Circolare n. 25/E del 7/07/2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce numerosi chiarimenti, in continuità con la precedente n. 26/E del 2014, sul trattamento fiscale delle attività connesse a Expo Milano 2015. I temi principali riguardano l’IVA applicabile agli acquisti dei Commissariati Generali di Sezione e ai rapporti con fornitori e subappaltatori, la configurazione di stabili organizzazioni in Italia per i Partecipanti Ufficiali, gli obblighi del sostituto d’imposta, la tassazione del personale impiegato nell’evento e il regime IVA dei biglietti Expo e della loro rivendita. La circolare precisa anche i casi in cui il regime di non imponibilità ex Accordo BIE non è applicabile, le modalità di rimborso IVA e la documentazione da conservare.
Expo Milano 2015 – ulteriori chiarimenti fiscali e risposte a FAQ
Expo Milano 2015 – ulteriori chiarimenti fiscali
La circolare raccoglie le principali FAQ in materia fiscale relative alla partecipazione ad Expo Milano 2015, integrando i chiarimenti già forniti con la circolare n. 26/E del 2014. Il documento affronta soprattutto il regime IVA applicabile agli acquisti dei Commissariati Generali di Sezione, la gestione delle attività commerciali nei Padiglioni, la configurazione di stabili organizzazioni in Italia e la tassazione del personale impiegato nell’evento.
Regime di non imponibilità IVA ex Accordo BIE
La non imponibilità IVA prevista dall’articolo 10, comma 5, dell’Accordo tra il Governo italiano e il BIE si applica agli acquisti di beni e servizi e alle importazioni effettuati dai Commissariati Generali di Sezione per le attività ufficiali e istituzionali dei Partecipanti Ufficiali. La circolare precisa che il beneficio può riguardare la realizzazione dell’intero Padiglione espositivo, incluse le aree destinate ad attività commerciali, in quanto la struttura del Padiglione è riferibile nel suo complesso all’attività istituzionale del Commissariato.
Restano però esclusi dal regime agevolato:
- il rifornimento, il vettovagliamento e l’arredo degli spazi commerciali;
- gli acquisti di articoli destinati alla vendita in loco;
- le cucine, gli utensili e le uniformi del personale addetto a ristorazione o vendita;
- la successiva cessione a terzi dei beni da parte del Partecipante Ufficiale al termine dell’esposizione, che resta soggetta a IVA secondo le regole ordinarie.
Locazioni e utenze
La locazione di appartamenti per ospitare il personale del Commissariato durante Expo rientra nel regime di non imponibilità, se la locazione è effettuata esclusivamente per consentire la partecipazione dello Stato estero all’evento. Se il fornitore italiano ha già addebitato l’IVA, la sua restituzione avviene mediante nota di variazione in diminuzione ai sensi dell’articolo 26, commi 2 e 3, del DPR 633/1972, entro un anno dall’operazione.
Per le utenze di gas, elettricità, telefonia e servizi analoghi, il regime di non imponibilità si applica se i contratti sono intestati al Commissariato. Se invece le utenze sono intestate al proprietario degli appartamenti, i servizi vengono fatturati a quest’ultimo con IVA ordinaria e il costo può poi essere riaddebitato al Commissariato in regime di non imponibilità.
Attività commerciali, appalti e subappalti
La circolare chiarisce che il regime BIE non copre gli acquisti destinati ad attività commerciali svolte all’interno di Expo, a prescindere dal soggetto che li effettua. Per esempio, l’acquisto di prodotti alimentari destinati alla rivendita nel punto ristoro del Padiglione non può beneficiare della non imponibilità, perché è diretto a un’attività commerciale.
In materia di appalti e subappalti, il regime agevolativo si applica solo alle prestazioni rese direttamente al Commissariato Generale di Sezione o a un soggetto che abbia il potere di agire in nome e per conto del Commissariato con mandato con rappresentanza. Non si estende, invece, ai rapporti con un committente diverso. Per i subappalti nel settore edile, la circolare afferma che, se i servizi sono territorialmente rilevanti in Italia e riconducibili alla sezione F della classificazione ATECO 2007, può operare il reverse charge ex articolo 17, comma 6, lettera a), del DPR 633/1972, sempre che ricorrano i presupposti del rapporto di subappalto e dell’appartenenza di entrambi i soggetti al comparto dell’edilizia.
Acquisti intra-UE, black list e altri regimi IVA
La circolare estende il regime di non imponibilità anche agli acquisti intracomunitari effettuati dai Commissariati Generali di Sezione, a condizione che siano rispettate le condizioni dell’articolo 10, comma 5, dell’Accordo BIE e dell’articolo 38 del DL 331/1993.
