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Circolare

Circolare n. 21/E del 3/06/2015

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce chiarimenti sull’estensione dell’ACE alle società quotate, sulla possibilità di trasformare le eccedenze ACE non utilizzate in credito d’imposta IRAP e sulla gestione delle ipotesi antielusive previste dal decreto ACE. Vengono precisati decorrenza, modalità di calcolo e utilizzo del credito, effetti nei regimi di consolidato e trasparenza, criteri di disapplicazione delle sterilizzazioni, ambito dei conferimenti esteri e casi ulteriori di elusione. La seconda parte affronta inoltre rinunce ai crediti, riserve da rivalutazione e applicazione della disciplina alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

Primi chiarimenti su ACE per società quotate, conversione eccedenze ACE in credito IRAP e disciplina antielusiva speciale

Primi chiarimenti sul rafforzamento dell’ACE, sul credito IRAP e sulla disciplina antielusiva

La circolare esamina le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge n. 116 dell’11 agosto 2014, che hanno inciso sull’agevolazione ACE, prevedendo una maggiorazione per le società quotate e la possibilità di trasformare le eccedenze ACE non utilizzate in credito d’imposta IRAP. Parallelamente, vengono forniti numerosi chiarimenti interpretativi sulla disciplina antielusiva speciale del Decreto ACE, con particolare attenzione alle operazioni infragruppo, ai conferimenti esteri, alle istanze di disapplicazione e ad alcune fattispecie ulteriori.

Oggetto e finalità dell’intervento

L’intervento si colloca nell’evoluzione dell’ACE, introdotta dall’articolo 1 del decreto-legge n. 201 del 2011 come incentivo alla capitalizzazione delle imprese. La circolare precisa che l’ACE continua a operare dopo la determinazione del reddito complessivo netto, già ridotto delle eventuali perdite pregresse, e che l’eccedenza di rendimento nozionale può essere riportata senza limiti temporali. Il decreto crescita e competitività ha poi rafforzato il meccanismo, prevedendo:

  • la maggiorazione del 40% della variazione in aumento del capitale proprio per le società quotate;
  • la facoltà, per soggetti IRES e IRPEF, di convertire l’eccedenza ACE in credito d’imposta IRAP.

La circolare fornisce quindi precisazioni operative e interpretative sui nuovi istituti e sui profili antielusivi emersi nei primi anni di applicazione della disciplina.

ACE maggiorata per le società quotate

Per le società le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Stati membri UE o SEE, l’articolo 19 del decreto crescita e competitività introduce il comma 2-bis nell’articolo 1 del Decreto Monti, prevedendo che la variazione in aumento del capitale proprio sia incrementata del 40% per il periodo d’imposta di ammissione alla quotazione e per i due successivi.

La norma è sottoposta alla clausola di standstill di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, con efficacia subordinata all’autorizzazione della Commissione europea richiesta dal Ministero dello Sviluppo Economico. La decorrenza è collegata agli incrementi effettuati dopo l’entrata in vigore della disposizione, compatibilmente con l’esito dell’autorizzazione.

La circolare chiarisce che:

  • il primo periodo d’imposta agevolabile è quello in corso al 31 dicembre 2014, se sussistono i requisiti e l’autorizzazione UE è compatibile;
  • l’agevolazione vale per i due periodi d’imposta successivi;
  • dal quarto periodo d’imposta non si considera più la maggiorazione.

Base di calcolo e limiti della maggiorazione

Il rinvio all’articolo 5 del Decreto ACE comporta che la maggiorazione si applichi alla variazione in aumento del capitale proprio, intesa come somma algebrica di conferimenti in denaro, accantonamenti di utili a riserve disponibili e distribuzioni di patrimonio. Rilevano solo:

  • i conferimenti in denaro versati dopo il 25 giugno 2014;
  • gli accantonamenti di utili a riserve disponibili deliberati dalla medesima data.

I conferimenti devono essere ragguagliati al periodo intercorrente tra il versamento e la chiusura dell’esercizio. La maggiorazione non si estende a tutti gli incrementi di capitale proprio realizzati dal 1° gennaio 2011, ma solo all’incremento di ciascun esercizio rispetto al precedente.

