Cassazione Penale, Ordinanza n. 08695/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta distrattiva. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per i finanziamenti effettuati nei confronti di una società terza, sostenendo in sostanza che la ricostruzione dei fatti fosse errata. Con il secondo motivo ha contestato la qualificazione giuridica della condotta, sostenendo che i fatti avrebbero dovuto essere ricondotti, non alla bancarotta patrimoniale fraudolenta, ma a una fattispecie di bancarotta semplice. Con il terzo motivo ha censurato il trattamento sanzionatorio, lamentando il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante del danno di rilevante gravità ex art. 219, comma 1, l. fall.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili perché sostanzialmente ripetitivi di censure già dedotte nei gradi di merito e diretti a sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio; inoltre sono stati giudicati manifestamente infondati, poiché la motivazione della sentenza impugnata dava conto del fatto che i finanziamenti contestati avevano comportato un rilevante esborso patrimoniale della società fallita per finalità estranee all'oggetto sociale, con prospettiva di vantaggio pressoché inesistente, integrando così bancarotta fraudolenta patrimoniale. Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché attinente al trattamento sanzionatorio ed era sorretto da motivazione adeguata, avendo la Corte territoriale valorizzato l'obiettiva gravità dei fatti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 219, comma 1, l. fall.
È richiamato quale base dell'aggravante del danno di rilevante gravità, rispetto alla quale è stata negata la prevalenza delle attenuanti generiche per la obiettiva gravità dei fatti.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, pur formalmente dedotte come violazione di legge o vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove o a riproporre questioni già esaminate nei gradi di merito.
- Integra bancarotta fraudolenta patrimoniale la condotta che determini un notevole impiego o esborso di risorse della società fallita per finalità estranee all'oggetto sociale, quando la prospettiva di un apprezzabile vantaggio per la società sia sostanzialmente inesistente.
- La qualificazione della condotta come bancarotta fraudolenta patrimoniale non è esclusa dalla mera qualificazione difensiva dell'operazione come finanziamento, ove l'operazione abbia prodotto un rilevante depauperamento del patrimonio sociale senza concreta utilità per l'impresa.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio, incluse quelle relative al bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti, sono inammissibili in cassazione quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- La gravità oggettiva del fatto può giustificare il diniego di prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante del danno di rilevante gravità.
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