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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/249

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/249 della Commissione, del 1° febbraio 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Folar de Valpaços (IGP)]

Normativa europea32017R0249

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione della denominazione "Folar de Valpaços" nel registro delle DOP e IGP dell’Unione, qualificandola come indicazione geografica protetta. La registrazione segue la pubblicazione della domanda presentata dal Portogallo e l’assenza di opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L’atto produce effetti generali nell’Unione ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Iscrizione nel registro UE della denominazione geografica protetta "Folar de Valpaços" come indicazione geografica protetta (IGP).

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla registrazione, a livello dell’Unione europea, della denominazione "Folar de Valpaços" per un prodotto alimentare originario del Portogallo. Riguarda in particolare i prodotti rientranti nella classe 2.3 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, ossia prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Folar de Valpaços (IGP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/249 della Commissione registra la denominazione "Folar de Valpaços" come indicazione geografica protetta nell’ambito dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. La decisione è adottata a seguito della pubblicazione della domanda presentata dal Portogallo e dell’assenza di opposizioni nel procedimento previsto dal diritto dell’Unione.

Presupposti della registrazione

La Commissione richiama l’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, che disciplina la pubblicazione della domanda di registrazione, e l’articolo 51, relativo alla fase di opposizione. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione, la denominazione può essere iscritta nel registro UE.

Oggetto della tutela

L’articolo 1 dispone la registrazione della denominazione "Folar de Valpaços" come IGP. La denominazione identifica un prodotto compreso nella classe 2.3 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, vale a dire prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria. Per i professionisti del settore, ciò implica l’applicazione del regime di tutela proprio delle indicazioni geografiche protette in tutto il territorio dell’Unione.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è inoltre espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure nazionali di recepimento.

Disposizioni principali

Registrazione della denominazione

L’articolo 1 iscrive la denominazione "Folar de Valpaços" come IGP nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Classificazione del prodotto

La denominazione registrata identifica un prodotto appartenente alla classe 2.3 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, cioè prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria.

Base giuridica e assenza di opposizioni

Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. La registrazione consegue alla pubblicazione della domanda ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), e all’assenza di dichiarazioni di opposizione ai sensi dell’articolo 51 dello stesso regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaqualità dei prodotti alimentariindicazioni geograficheregistri europei

Testo integrale

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