Per gli acquisti destinati ad attività commerciali, invece, non opera alcuna agevolazione: in tali casi l’IVA va assolta in Italia secondo le regole ordinarie, anche con identificazione diretta o nomina di un rappresentante fiscale, ove necessario. In un caso di acquisto in Italia di beni destinati alla rivendita nel Gift Shop, la circolare distingue tra cessione interna e acquisto intracomunitario a seconda di chi effettua l’acquisto e chi organizza il trasporto.
Quanto alle prestazioni rese a soggetti con sede in Paesi black list, resta fermo l’obbligo di comunicazione secondo le regole ordinarie, poiché né l’Accordo BIE né altre disposizioni prevedono deroghe per le operazioni connesse all’evento. Le prestazioni di costruzione di stand fieristici sono comunque fuori campo IVA per mancanza di territorialità in Italia, ma ciò non esonera dagli adempimenti previsti dalla normativa black list.
Obblighi contabili e conservazione documentale
Se il Commissariato Generale di Sezione non svolge attività commerciale in Italia, non è tenuto a particolari obblighi contabili o dichiarativi ai fini fiscali. I moduli compilati per ottenere il regime di non imponibilità devono essere conservati con le stesse modalità previste per i documenti ufficiali del Commissariato, insieme alla documentazione dei pagamenti.
La circolare ammette anche una compilazione semplificata del form allegato alla Risoluzione n. 10/E del 2014: non è necessario elencare singolarmente tutti i beni e servizi, purché il contratto d’appalto sia allegato e descriva in modo chiaro e dettagliato le prestazioni oggetto dell’esecuzione.
Stabile organizzazione e partita IVA italiana
Quando il Commissariato svolge direttamente un’attività commerciale nel Padiglione, ad esempio gestione di ristorante, bar o negozio, si configura una stabile organizzazione in Italia, sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini IVA. In tal caso il Commissariato è soggetto passivo stabilito in Italia e deve presentare la dichiarazione di inizio attività ai sensi dell’articolo 35 del DPR 633/1972, mediante modello AA7/10, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività economica.
Se il Commissariato possiede già un codice fiscale italiano, l’Agenzia delle entrate attribuisce un nuovo identificativo valido come partita IVA. Nel modello va indicata la persona fisica che rappresenta la stabile organizzazione, presumibilmente il Commissario Generale di Sezione, con il relativo codice fiscale personale. Il trasferimento della sede del Commissariato presso il Padiglione non è obbligatorio.
La circolare chiarisce inoltre che l’apertura di un’unità locale presso la Camera di Commercio non equivale, di per sé, all’assenza di una stabile organizzazione: rileva la situazione sostanziale. Se l’unità locale svolge di fatto attività commerciale durante Expo, essa costituisce stabile organizzazione ai fini fiscali.
Detrazione, rimborsi IVA e rimborso prioritario
La stabile organizzazione ha diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti di beni e servizi utilizzati per l’attività commerciale, secondo le regole ordinarie. L’eventuale credito può essere compensato con altre imposte dovute in Italia, chiesto a rimborso oppure riportato all’anno successivo.
Per il rimborso annuale, la circolare richiama la soglia di euro 2.582,28 e i presupposti dell’articolo 30 del DPR 633/1972; la dichiarazione va presentata entro il 30 settembre dell’anno successivo. È possibile anche il rimborso infrannuale per i primi tre trimestri, mediante modello IVA TR, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, purché ricorrano le condizioni dell’articolo 38-bis, comma 2.
Per i soggetti che, come un’impresa che fattura ai Commissariati e registra crediti IVA rilevanti, il computo dell’aliquota media ai fini del rimborso trimestrale può tener conto anche delle operazioni non imponibili ex Accordo BIE. Tali operazioni non attribuiscono un autonomo titolo al rimborso, ma rientrano nel calcolo dell’aliquota media. Tuttavia, il rimborso prioritario non è riconosciuto se il soggetto non rientra nelle categorie tassativamente indicate dalla normativa e dai decreti attuativi.
SPV e trasferimento del codice fiscale
La circolare ammette la costituzione di uno special purpose vehicle, come una S.r.l., per svolgere le funzioni di Commissariato Generale di Sezione. Il codice fiscale già attribuito al Commissariato può essere trasferito allo SPV, che diventa il nuovo Commissariato, presentando il modello AA7/10 con la casella relativa all’inizio attività per soggetti già in possesso di codice fiscale.
Le fatture già emesse a nome del precedente Commissariato restano valide, purché la sostituzione sia documentata da atti ufficiali del Partecipante Ufficiale. Il nuovo Commissariato deve usare i moduli della Risoluzione n. 10/E del 2014 per gli acquisti in non imponibilità e deve risultare chiaro, anche nell’atto costitutivo, che il Commissario Generale di Sezione e il Partecipante Ufficiale restano illimitatamente responsabili dell’operato dello SPV.