Una volta determinata la variazione di capitale proprio, la base può essere ulteriormente ridotta per effetto:

  • dell’articolo 10 del Decreto ACE, se sono state poste in essere operazioni antielusive;
  • dell’articolo 11 del Decreto ACE, in caso di incapienza del patrimonio netto.

La circolare precisa inoltre che le espansioni della base ACE derivanti dalla riduzione dei crediti da finanziamento ex articolo 10, comma 3, lettera d), non concorrono a formare la maggiorazione.

Conversione dell’eccedenza ACE in credito d’imposta IRAP

Il decreto crescita e competitività modifica il comma 4 dell’articolo 1 del Decreto Monti, introducendo la possibilità di trasformare l’eccedenza ACE non utilizzata in credito d’imposta, applicando le aliquote IRES o IRPEF previste dal TUIR. Il contribuente può scegliere se:

  • riportare l’eccedenza ai fini IRES nei periodi successivi;
  • convertirla, in tutto o in parte, in credito IRAP.

La scelta è alternativa e la conversione è irreversibile: la parte già trasformata non può essere recuperata come eccedenza IRES.

Regole di utilizzo del credito IRAP

Il credito è utilizzabile esclusivamente in diminuzione dell’IRAP dovuta, non in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Di conseguenza, la circolare esclude l’applicazione:

  • del limite generale annuo di compensabilità di 700.000 euro;
  • del divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo superiore a 1.500 euro;
  • dell’obbligo di visto di conformità;
  • del limite di 250.000 euro previsto per i crediti agevolativi del quadro RU.

Il credito non va esposto nel quadro RU ma in un prospetto del quadro RS. Inoltre:

  • non può essere oggetto di rimborso;
  • non può essere ceduto ex articolo 43-bis DPR n. 602/1973;
  • non può essere ceduto infragruppo ex articolo 43-ter;
  • nel consolidato fiscale non è cedibile all’interno del gruppo.

Il credito va ripartito in cinque quote annuali di pari importo. Se la quota annuale non è utilizzata integralmente, l’eccedenza può essere riportata nelle dichiarazioni IRAP successive senza limiti temporali.

Determinazione del credito e modalità di calcolo

Per i soggetti IRES, il credito si determina applicando l’aliquota IRES alla quota di eccedenza ACE trasformata. Per i soggetti IRPEF, il calcolo avviene applicando le aliquote per scaglioni di cui all’articolo 11 TUIR, con le stesse modalità di determinazione dell’IRPEF.

La circolare sottolinea che il calcolo prescinde dall’applicazione delle addizionali vigenti. Vengono richiamati esempi numerici che illustrano come, in caso di trasformazione parziale dell’eccedenza, la parte non convertita resti riportabile ai fini IRES.

Decorrenza della trasformazione e uso del credito

La nuova disciplina si applica alle eccedenze maturate nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014. Per i soggetti solari, il credito emerge nella dichiarazione UNICO 2015, mentre la prima quota annuale è utilizzabile dai versamenti dovuti dal 1° gennaio 2015.

Le eccedenze IRES pregresse restano riportabili, ma non possono essere trasformate in credito IRAP. Nella dichiarazione del 2014 le eccedenze ACE ai fini IRES devono essere indicate al netto della parte convertita in credito.

Consolidato fiscale e trasparenza

Nel consolidato nazionale, ciascun partecipante determina il proprio rendimento nozionale e lo utilizza per ridurre il proprio reddito. L’eventuale eccedenza è trasferita alla fiscal unit nei limiti di capienza del gruppo. Dopo tale attribuzione, l’eventuale residuo può essere:

  • riportato dal soggetto nei periodi successivi;
  • trasformato in credito IRAP.

Per le opzioni di consolidato esercitate dal 2015, le eccedenze maturate al 31 dicembre 2014 e non attribuibili alla fiscal unit possono essere trasformate in credito IRAP e utilizzate solo dalla singola società che le ha generate.

