Regolamento (UE) 2017/184
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/184 della Commissione, del 1° febbraio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione modifica il regime sanzionatorio UE relativo all’Iraq, aggiornando l’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003. In particolare, prende atto della decisione del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 26 gennaio 2017 e sopprime una voce dall’elenco delle persone o entità soggette a congelamento di fondi e risorse economiche. L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 con la soppressione di una voce dall'elenco soggetto a congelamento di fondi e risorse economiche relative all'ex governo iracheno.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli Stati membri e, indirettamente, ai soggetti pubblici e privati tenuti a rispettare il regime restrittivo previsto dal regolamento (CE) n. 1210/2003 sulle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq. L’intervento normativo riguarda esclusivamente l’allegato III di tale regolamento, cioè l’elenco degli enti pubblici, entità giuridiche, agenzie, persone fisiche e giuridiche, organismi ed entità dell’ex governo iracheno ai cui fondi e risorse economiche situati fuori dell’Iraq al 22 maggio 2003 si applica il congelamento. La modifica consiste nella cancellazione di una specifica voce dell’elenco, con effetto per l’intero territorio dell’Unione a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento.
Modifica del regime UE di restrizioni nei confronti dell’Iraq
Il regolamento di esecuzione aggiorna l’elenco delle persone e delle entità soggette a congelamento di fondi e risorse economiche nell’ambito delle misure restrittive UE relative all’Iraq. L’intervento è limitato all’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 e recepisce l’evoluzione intervenuta a livello ONU con la decisione del comitato per le sanzioni del 26 gennaio 2017.
Presupposto normativo e contenuto della modifica
La Commissione richiama il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e il regolamento (CE) n. 1210/2003, in particolare l’articolo 11, lettera b), come base giuridica dell’atto. Dai considerando emerge che l’allegato III elenca gli enti pubblici, le entità giuridiche, le agenzie, le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità dell’ex governo iracheno ai cui fondi e risorse economiche situati fuori dell’Iraq al 22 maggio 2003 si applica il congelamento. In ragione della cancellazione disposta in sede ONU, la Commissione sopprime la voce n. 13 dell’elenco, relativa ad AMANAT AL-ASIMA.
Effetti pratici della soppressione
La cancellazione della voce dall’allegato III implica che il soggetto indicato non rientra più, per effetto di questo atto, nell’elenco delle persone o entità assoggettate alla misura di congelamento prevista dal regolamento (CE) n. 1210/2003. Per gli operatori che applicano le misure restrittive UE, ciò comporta l’aggiornamento immediato dei controlli su fondi e risorse economiche riconducibili al nominativo eliminato.
Entrata in vigore e efficacia negli Stati membri
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003
L’articolo 1 dispone che l’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 sia modificato conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nella soppressione della voce n. 13, relativa ad AMANAT AL-ASIMA, con indirizzo P.O. Box 11151, Masarif, near Baghdad Muhafadha, Al-Kishia, Baghdad, Iraq.
Base normativa e motivazione della modifica
Il regolamento si fonda sull’articolo 11, lettera b), del regolamento (CE) n. 1210/2003. La modifica è giustificata dalla decisione del 26 gennaio 2017 del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che ha cancellato una voce dall’elenco delle persone o entità sottoposte a congelamento.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre stabilito che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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