Regolamento (UE) 2017/174
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/174 della Commissione, del 1° febbraio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione applicabili a taluni ortofrutticoli, da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata nell'ambito della disciplina UE dei mercati agricoli. I valori sono fissati in un allegato per singolo codice NC e per origine geografica, con un codice "ZZ" per le altre origini. Il provvedimento richiama la determinazione giornaliera dei valori in base a dati variabili e dispone l'applicazione immediata dalla data di pubblicazione.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato del regolamento, classificati per codice NC e, per ciascun prodotto, per paese terzo di origine. I valori forfettari sono utilizzati ai fini della determinazione del prezzo di entrata previsto dalla disciplina UE dei mercati agricoli. Il regolamento ha efficacia generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro; entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione di taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/174 della Commissione fissa i valori forfettari all'importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Il provvedimento si inserisce nella disciplina dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua l'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede un calcolo giornaliero dei valori sulla base di dati variabili.
Base giuridica e contesto normativo
La Commissione richiama il TFUE, il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. In particolare, quest'ultimo stabilisce i criteri per la fissazione, da parte della Commissione, dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi per i prodotti e i periodi elencati nell'allegato XVI, parte A. La motivazione evidenzia che tali valori sono determinati in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda le importazioni nell'Unione di alcuni prodotti ortofrutticoli freschi identificati per codice NC nell'allegato. Per ciascun prodotto sono indicati i valori forfettari in funzione del paese terzo di origine, con distinzioni specifiche per origini come IL, MA, TR, EG, TN, JM, US, CL, CN, ZA e con il codice ZZ per le altre origini. I valori sono espressi in EUR/100 kg e sono funzionali al calcolo del prezzo di entrata.
Disposizione sostanziale
L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione applicabili sono quelli riportati nell'allegato del regolamento. Non sono previste ulteriori procedure, condizioni o deroghe nel testo analizzato, ma solo la quantificazione puntuale dei valori per ciascun codice NC e origine.
Entrata in vigore ed efficacia
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia immediata nel sistema giuridico degli Stati membri.
Disposizioni principali
Base normativa e finalità
Il regolamento si fonda sul TFUE, sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. La Commissione esercita il potere di fissare i valori forfettari all'importazione per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento (UE) n. 543/2011, in attuazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. L'allegato riporta i valori in EUR/100 kg per specifici codici NC e per diverse origini (paesi terzi).
Decorrenza ed efficacia
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa inoltre che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Contenuto dell'allegato
L'allegato elenca i valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli, distinguendo tra codici NC e codici paese di origine; il codice "ZZ" indica "altre origini". I valori sono espressi in EUR/100 kg e coprono, tra gli altri, i codici 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 91 00, 0709 93 10, 0805 10 22/24/28, 0805 21 10/90, 0805 29 00, 0805 22 00, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90.
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