Regolamento (UE) 2017/686
Regolamento delegato (UE) 2017/686 della Commissione, del 1° febbraio 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/96 per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione dei veicoli agricoli e forestali (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul quadro tecnico applicabile ai veicoli agricoli e forestali, rinviando di alcuni anni talune date di applicazione per i trattori delle categorie T2, T4.1 e C2 con motori da 56 a 130 kW. La finalità è evitare vuoti normativi e consentire una transizione più graduale dalla fase IIIB alla fase IV delle prescrizioni sulle emissioni. Viene inoltre reso più flessibile, per tali trattori nella fase IV, il limite quantitativo dei veicoli immessi sul mercato nel regime di flessibilità.
Modifica il regolamento delegato (UE) 2015/96 introducendo un rinvio dei termini applicabili ai trattori agricoli e forestali delle categorie T2, T4.1 e C2 e adeguando il regime di flessibilità per le emissioni dei motori.
Ambito di applicazione
Si applica ai veicoli agricoli e forestali, in particolare ai trattori delle categorie T2, T4.1 e C2 definiti all'articolo 4, paragrafi 3, 6 e 9, del regolamento (UE) n. 167/2013, muniti di motori nell'intervallo di potenza 56-130 kW. Incide sugli operatori economici che richiedono l'omologazione, immettono sul mercato o mettono in servizio tali veicoli nell'Unione. Ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri e si applica dal terzo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE; le modifiche sono finalizzate a ricalibrare la transizione verso la fase IV delle prescrizioni sulle emissioni.
Modifica del regime tecnico per emissioni e flessibilità nei trattori agricoli e forestali
Il regolamento delegato (UE) 2017/686 modifica il regolamento delegato (UE) 2015/96 per adeguare la disciplina transitoria relativa alle prescrizioni ambientali e alle unità di propulsione dei veicoli agricoli e forestali. L'intervento risponde all'esigenza di evitare che, per talune categorie di trattori e in relazione alla progressione verso la fase IV dei limiti di emissione, si determinino imposizioni tecniche non ancora concretamente soddisfabili o interruzioni nell'omologazione e nella commercializzazione.
Contesto e finalità
Nei considerando la Commissione spiega che, per i motori ad accensione spontanea da 56 a 130 kW montati su trattori delle categorie T2, T4.1 e C2, la disciplina originaria prevedeva una progressiva applicazione dei limiti di fase IIIB e di fase IV con date diverse per omologazione e immissione sul mercato. Il regolamento interviene per introdurre un periodo transitorio di un anno, così da consentire ancora l'omologazione, l'immissione sul mercato e la messa in servizio dei veicoli conformi alla fase IIIB, e per adattare il regime di flessibilità nella successiva fase IV, così da favorire una transizione industriale più graduale.
Ambito soggettivo e oggettivo
Le modifiche riguardano i veicoli agricoli e forestali delle categorie T2, T4.1 e C2, come definite dall'articolo 4, paragrafi 3, 6 e 9, del regolamento (UE) n. 167/2013. L'ambito materiale è circoscritto ai trattori muniti di motori rientranti nell'intervallo di potenza 56-130 kW e incide sui profili di omologazione, immissione sul mercato e, indirettamente, sulle possibilità di messa in servizio. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal terzo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Rinvio delle date di applicazione
L'articolo 1, punto 1, sostituisce l'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/96. Per i veicoli delle categorie T2, T4.1 e C2, le date previste dall'articolo 9, paragrafi 3 quater e 3 quinquies, della direttiva 97/68/CE sono posticipate di 4 anni ai fini dell'omologazione e dell'immissione sul mercato. Le date previste dall'articolo 9, paragrafo 4 bis, della medesima direttiva sono posticipate di 3 anni. Sono inoltre posticipate di 3 anni le clausole transitorie e derogatorie richiamate dall'articolo 9, paragrafo 4 bis, dall'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 97/68/CE e dall'articolo 39 del regolamento (UE) n. 167/2013.
Regime di flessibilità nella fase IV
L'articolo 1, punto 2, sostituisce il punto 1.1.1 dell'allegato V. Viene confermato il limite generale del 20% del numero annuale di veicoli immessi sul mercato dal costruttore per ciascuna categoria di motori, calcolato sulla media delle vendite degli ultimi cinque anni nel mercato dell'Unione. Tuttavia, per i soli trattori delle categorie T2, T4.1 e C2 nella fase IV, il limite viene innalzato al 150% del numero annuale di veicoli immessi sul mercato dal costruttore per ciascun intervallo di potenza. Se il costruttore è attivo nell'Unione da meno di cinque anni, la media va calcolata sul periodo effettivo di commercializzazione.
Entrata in vigore e forza giuridica
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rinvio dei termini di omologazione e immissione sul mercato
L'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/96 è sostituito per prevedere che, ai fini dell'omologazione e dell'immissione sul mercato dei veicoli agricoli e forestali delle categorie T2, T4.1 e C2, le date previste dall'articolo 9, paragrafi 3 quater e 3 quinquies, della direttiva 97/68/CE siano posticipate di 4 anni. Le date di cui all'articolo 9, paragrafo 4 bis, della stessa direttiva sono posticipate di 3 anni. Anche le clausole transitorie e derogatorie richiamate dall'articolo 9, paragrafo 4 bis, dall'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 97/68/CE e dall'articolo 39 del regolamento (UE) n. 167/2013 sono posticipate di 3 anni.
Regime di flessibilità per la fase IV
L'allegato V, punto 1.1.1, è sostituito per confermare, in via generale, che il numero di veicoli immessi sul mercato nel regime di flessibilità non può superare il 20% del numero annuale di veicoli immessi sul mercato dal costruttore, per ciascuna categoria di motori, calcolato come media delle vendite degli ultimi cinque anni sul mercato dell'Unione. In deroga, solo per i trattori delle categorie T2, T4.1 e C2 nella fase IV, il limite è elevato al 150% del numero annuale di veicoli immessi sul mercato dal costruttore, per ciascun intervallo di potenza. Se il costruttore opera nell'Unione da meno di cinque anni, la media è calcolata sul periodo effettivo di commercializzazione.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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