Regole analoghe sono dettate per la trasparenza fiscale: l’eccedenza attribuita ai soci può essere riportata o convertita in credito IRAP; per le opzioni esercitate dal 2015, le eccedenze maturate al 31 dicembre 2014 e non attribuibili ai soci possono essere trasformate in credito IRAP della società partecipata.

Disciplina antielusiva speciale: funzione e obbligatorietà dell’interpello

L’articolo 10 del Decreto ACE contiene regole antielusive finalizzate a impedire la duplicazione del beneficio all’interno dei gruppi. Le sterilizzazioni operano automaticamente al verificarsi delle operazioni tipizzate dalla norma.

La circolare ribadisce che è possibile presentare istanze di disapplicazione adeguatamente motivate e documentate per dimostrare che l’aumento di patrimonio netto non ha prodotto duplicazioni del beneficio. Tuttavia, l’istanza di interpello è obbligatoria e deve essere presentata in via preventiva.

Per il periodo d’imposta 2014, con riferimento a UNICO 2015, le istanze dovevano essere presentate entro il 2 luglio 2015, tenendo conto del termine di 90 giorni necessario all’istruttoria. La preventività va valutata rispetto al periodo d’imposta oggetto di disapplicazione, non alle singole operazioni isolate.

Ambito applicativo: insieme α e insieme β

La circolare distingue le operazioni antielusive in due gruppi:

  • insieme α: operazioni infragruppo tra soggetti ACEabili appartenenti al medesimo gruppo, ossia conferimenti a favore di altri soggetti del gruppo, acquisti o incrementi di partecipazioni in controllate già appartenenti al gruppo, acquisti di aziende o rami d’azienda già appartenenti al gruppo, e incremento dei crediti di finanziamento verso soggetti del gruppo;
  • insieme β: conferimenti provenienti da soggetti esteri non ACEabili, cioè non residenti, inclusi i conferimenti da soggetti domiciliati in paesi o territori non white listed.

Nel primo caso la penalizzazione colpisce il soggetto attivo che pone in essere l’operazione; nel secondo colpisce il conferitario residente.

Criteri di disapplicazione in presenza di utili accantonati a riserva

Se la base ACE deriva soltanto da utili accantonati a riserva disponibile, l’istanza di disapplicazione richiede due verifiche preliminari:

  • assenza di conferimenti in denaro provenienti da qualsiasi soggetto, sia interno sia esterno al gruppo;
  • assenza di finanziamenti infragruppo che possano derivare, in origine, da conferimenti in denaro.

Se entrambe le condizioni sono rispettate, può essere consentita la disapplicazione. In caso contrario occorre svolgere ulteriori verifiche sulla destinazione delle somme finanziate ad altri soggetti del gruppo.

Operazioni del gruppo, controllo e perdita del controllo

Per conferimenti, acquisti di partecipazioni e acquisti di aziende/rami d’azienda, la sterilizzazione ha natura permanente e resta efficace anche se il rapporto di controllo viene meno prima della chiusura dell’esercizio. Diversamente, per l’incremento dei crediti da finanziamento rileva solo il mantenimento del controllo alla fine dell’esercizio in cui si verifica l’operazione.

La circolare precisa anche che gli acquisti di partecipazioni di controllo mediante corrispettivo in natura restano fuori dalla sterilizzazione prevista per gli acquisti infragruppo, poiché manca un corrispettivo in denaro idoneo a generare duplicazioni dell’ACE.

Crediti da finanziamento, depositi irregolari e cash pooling

Per i soggetti non bancari o finanziari, i crediti da finanziamento comprendono anche i c.d. depositi irregolari o time deposit intercompany, poiché non si tratta di semplici dilazioni di pagamento da cessione di beni o prestazioni di servizi. Tali operazioni possono essere rilevanti ai fini della sterilizzazione perché le somme depositate possono, in astratto, essere disponibili per operazioni duplicative.

Diversamente, i contratti di cash pooling nella forma dello zero balance system non integrano un’operazione di finanziamento ai fini dell’articolo 10, poiché l’azzeramento giornaliero dei saldi e il trasferimento automatico sul conto accentrato della capogruppo non lasciano un’effettiva disponibilità delle somme per operazioni elusive.

