche entro il 30 settembre 2015 o mediante dichiarazione integrativa, con versamento della maggiore imposta, degli interessi e delle sanzioni secondo le regole del ravvedimento operoso.
Per i redditi di lavoro autonomo certificati in modo informale, ma riconducibili a redditi dichiarabili con il 730, la circolare ritiene che essi debbano essere riportati in dichiarazione anche se la certificazione non rispetta i requisiti formali previsti dal provvedimento del 15 gennaio 2015, purché dai dati emerga la dichiarabilità nel modello 730.
Termini di trasmissione, dichiarazioni scartate e sanzioni
La parte finale della circolare riguarda la proroga dei termini di assistenza fiscale per l’anno 2015. Il DPCM 26 giugno 2015 ha prorogato dal 7 luglio al 23 luglio 2015 il termine per la consegna al contribuente della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione, per la comunicazione del risultato contabile e per la trasmissione telematica dei modelli 730, a condizione che entro il 7 luglio siano state trasmesse almeno l’80% delle dichiarazioni.
Lo stesso termine del 23 luglio 2015 vale anche per l’invio del 730 tramite l’applicazione web dell’Agenzia delle entrate. Inoltre, i chiarimenti si applicano anche alle dichiarazioni tempestivamente inviate e poi scartate, se ritrasmesse correttamente entro il 23 luglio, con richiamo alla regola già affermata secondo cui la ritrasmissione entro cinque giorni dalla restituzione delle ricevute evita la sanzione per tardiva o omessa trasmissione.
Infine, per le dichiarazioni rettificative o le comunicazioni ex articolo 6 del d.lgs. n. 175 del 2014 trasmesse entro il termine ordinario, la sanzione per visto infedele non si applica; per la rettifica entro il 10 novembre, invece, il Caf deve versare la sola sanzione, mediante modello F24 con le indicazioni anagrafiche e il codice fiscale del contribuente nel campo dedicato al coobbligato, unitamente al codice tributo in corso di istituzione.
Punti principali
Rettifiche e integrazioni del 730 precompilato
La circolare chiarisce che le modifiche alla dichiarazione precompilata sono possibili, nei primi termini, tramite nuova trasmissione on line sostitutiva; successivamente occorre ricorrere al 730 integrativo o al modello Unico correttivo/integrativo. Vengono richiamati i termini del 29 giugno, 25 ottobre e, per il modello Unico, il 30 settembre 2015 o i termini ordinari successivi, a seconda del tipo di correzione e dell’effetto fiscale (maggior debito, minor credito o recupero di maggiore credito).
Omissioni di redditi e responsabilità del contribuente e del sostituto
Se nella precompilata manca un reddito perché il sostituto non ha trasmesso la Certificazione Unica, il contribuente deve integrare la dichiarazione; in caso contrario rischia il controllo per dichiarazione infedele. Al sostituto d’imposta si applica la sanzione di 100 euro per ogni certificazione errata, tardiva o non trasmessa. La circolare ribadisce anche che il contribuente ha comunque l’obbligo di dichiarare tutti i redditi percepiti.
Giorni di lavoro/pensione, detrazioni e documentazione
In presenza di più Certificazioni Uniche o di certificazioni incomplete, il modello 730 deve riportare i giorni utili per le detrazioni da lavoro dipendente o pensione; in alcuni casi i giorni possono essere desunti dal periodo di lavoro indicato, secondo i chiarimenti forniti. La documentazione giustificativa va conservata fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ai sensi dell’articolo 43 del DPR 600/1973.
Rateazione del debito e rettifica dell’opzione
Il contribuente che presenta il 730 può rateizzare il debito indicando il numero di rate nel rigo F6, da due a cinque rate mensili, ovvero fino a quattro per i pensionati, con interessi dello 0,33% mensile. Se l’opzione per la rateazione non è stata esercitata nella dichiarazione accettata, la scelta può essere modificata solo entro il 29 giugno tramite 730 sostitutivo.
Errori dell’intermediario e del contribuente nella compilazione
Se il contribuente consegna correttamente i dati ma l’intermediario omette un reddito nella dichiarazione elaborata, il contribuente deve integrare la dichiarazione; in difetto, risponde per dichiarazione infedele, ferma la possibilità di rivalersi sul Caf o professionista per le sanzioni se la responsabilità è di quest’ultimo. Il visto di conformità non implica controllo sostanziale su tutti gli elementi reddituali dichiarati, salvo i redditi di lavoro esposti nelle Certificazioni Uniche.
