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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7026/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La Gebsattel, terza interessata che abita da anni l'immobile oggetto di confisca, ha impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di riesame avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che disponeva l'esecuzione del certificato di confisca (emesso ai sensi dell'art. 14 del Reg. UE 2018/1805) sull'immobile di proprieta' del padre. La ricorrente sosteneva di essere proprietaria di fatto dell'immobile e estranea ai reati fiscali del padre e deduceva che l'art. 28 del d.lgs. 21/6/2017 n.108 le avrebbe consentito di proporre il riesame.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei limiti esposti: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha applicato la conversione dell'impugnazione (art. 568, comma 5 c.p.p.). Ha ritenuto che l'art. 28 del d.lgs. 108/2017 non sia applicabile alla materia del riconoscimento reciproco delle decisioni di confisca (Reg. UE 2018/1805) e ha qualificato l'originaria richiesta di riesame come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p., disponendo la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova per il prosieguo.

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) 2018/1805

    Base normativa per l'esecuzione del certificato di confisca e per il riconoscimento reciproco della confisca: il provvedimento del GIP è stato emesso in base a tale regolamento; la disciplina della confisca reciproca non rientra nella materia regolata dall'art. 28 del d.lgs. 108/2017.

  • Decreto legislativo 21 giugno 2017, n. 108

    La Corte ha interpretato l'art. 28 come relativo al ricorso avverso il sequestro probatorio nell'ambito dell'ordine europeo di indagine (EIO) e non applicabile al riconoscimento/attuazione delle decisioni di confisca previste dal Reg. UE 2018/1805.

  • Codice di procedura penale

    Principio di conversione dell'impugnazione proposta con mezzo diverso da quello prescritto: il giudice che riceve l'atto deve accertare l'impugnabilità e la voluntas impugnationis e trasmettere gli atti al giudice competente senza rigettare d'ufficio l'atto per il mero vizio di forma.

  • Codice di procedura penale

    La Corte ha qualificato la domanda originaria come opposizione ai sensi di questa norma, cioè come rimedio esperibile avverso provvedimenti di confisca, e ha disposto che la stessa sia trattata dal GIP competente.

  • Codice di procedura penale

    Norma sul riesame (mezzo di impugnazione): la Corte ha ritenuto che la procedura di riesame disciplinata da questo articolo non si applica alla materia della confisca riconosciuta in base al Reg. UE 2018/1805.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

    Richiamata dalla ricorrente in rapporto al diritto a un giusto processo; presente nella censura ma la decisione si è concentrata su corretta qualificazione del rimedio procedurale e sulla necessità di consentire il sindacato giurisdizionale attraverso l'opposizione.

Massime di principio

  • La disciplina dell'ordine europeo di indagine (d.lgs. 108/2017, art. 28) riguarda gli atti di perquisizione e sequestro probatorio e non si estende automaticamente alle decisioni di confisca oggetto di riconoscimento reciproco ai sensi del Reg. UE 2018/1805.
  • Quando una parte impugna un provvedimento con un mezzo procedurale errato, il giudice destinatario dell'atto deve verificare l'impugnabilità e la volontà di impugnare (voluntas impugnationis) e, se presenti, applicare la conversione prevista dall'art. 568, comma 5, c.p.p., trasmettendo gli atti al giudice competente anziché dichiarare immediatamente l'inammissibilità.
  • I provvedimenti di esecuzione di certificati di confisca (Reg. UE 2018/1805) devono essere impugnati con i rimedi previsti per la confisca; in particolare la contestazione deve essere qualificata e trattata, quando ricorre il presupposto, come opposizione ex art. 667 c.p.p.
  • Un terzo che dichiari diritti di proprieta' sull'immobile confiscato e la sua estraneita' ai reati che hanno determinato la confisca può proporre rimedi processuali mirati (es. opposizione) per ottenere la valutazione del suo diritto alla restituzione.
  • In fase di impugnazione occorre sempre verificare la natura del provvedimento (cautelare vs. definitorio/esecutivo) perché la natura influisce sul rimedio esperibile e sulla competenza giurisdizionale.

Testo integrale

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