Conferimenti da soggetti non residenti e approccio look through

Per i conferimenti in denaro provenienti da soggetti non residenti, la circolare adotta un approccio look through per individuare il controllante effettivo del conferente estero. La sterilizzazione si applica se:

  • nel caso della lettera c), il controllante residente in Italia del conferente estero e il conferente estero appartengono entrambi al medesimo gruppo del conferitario residente;
  • nel caso della lettera d), il conferimento proviene da un soggetto non white listed, anche se non appartenente al gruppo del conferitario.

Per le strutture a più livelli, occorre verificare la compagine sociale e l’eventuale presenza di soci esteri di minoranza residenti in paesi non white listed. L’approccio look through vale anche per gli esempi in cui il controllo è esercitato tramite catene partecipative articolate sia in Italia sia all’estero.

Conferimenti esteri e società quotate

Nel caso di società residenti le cui azioni sono negoziate sul mercato, la circolare osserva che i conferimenti esteri possono provenire anche da sottoscrittori non italiani, compresi soggetti residenti in paesi non white listed. In questi casi l’indagine va condotta al momento dell’apporto, ma per le società quotate può essere limitata ai sottoscrittori esteri con partecipazione superiore al 2%, in coerenza con gli obblighi di comunicazione al mercato e alle autorità di vigilanza.

Istanza di disapplicazione per conferimenti esteri

Per ottenere la disapplicazione nelle ipotesi di conferimenti da soggetti esteri non white listed, il contribuente deve fornire contemporaneamente:

  • la prova della provenienza dei conferimenti da soggetti residenti in paesi white listed, per superare la carenza di scambio di informazioni;
  • la prova dell’assenza di duplicazione del beneficio ACE.

La documentazione richiesta può comprendere, per esempio, prove sulla provenienza dei flussi, residenza fiscale dei soggetti coinvolti, atti costitutivi, statuti, contratti di finanziamento, accordi commerciali, rendiconti patrimoniali ed economici e ogni altro documento utile a dimostrare la natura di mero veicolo di investimento di entità localizzate in paesi non white listed. Per veicoli come le limited partnership, la circolare elenca documenti specifici, quali partnership agreement, elenco dei partner, rendiconti annuali, attestazioni fiscali e prova della residenza dei partner in paesi con trattati di scambio di informazioni.

Se manca la dimostrazione della provenienza white listed, l’istanza non può essere accolta. Se, invece, la provenienza è dimostrata ma non è esclusa la duplicazione del beneficio, la disapplicazione può riguardare solo la parte eccedente i flussi potenzialmente duplicativi.

Ulteriori fattispecie elusive non tipizzate

La circolare precisa che l’articolo 10 non esaurisce i casi di possibile abuso dell’ACE. Restano quindi applicabili, caso per caso, le regole generali dell’articolo 37-bis del DPR n. 600/1973. Sono richiamati alcuni esempi astratti di operazioni circolari o di trasferimento di valore che possono generare base ACE non genuina, come:

  • conferimenti finanziati con debito e immediato impiego delle somme per finanziare soggetti dello stesso circuito;
  • acquisti di partecipazioni o beni seguiti da trasferimenti che consentono duplicazioni del beneficio;
  • operazioni in cui il bene conferito viene successivamente liquidato e le risorse ottenute vengono usate per nuovi conferimenti a cascata.

Rinuncia ai crediti e trattamento dei crediti soggetti ITA GAAP

L’articolo 5, comma 2, del Decreto ACE considera tra gli incrementi della variazione del capitale proprio la rinuncia incondizionata dei soci al diritto alla restituzione dei crediti verso la società. La circolare chiarisce che ciò rileva solo per i crediti di natura finanziaria, cioè derivanti da precedenti finanziamenti in denaro, e non per i crediti commerciali.

La lettura è coerente con il TUIR e con il principio contabile OIC 28, secondo cui la rinuncia del socio in funzione di rafforzamento patrimoniale è trattata come apporto di patrimonio netto. Ai fini ACE, quindi, la rinuncia o la compensazione rilevano solo se il credito originario deriva da un finanziamento in denaro.