Delega per l’accesso alla precompilata
La delega per accedere al 730 precompilato ha validità annuale e può essere rilasciata in forma cartacea o elettronica, con allegato documento di identità. La firma elettronica deve rispettare le regole tecniche del CAD; la semplice email non è sufficiente se non consente una corretta identificazione del delegante, salvo PEC-ID o strumenti equivalenti.
Casistiche di esclusione dal modello 730
La circolare conferma che la detrazione per investimenti in start-up innovative non è fruibile con il 730 ma solo con il modello Unico. Analogamente, chi percepisce redditi d’impresa anche in forma di partecipazione, come il socio di società di persone, non può utilizzare il 730 e deve presentare il modello Unico Persone fisiche, con indicazione dei redditi o delle perdite nel quadro RH.
Quadro RW e limiti della responsabilità del visto
L’omessa presentazione del quadro RW, anche quando collegato a monitoraggio fiscale, Ivie o Ivafe, non comporta responsabilità per il Caf o professionista che ha apposto il visto sul 730, poiché il visto non riguarda gli adempimenti relativi a tale quadro, che va presentato separatamente con il frontespizio del modello Unico.
Crediti da anni precedenti, CU Inps e altri casi particolari
Se un credito riportato da una dichiarazione precedente risulta poi ridotto per omissioni di acconti, l’intermediario del 730 successivo non risponde, avendo verificato solo l’eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione precedente. La circolare affronta anche i contributi di previdenza complementare dedotti due volte per errore nella CU, attribuendo la responsabilità al contribuente e al sostituto d’imposta, non al Caf/professionista. Inoltre, per le CU Inps relative a prestazioni di sostegno al reddito, i giorni per le detrazioni vanno indicati secondo i dati disponibili o desumendoli dal periodo di lavoro nei casi specificati.
Rettifica per nuove Certificazioni Uniche e redditi non documentati formalmente
Se dopo l’accettazione della precompilata emerge una nuova Certificazione Unica con ritenute inferiori rispetto a quelle inizialmente indicate, il contribuente deve correggere la dichiarazione con il modello Unico, pagando imposta, interessi e sanzioni con ravvedimento. Per i redditi di lavoro autonomo certificati in modo informale ma riconducibili a redditi dichiarabili con il 730, i dati devono essere comunque riportati in dichiarazione.
Controlli su spese detraibili e famiglia a carico
Per le spese con detrazione del 50% o 65% sostenute dal comodatario, il Caf o professionista deve controllare il contratto di comodato e la sua registrazione, oltre alla documentazione prevista e al consenso del proprietario quando richiesto. In tema di familiari a carico, la rendita catastale degli immobili soggetti a Imu non concorre al reddito complessivo ai fini del limite di 2.840,51 euro, mentre l’abitazione principale e le pertinenze vanno considerate secondo le regole illustrate, con esclusione degli immobili per i quali opera l’effetto sostitutivo Imu.
Bonus Irpef di 80 euro e altri chiarimenti operativi
La circolare precisa che il calcolo del bonus Irpef nel 730 tiene conto del reddito complessivo rilevante al netto dell’abitazione principale e pertinenze, ma non degli oneri deducibili, per cui il software dell’Agenzia non deve ricalcolare il bonus sulla base degli oneri. Vengono inoltre specificate le modalità di compilazione del 730 quando mancano i giorni nelle Certificazioni Uniche Inps, la gestione delle indennità di mobilità e il limite massimo di 365 giorni.
Rettificativi, sanzioni e proroga dei termini
Per il 730 rettificativo o la comunicazione ex articolo 6 del d.lgs. 175/2014, se la trasmissione avviene entro il termine ordinario non si applicano sanzioni per visto infedele; per il 2015, grazie al DPCM 26 giugno 2015, il termine è prorogato al 23 luglio 2015. Se invece si tratta di rettifica entro il 10 novembre, il Caf deve versare la sola sanzione, tramite modello F24, con le modalità indicate. La proroga al 23 luglio vale anche per la consegna al contribuente della dichiarazione e del prospetto di liquidazione, per la comunicazione del risultato contabile e per l’invio del 730, purché entro il 7 luglio sia stato trasmesso almeno l’80% delle dichiarazioni; lo stesso termine si applica anche alle dichiarazioni scartate e correttamente ritrasmesse entro la nuova scadenza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Circolare · 7 lug 2015Circolare n. 25/E del 7/07/2015
- Circolare · 16 lug 2015Circolare n. 27/E del 16/07/2015
- Circolare · 17 lug 2015Circolare n. 28/E del 17/07/2015
- Circolare · 17 giu 2015Circolare n. 24/E del 17/06/2015
- Circolare · 9 giu 2015Circolare n. 22/E del 9/06/2015
- Circolare · 9 giu 2015Circolare n. 23/E del 9/06/2015
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →