Circolare n. 23/E del 9/06/2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce la portata delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2015 al ravvedimento operoso, con particolare attenzione alla nuova riduzione sanzionatoria di cui alla lettera a-bis). Precisa che il nuovo termine dei 90 giorni si applica anche ai tributi locali e regionali, incluse le tasse automobilistiche, mentre le ulteriori riduzioni b-bis), b-ter) e b-quater) restano circoscritte ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate. Vengono distinti i casi di violazioni commesse mediante dichiarazione da quelli relativi agli omessi versamenti, con indicazione del momento da cui decorrono i termini per regolarizzare e dei limiti oltre i quali il ravvedimento non è più possibile.
Chiarimenti sul ravvedimento operoso ex art. 13, comma 1, lett. a-bis), d.lgs. n. 472/1997
Ravvedimento operoso – chiarimenti sulla lettera a-bis) dell’art. 13 d.lgs. n. 472/1997
La circolare interviene per chiarire la portata delle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2015 al ravvedimento operoso. L’obiettivo della riforma è quello di ampliare le possibilità di regolarizzazione spontanea delle violazioni, favorendo la compliance fiscale e riducendo il contenzioso, mediante un sistema più articolato di riduzioni sanzionatorie e di termini per rimediare alle irregolarità.
Quadro normativo e finalità della riforma
La disciplina del ravvedimento operoso, contenuta nell’art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, è stata profondamente innovata dall’art. 1, comma 637, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Prima della modifica, il ravvedimento era possibile solo entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui era stata commessa la violazione, oppure, in mancanza di dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione.
La nuova impostazione consente invece di regolarizzare, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, fino alla scadenza dei termini di accertamento, anche se la violazione è già stata constatata o se sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative conosciute formalmente dal contribuente. Rimane però escluso il ravvedimento quando sia stato notificato un atto di liquidazione o accertamento, oppure una comunicazione di irregolarità ex artt. 36-bis e 36-ter del d.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972.
Riduzioni sanzionatorie previste dalle nuove lettere del comma 1
La circolare riepiloga le nuove ipotesi di riduzione della sanzione introdotte dal legislatore:
- lettera a-bis): un nono del minimo se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, oppure, se non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore;
- lettera b-bis): un settimo del minimo se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo, oppure entro due anni dall’omissione o dall’errore;
- lettera b-ter): un sesto del minimo se la regolarizzazione avviene oltre tali termini;
- lettera b-quater): un quinto del minimo se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’art. 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo le esclusioni previste dagli artt. 6, comma 3, e 11, comma 5, del d.lgs. n. 471/1997.
La circolare precisa che la lettera b-quater), pur non contenendo un espresso limite applicativo, va intesa come riferita ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, in coerenza con il richiamo alla constatazione delle violazioni relative a leggi finanziarie.
Ambito applicativo della lettera a-bis)
Il punto centrale della circolare riguarda la nuova lettera a-bis). In base al tenore letterale della norma, essa non è limitata ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, ma si estende anche ai tributi locali e regionali. La Direzione richiama espressamente, tra questi, le tasse automobilistiche.
Con riferimento a tali ultimi tributi, la Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale ha precisato che la disposizione si applica sull’intero territorio nazionale, quindi anche nelle Regioni Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna. Per i tributi locali e regionali restano comunque ferme le modalità di regolarizzazione già in vigore prima della riforma; a titolo esemplificativo, viene richiamato il cosiddetto ravvedimento lungo di cui alla lettera b) per IMU e TASI, utilizzabile entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello della violazione.
Distinzione tra violazioni dichiarative e omessi versamenti
La circolare chiarisce che la lettera a-bis) introduce una forma di ravvedimento “intermedia” tra il ravvedimento breve di 30 giorni, previsto dalla lettera a), e quello più ampio della lettera b). La sua applicazione va letta in funzione della natura della violazione.
In particolare:
- per gli omessi versamenti, il contribuente può beneficiare della riduzione se regolarizza entro 90 giorni dalla scadenza del pagamento;
- per le violazioni diverse dagli omessi versamenti e da quelle commesse mediante dichiarazione, vale una analoga finestra di 90 giorni dalla commissione della violazione;
- per le violazioni commesse mediante dichiarazione, il termine di 90 giorni decorre dalla scadenza del termine per presentare la dichiarazione.
La circolare sottolinea che la locuzione normativa fa riferimento alle sole violazioni commesse mediante presentazione della dichiarazione, come quelle relative al contenuto e alla documentazione della dichiarazione dei redditi o dell’IVA.