Riserve da rivalutazione

Le riserve da rivalutazione, formate per effetto di leggi speciali o dell’obbligo di deroga ex articolo 2423, quarto comma, c.c., non sono rilevanti al momento della loro nascita perché assimilate a riserve di utili non disponibili. Tuttavia, se tali riserve indisponibili si sono formate dal periodo d’imposta 2011, la parte di maggior valore successivamente realizzata può rilevare come incremento ACE dal momento in cui avviene la riclassificazione in riserva disponibile.

Applicazione alle stabili organizzazioni

La disciplina ACE si applica anche ai soggetti non residenti che operano in Italia tramite stabile organizzazione. Per tali soggetti, la base di partenza è il maggiore tra:

  • il fondo di dotazione contabile al 31 dicembre 2010, al netto degli utili di esercizio;
  • il fondo congruo ai fini fiscali alla medesima data.

La circolare spiega che il fondo contabile e il fondo fiscale possono divergere e che, in caso di incongruità, il contribuente avrebbe dovuto effettuare rettifiche contabili o fiscali per raggiungere la congruità. La variazione ACE della branch è data dalla somma algebrica di:

  • apporti in denaro della casa madre;
  • utili mantenuti nell’economia della stabile organizzazione;
  • rettifiche contabili e fiscali;
  • riduzioni del fondo di dotazione attribuite alla casa madre.

Gli apporti rilevano dal momento del versamento secondo il criterio del pro rata temporis; gli utili rilevano solo se effettivamente conseguiti e mantenuti nella branch; le rettifiche fiscali hanno natura temporanea e rilevano solo entro il limite necessario a raggiungere la congruità fiscale; le rettifiche contabili hanno invece natura definitiva.

La circolare conferma anche che, se il fondo di dotazione della branch viene successivamente rettificato in diminuzione per effetto di una procedura internazionale di risoluzione delle controversie, la deduzione ACE fruita sulla quota eccedente deve essere corretta. Inoltre, per ciascun esercizio la variazione ACE non può eccedere il maggiore tra fondo contabile e fondo congruo, se il contribuente si è adeguato con rettifica fiscale.

Esempi applicativi finali

La circolare chiude con esempi numerici relativi a stabili organizzazioni, per mostrare che l’incremento ACE va limitato alla differenza tra il fondo congruo e il fondo contabile iniziale del 2010, e che gli incrementi successivi non rilevano oltre tale soglia. Gli esempi evidenziano come l’apporto in denaro e la rettifica fiscale concorrono alla base ACE solo nei limiti indispensabili a rendere congruo il fondo di dotazione della branch.

Punti principali

ACE maggiorata per le società quotate

Per le società le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione di Stati UE o SEE, la variazione in aumento del capitale proprio è incrementata del 40% per il periodo d’imposta di ammissione alla quotazione e per i due successivi. L’agevolazione è subordinata alla clausola di standstill e all’autorizzazione della Commissione europea. La circolare chiarisce che la maggiorazione riguarda solo i conferimenti e gli accantonamenti di utili deliberati dopo il 25 giugno 2014 e si applica, in presenza dei requisiti, dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014; dal quarto periodo d’imposta la maggiorazione non opera più. La base ACE maggiorata resta soggetta alle riduzioni dell’articolo 10 e ai limiti del patrimonio netto di cui all’articolo 11 del Decreto ACE.

Conversione dell’eccedenza ACE in credito IRAP

Il contribuente può scegliere, in tutto o in parte, se riportare l’eccedenza ACE ai fini IRES senza limiti temporali oppure convertirla in credito d’imposta IRAP. La conversione è definitiva e non è revocabile: la quota trasformata non può essere ripristinata come eccedenza IRES. Il credito non è utilizzabile in compensazione ex articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, ma solo in diminuzione dell’IRAP dovuta; perciò non si applicano il limite generale annuo di compensabilità, il blocco in presenza di debiti iscritti a ruolo, l’obbligo di visto di conformità e il limite di 250.000 euro dei crediti del quadro RU. Il credito si espone nel quadro RS e si ripartisce in cinque quote annuali di pari importo; le quote non utilizzate possono essere riportate in avanti nelle dichiarazioni IRAP, ma non cedute né chieste a rimborso.