Sostituto d’imposta
La circolare esclude una regola generale di esenzione dei Commissariati Generali di Sezione dagli obblighi di sostituto d’imposta. Occorre verificare la natura giuridica del soggetto e l’attività effettivamente svolta. Se il Commissariato non opera già in Italia come sostituto d’imposta e svolge solo attività istituzionale, non è tenuto a operare le ritenute sui compensi corrisposti, ad esempio, a un avvocato.
Se invece il Commissariato svolge un’attività commerciale in Italia, la stabile organizzazione deve adempiere agli obblighi di ritenuta previsti dagli articoli 23, 24, 25 e 25-bis del DPR 600/1973 nei confronti di dipendenti, collaboratori e lavoratori autonomi, oltre a effettuare i versamenti e presentare il modello 770.
Tassazione del personale
Per il personale assunto direttamente dal Commissariato, l’esenzione dall’imposizione diretta sui salari, emolumenti e indennità corrisposti dal Commissariato opera solo se i lavoratori non hanno cittadinanza italiana né residenza in Italia. La circolare ribadisce che la permanenza in Italia per Expo non fa acquisire automaticamente la residenza fiscale italiana.
Per i lavoratori dipendenti di imprese estere impiegati nella costruzione o gestione dei Padiglioni, la tassazione segue la Convenzione contro le doppie imposizioni applicabile. In base al criterio dei 183 giorni, i compensi sono imponibili solo nel Paese di residenza se il soggiorno in Italia non supera, in totale, i 183 giorni nell’anno fiscale, se le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro non residente in Italia e se l’onere non è sostenuto da una stabile organizzazione italiana.
Se tali condizioni non ricorrono e il datore di lavoro estero ha in Italia una stabile organizzazione, questa deve effettuare le ritenute; in mancanza, il lavoratore deve presentare la dichiarazione dei redditi in Italia e autoliquidare l’imposta.
Royalties e fee per concessione di spazi/attività commerciali
La fee percepita dal Partecipante Ufficiale per la concessione a terzi dell’attività di ristorazione o di spazi espositivi mantiene natura di servizio commerciale relativo ad attività fieristica ed espositiva ai fini IVA. Se la fee è percepita dalla stabile organizzazione italiana, essa concorre al suo reddito imponibile e al valore della produzione netta; se invece è percepita direttamente dal Partecipante Ufficiale estero, può essere soggetta a ritenuta in uscita ai sensi degli articoli 25, comma 4, e 26-quater del DPR 600/1973, ove ne ricorrano i presupposti e in coordinamento con l’eventuale Convenzione contro le doppie imposizioni.
Biglietti Expo e rivendita
I biglietti di accesso a Expo Milano 2015 sono soggetti a IVA al 10% e costituiscono documenti fiscali che assolvono l’obbligo di certificazione dei corrispettivi. Possono essere emessi all’atto del pagamento o anticipatamente per la successiva rivendita, con l’indicazione “emesso per la vendita da parte di” quando consegnati a terzi.
Chi rivende i biglietti non deve emettere fattura per la rivendita stessa, neppure su richiesta dell’acquirente, perché il titolo di accesso è già documento fiscale. Resta invece dovuta la fattura per l’aggio percepito dal rivenditore.
Se ad acquistare i biglietti è un Commissariato Generale di Sezione, la circolare esclude l’applicazione del regime di non imponibilità ex Accordo BIE, perché non è possibile stabilire a priori se l’acquisto sia destinato a finalità istituzionali. Se spettano biglietti gratuiti o ridotti, il titolo deve riportare la dicitura corrispondente, con applicazione dell’IVA al 10% sul prezzo ridotto nei casi previsti.
Punti principali
Regime IVA di non imponibilità per i Commissariati Generali di Sezione
Il regime di non imponibilità ex articolo 10, comma 5, dell’Accordo BIE si applica agli acquisti di beni e servizi e alle importazioni destinati alle attività ufficiali e istituzionali dei Commissariati Generali di Sezione. È ammesso per la realizzazione dell’intero Padiglione, comprese le aree commerciali, ma non per il rifornimento, l’arredo e il vettovagliamento degli spazi commerciali né per gli articoli destinati alla vendita. Sono escluse anche le attrezzature e le uniformi per ristorazione e vendita, nonché le cessioni finali a terzi da parte del Partecipante Ufficiale.
