Regolamento (UE) 2017/200
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/200 della Commissione, del 1° febbraio 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce la classificazione doganale vincolante di una specifica merce nella nomenclatura combinata, al fine di garantire un’applicazione uniforme delle regole tariffarie nell’Unione. L’apparecchio descritto nell’allegato viene classificato nel codice NC 8527 19 00 come ricevitore per la radiodiffusione non combinato con un apparecchio per la riproduzione del suono. Il regolamento prevede inoltre un periodo transitorio di tre mesi per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi già rilasciate.
Classificazione nella nomenclatura combinata di un apparecchio elettronico ricevente radio DAB/FM con funzione Bluetooth/A2DP nel codice NC 8527 19 00.
Ambito di applicazione
Si applica alla classificazione doganale, ai fini della nomenclatura combinata dell’Unione, delle merci descritte nell’allegato al regolamento, in particolare di un apparecchio elettronico per la ricezione di emissioni di radiodiffusione DAB e FM dotato di altoparlante incorporato, connettività Bluetooth/A2DP, presa per cuffie e possibilità di collegamento a trasformatore esterno. Ha efficacia generale negli Stati membri dell’Unione europea in quanto regolamento direttamente applicabile. Sono rilevanti anche le informazioni tariffarie vincolanti (ITV) già rilasciate per merci interessate che non siano conformi alla nuova classificazione, le quali possono continuare a essere invocate per tre mesi dall’entrata in vigore.
Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/200 della Commissione interviene per garantire un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87. In base ai poteri conferiti dal codice doganale dell’Unione, la Commissione definisce la classificazione di una specifica merce descritta nell’allegato, vincolando l’interpretazione tariffaria negli Stati membri.
Finalità e base giuridica
La misura è adottata ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare dell’articolo 57, paragrafo 4, e dell’articolo 58, paragrafo 2. I considerando chiariscono che, per assicurare uniformità applicativa, è necessario stabilire il codice NC corretto per le merci elencate nell’allegato, applicando le regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata fissate dal regolamento (CEE) n. 2658/87.
Ambito oggettivo della classificazione
L’allegato riguarda un apparecchio elettronico per la ricezione di emissioni di radiodiffusione tramite tecnologia DAB e FM, delle dimensioni di circa 115 × 180 × 120 mm, funzionante anche senza sorgente esterna di energia. L’apparecchio è dotato di altoparlante incorporato, connettività Bluetooth/Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), presa per cuffie e presa per trasformatore elettrico esterno.
Codice NC attribuito e ragioni tecniche
L’articolo 1, in combinazione con l’allegato, classifica la merce nel codice NC 8527 19 00. La motivazione riportata nell’allegato si fonda sulle regole generali 1 e 6 della nomenclatura combinata, sulla sezione XVI, nota 3, e sul testo delle voci e sottovoci 8527 e 8527 19 00.
La Commissione osserva che, oltre alla funzione di ricezione radiodiffusiva, l’apparecchio riceve, converte e trasmette dati tramite il profilo A2DP; tale funzione è ricondotta alla voce 8517. Di conseguenza, il prodotto non può essere considerato combinato con un apparecchio per la riproduzione del suono della voce 8519 e deve essere classificato come apparecchio ricevente per la radiodiffusione non combinato con un apparecchio per la riproduzione del suono.
Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti
L’articolo 2 disciplina il regime transitorio delle informazioni tariffarie vincolanti già rilasciate. Le ITV non conformi al regolamento possono continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, in linea con l’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e natura vincolante
Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati sulla classificazione doganale delle merci interessate.
Disposizioni principali
Classificazione della merce nell’allegato
L’articolo 1 dispone che le merci descritte nella colonna 1 della tabella allegata siano classificate nel codice NC indicato nella colonna 2. Per l’apparecchio elettronico DAB/FM descritto, la classificazione è nel codice NC 8527 19 00.
Motivazione tecnica della classificazione
L’allegato indica che la classificazione è fondata sulle regole generali 1 e 6 della nomenclatura combinata, sulla sezione XVI, nota 3, e sul testo dei codici NC 8527 e 8527 19 00. La funzione Bluetooth/A2DP è considerata una funzione di ricezione, conversione e trasmissione dati rientrante nella voce 8517, per cui l’apparecchio non è qualificato come combinato con un apparecchio per la riproduzione del suono della voce 8519.
Periodo transitorio per le informazioni tariffarie vincolanti
L’articolo 2 consente che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento continuino a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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