Determinazione del credito e decorrenza

Per i soggetti IRES il credito si calcola applicando l’aliquota IRES alla quota di eccedenza trasformata; per i soggetti IRPEF si applicano le aliquote per scaglioni dell’articolo 11 TUIR, secondo le stesse modalità di determinazione dell’IRPEF. La disciplina si applica alle eccedenze maturate nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014: per i soggetti solari il primo utilizzo in dichiarazione avviene con UNICO 2015 e la prima quota annuale può essere impiegata dai versamenti dovuti dal 1° gennaio 2015. Per i periodi successivi l’eccedenza IRES non trasformata resta riportabile, ma non possono essere trasformate in credito IRAP le eccedenze pregresse già riportate.

Consolidato fiscale e trasparenza

Nel consolidato nazionale, l’eccedenza ACE dei singoli partecipanti è prima attribuita alla fiscal unit nei limiti di capienza del gruppo; l’eventuale residuo può essere riportato nei periodi successivi ai fini del singolo soggetto oppure trasformato in credito IRAP. Per le opzioni di consolidato esercitate dal 2015, le eccedenze maturate fino al 31 dicembre 2014 presso le singole società non trasferibili alla fiscal unit possono essere convertite solo in credito IRAP utilizzabile dalle stesse società. Analogo principio vale per la trasparenza fiscale: le eccedenze attribuite ai soci possono essere riportate o trasformate in credito IRAP; per le opzioni esercitate dal 2015, le eccedenze del periodo chiuso al 31 dicembre 2014 non attribuibili ai soci possono essere trasformate solo in credito IRAP della società partecipata.

Disciplina antielusiva speciale e disapplicazione

La circolare ribadisce che l’articolo 10 del Decreto ACE neutralizza automaticamente alcune operazioni infragruppo per evitare duplicazioni dell’agevolazione. L’istanza di disapplicazione è obbligatoria e va presentata in via preventiva, ossia prima della dichiarazione che recepisce gli effetti del comportamento oggetto di interpello; per il 2014, con UNICO 2015, il termine è indicato nel 2 luglio 2015. La valutazione della prevenzione riguarda il periodo d’imposta oggetto di disapplicazione e non le singole operazioni in sé. Vengono inoltre forniti criteri istruttori per i casi in cui la base ACE derivi solo da utili accantonati a riserva: occorre verificare assenza di conferimenti in denaro e di finanziamenti infragruppo provenienti da apporti esterni, prima di poter disapplicare la sterilizzazione.

Ambito della disciplina antielusiva: insieme α e insieme β

Le operazioni dell’insieme α riguardano soggetti ACEabili appartenenti al medesimo gruppo: conferimenti a favore di altri soggetti del gruppo, acquisto o incremento di partecipazioni in controllate, acquisto di aziende o rami d’azienda già appartenenti al gruppo e incremento dei crediti di finanziamento verso soggetti del gruppo. Tali operazioni penalizzano il soggetto che le pone in essere. L’insieme β riguarda invece i conferimenti da soggetti esteri non ACEabili: conferimenti da soggetti non residenti controllati da residenti e conferimenti da soggetti domiciliati in Stati o territori non white listed. In questi casi la penalizzazione colpisce il conferitario residente.