Locazioni, utenze e documentazione per recupero IVA
La locazione di appartamenti per ospitare il personale, se finalizzata esclusivamente alla partecipazione ad Expo, rientra nel regime di non imponibilità; l’IVA eventualmente addebitata può essere recuperata con nota di variazione emessa dal locatore entro un anno. Per gas, elettricità, telefonia e altre utenze, l’agevolazione spetta se i contratti sono intestati al Commissariato; se intestati al proprietario, questi riceve fattura con IVA e poi ribalta il costo in non imponibilità. I moduli utilizzati per ottenere il regime agevolato vanno conservati insieme alla relativa documentazione di pagamento.
Limiti applicativi: attività commerciali, appalti e subappalti
Il regime agevolato non si applica agli acquisti destinati ad attività commerciali, come l’acquisto di alimenti per la rivendita nel punto ristoro. Per i contratti di appalto e subappalto, la non imponibilità opera solo nei rapporti direttamente riferibili al Commissariato Generale di Sezione o a un soggetto che agisca con mandato con rappresentanza; non si estende ai rapporti con un committente diverso. Per i subappalti edili, se le opere sono territorialmente rilevanti in Italia e ricadono nella sezione F ATECO 2007, può applicarsi il reverse charge ex articolo 17, comma 6, lettera a), del DPR 633/1972.
Acquisti intra-UE, black list e altre regole IVA
Il beneficio ex Accordo BIE si estende anche agli acquisti intracomunitari, purché sussistano le condizioni dell’articolo 10, comma 5, e dell’articolo 38 del DL 331/1993. Gli acquisti destinati ad attività commerciali restano imponibili: il soggetto estero assolve l’IVA in Italia, di regola con reverse charge o mediante identificazione/rappresentante fiscale, secondo i casi. Per le prestazioni rese a soggetti black list si conferma l’obbligo di comunicazione secondo le regole ordinarie. Le prestazioni di costruzione di stand fieristici sono fuori campo IVA per mancanza di territorialità, ma ciò non esclude gli adempimenti dichiarativi previsti dalla normativa black list.
Stabile organizzazione in Italia dei Partecipanti Ufficiali
Se il Commissariato svolge attività commerciale in Italia, anche limitata alla durata dell’Expo, è considerato soggetto passivo stabilito in Italia e deve aprire una posizione IVA con modello AA7/10. L’apertura dell’unità locale non è sufficiente: conta la situazione sostanziale, e la stabile organizzazione esiste se vi sono mezzi umani e tecnici idonei all’attività commerciale. Il trasferimento della sede del Commissariato presso il Padiglione non è obbligatorio. I soggetti con stabile organizzazione detrattono e, se ne ricorrono i presupposti, possono chiedere rimborsi annuali o trimestrali dell’IVA, con le soglie e le condizioni ordinarie.
Determinazione del reddito e SPV
Per gli enti non commerciali non residenti che svolgono attività commerciale tramite stabile organizzazione in Italia, la circolare ammette l’applicazione del regime forfetario dell’articolo 145 TUIR se ricorrono i requisiti della contabilità semplificata ex articoli 18 e 20 DPR 600/1973. È chiarito anche che il codice fiscale assegnato al Commissariato può essere trasferito a uno SPV costituito come nuova struttura operativa, presentando il modello AA7/10. Le fatture già emesse a favore del vecchio Commissariato restano valide, purché la sostituzione risulti da atti ufficiali e la nuova struttura assuma correttamente il ruolo di Commissariato.
Sostituto d’imposta e personale
Il Commissariato Generale di Sezione non è automaticamente sostituto d’imposta: l’obbligo di operare ritenute dipende dalla sua natura e dal fatto che già svolga tale funzione in Italia. Se non opera in tale veste, non deve operare ritenute sui compensi corrisposti per attività istituzionali. Per il personale assunto direttamente dal Commissariato, l’esenzione dell’articolo 12 dell’Accordo BIE si applica solo se i lavoratori non hanno cittadinanza o residenza in Italia. Per lavoratori dipendenti di imprese estere impiegati a Expo, la tassazione dipende dal rispetto della regola dei 183 giorni e dall’eventuale presenza di una stabile organizzazione italiana del datore di lavoro.
Biglietti Expo e rivendita
I biglietti di accesso a Expo Milano 2015 sono titoli fiscali soggetti a IVA al 10% e certificano il corrispettivo incassato dall’Organizzatore; la loro emissione sostituisce la fatturazione. Chi li rivende, compreso il rivenditore ufficiale, non deve emettere fattura per la rivendita, ma solo per l’eventuale aggio. L’acquisto di biglietti da parte di un Commissariato Generale di Sezione non può fruire del regime di non imponibilità ex Accordo BIE, perché non è possibile stabilire a priori la finalità istituzionale dell’acquisto. Se spettano biglietti gratuiti o ridotti, il titolo deve riportare la relativa dicitura.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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