Esempio applicativo sulle violazioni dichiarative
A titolo esemplificativo viene richiamata la violazione di cui all’art. 8, comma 3-bis, del d.lgs. n. 471/1997, relativa all’omissione o incompletezza della dichiarazione dei redditi nella parte concernente spese e componenti negativi ex art. 110, comma 11, del TUIR. Tale violazione è punita con una sanzione amministrativa pari al 10% dell’importo complessivo non indicato, con un minimo di 500 euro e un massimo di 50.000 euro.
Se la regolarizzazione interviene entro 90 giorni dalla scadenza della dichiarazione, la sanzione può essere ridotta, ai sensi della lettera a-bis), a un nono del minimo edittale.
Omessi versamenti risultanti dalla dichiarazione
Diversamente, le violazioni derivanti dall’omesso o carente versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione non si considerano commesse mediante la dichiarazione, poiché si perfezionano con il mancato pagamento alla scadenza. Ciò vale, ad esempio, per i versamenti a saldo o in acconto delle imposte sui redditi e per i tributi locali e regionali.
In questi casi, pur essendo l’importo determinato in dichiarazione o comunque determinabile per taluni tributi come IMU e TASI, il dies a quo del ravvedimento ex lettera a-bis) coincide con la scadenza del versamento e non con la presentazione della dichiarazione.
Rapporti tra le diverse finestre temporali di regolarizzazione
La circolare precisa infine che, una volta decorsi i termini previsti dalle lettere a) e a-bis), è comunque possibile regolarizzare le violazioni entro il termine più ampio della lettera b). Per i soli tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate restano inoltre disponibili le ulteriori finestre di cui alle lettere b-bis) e b-ter).
La Direzione conclude invitando le strutture periferiche a osservare puntualmente i principi e le istruzioni fornite.
Punti principali
Oggetto dell’intervento normativo
La legge di stabilità 2015 ha riformato in modo rilevante il ravvedimento operoso, ampliandone tempi e modalità di utilizzo per favorire la compliance fiscale e ridurre il contenzioso. La disciplina consente oggi la regolarizzazione fino ai termini di accertamento, salvo i casi in cui siano già stati notificati atti di liquidazione o accertamento, oppure comunicazioni di irregolarità che precludono il ravvedimento.
Ambito soggettivo e tributi interessati
La nuova lettera a-bis) si applica, secondo la circolare, non solo ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate ma anche ai tributi locali e regionali, comprese le tasse automobilistiche. Per queste ultime, l’applicazione riguarda l’intero territorio nazionale, incluse Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna. Restano ferme le modalità ordinarie di ravvedimento già previste per i tributi locali e regionali, come il ravvedimento lungo per IMU e TASI.
Riduzioni sanzionatorie introdotte
La circolare riepiloga le nuove misure di riduzione della sanzione: un nono del minimo entro 90 giorni dalla scadenza della dichiarazione o dall’omissione/errore; un settimo del minimo entro la dichiarazione dell’anno successivo o entro due anni; un sesto del minimo oltre tali termini; un quinto del minimo dopo la constatazione della violazione, salvo le esclusioni previste dal d.lgs. n. 471/1997. La lettura della lettera b-quater) è ritenuta implicitamente limitata ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate.
Interpretazione della nuova lettera a-bis)
La lettera a-bis) introduce una forma di ravvedimento intermedia tra il ravvedimento breve entro 30 giorni e quello ordinario più ampio. La norma opera in tre scenari: omessi versamenti, altre violazioni non dichiarative e violazioni commesse mediante dichiarazione. In quest’ultimo caso, il termine dei 90 giorni decorre dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione.
Violazioni commesse mediante dichiarazione
Rientrano nella fattispecie, ad esempio, le irregolarità relative al contenuto o alla documentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette e dell’IVA. È richiamato il caso dell’art. 8, comma 3-bis, d.lgs. n. 471/1997, che punisce l’omissione o l’incompletezza della dichiarazione dei redditi relativamente a specifiche spese e componenti negativi, con sanzione dal 10% al minimo di 500 euro e massimo di 50.000 euro; se regolarizzata entro 90 giorni, la sanzione è ridotta a un nono del minimo.
Omessi versamenti e decorrenza del termine
Le violazioni da omesso o carente versamento risultanti dalla dichiarazione non sono considerate commesse mediante la dichiarazione, poiché si perfezionano con il mancato pagamento alla scadenza. Per tali violazioni, il termine per il ravvedimento ex lettera a-bis) decorre dalla scadenza del versamento e non dal termine di presentazione della dichiarazione.
Rapporti con gli altri termini di ravvedimento
Decorso il termine per il ravvedimento breve di cui alla lettera a) e quello di 90 giorni di cui alla lettera a-bis), resta possibile sanare le violazioni entro il termine previsto dalla lettera b). Per i soli tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, si applicano anche i termini più lunghi di cui alle lettere b-bis) e b-ter).
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