Criteri su operazioni infragruppo, controllo e finanziamenti

La circolare chiarisce che, se la base ACE deriva solo da utili accantonati a riserva, per disapplicare la disciplina dell’insieme α bisogna escludere sia conferimenti in denaro provenienti da qualsiasi soggetto sia finanziamenti infragruppo che possano a loro volta derivare da conferimenti esterni. La perdita del controllo prima della chiusura dell’esercizio non impedisce la sterilizzazione per conferimenti, acquisti di partecipazioni e acquisti di aziende, che hanno effetto permanente; per l’incremento dei crediti di finanziamento, invece, rileva solo il mantenimento del controllo a fine esercizio. Gli acquisti di partecipazioni di controllo con corrispettivo in natura sono esclusi dall’ambito della sterilizzazione per acquisti infragruppo, poiché manca un prezzo in denaro idoneo a generare duplicazioni. I c.d. depositi irregolari e i time deposit intercompany sono ricondotti ai crediti da finanziamento, mentre i contratti di cash pooling zero balance system non sono considerati finanziamenti ai fini dell’articolo 10.

Conferimenti esteri, look through e società quotate

Per i conferimenti da soggetti non residenti, la circolare adotta un approccio look through per individuare il controllante effettivo del conferente estero. La sterilizzazione opera se il controllante effettivo è residente in Italia e appartiene al medesimo gruppo del conferente estero e del conferitario, oppure, per i conferimenti da paesi non white listed, ogni volta che il conferimento provenga da soggetto non white listed, anche se non incluso nel gruppo del conferitario. Per le strutture a più livelli, la verifica deve considerare anche eventuali soci esteri di minoranza residenti in paesi non white listed. Per le società quotate, l’indagine può limitarsi ai sottoscrittori esteri che partecipano in misura superiore al 2%, in coerenza con gli obblighi di comunicazione al mercato.

Gestione delle istanze di disapplicazione per conferimenti esteri

Per ottenere la disapplicazione nelle ipotesi di conferimenti da soggetti esteri non white listed, il contribuente deve dimostrare sia la provenienza delle risorse da soggetti residenti in paesi white listed sia l’assenza di duplicazione del beneficio ACE. La prova richiede documentazione sulla filiera delle risorse, sulla residenza fiscale dei soggetti coinvolti e sulla trasparenza fiscale o economica dei veicoli esteri. La circolare elenca documenti esemplificativi per limited partnership e altri veicoli passanti. Se non si dimostra la provenienza white listed, l’istanza non può essere accolta; se invece manca la prova dell’assenza di duplicazione, la disapplicazione può essere ammessa solo per la parte eccedente i flussi di denaro potenzialmente duplicativi.

Ulteriori fattispecie elusive, rinuncia ai crediti e riserve da rivalutazione

La circolare richiama l’applicazione dell’articolo 37-bis del DPR n. 600/1973 per operazioni non espressamente previste dall’articolo 10 ma idonee a generare vantaggi ACE indebiti, come operazioni circolari finanziate a debito o trasferimenti di beni e risorse tra società e terzi in modo da duplicare la base ACE. In tema di rinuncia ai crediti, si conferma che rilevano ai fini ACE solo i crediti di natura finanziaria derivanti da precedenti finanziamenti in denaro, non quelli commerciali; la rinuncia o compensazione è trattata fiscalmente e contabilmente come apporto. Per le riserve da rivalutazione, quelle originariamente indisponibili non sono rilevanti al momento della nascita, ma diventano incrementi ACE per la quota di maggior valore successivamente realizzata al momento della riclassificazione, se formatesi dal periodo d’imposta 2011.

Applicazione alle stabili organizzazioni

Per le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, la base di partenza ACE è il maggiore tra il fondo di dotazione contabile al 31 dicembre 2010, al netto degli utili di esercizio, e il fondo congruo a fini fiscali alla stessa data. La variazione ACE comprende apporti in denaro della casa madre, utili mantenuti nella branch, rettifiche contabili e rettifiche fiscali, mentre i decrementi sono le riduzioni del fondo attribuite alla casa madre; perdite di esercizio e attribuzione dell’utile alla casa madre non rilevano come decrementi. Gli apporti in denaro rilevano dal momento del versamento con criterio pro rata temporis; le rettifiche fiscali rilevano solo nei limiti necessari a raggiungere la congruità fiscale e hanno natura temporanea, mentre le rettifiche contabili hanno natura definitiva. Se il fondo di dotazione viene rettificato in diminuzione in sede di procedura internazionale, la deduzione ACE già fruita sulla quota eccedente deve essere rettificata di conseguenza.

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