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Sentenza

Sentenza del 09/08/2017 n. 19801 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la validità della notificazione di una cartella di pagamento relativa alle imposte dell'anno 2006. Il contribuente sosteneva che la notifica fosse giuridicamente inesistente perché eseguita direttamente da Equitalia mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario o di altro soggetto notificatore. L'Agenzia delle Entrate contestava tale conclusione, sostenendo che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, consente all'agente della riscossione di notificare direttamente la cartella tramite servizio postale. In subordine, deduceva che la tempestiva impugnazione della cartella aveva comunque dimostrato il raggiungimento dello scopo della notificazione. Il secondo motivo riguardava la pretesa carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate rispetto a Equitalia.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate e dichiarato assorbito il secondo. Ha stabilito che la cartella di pagamento può essere notificata direttamente dall'agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità dell'ufficiale giudiziario, di una relata di notifica o degli adempimenti previsti per la notificazione degli atti giudiziari. La ricezione della cartella e la sua tempestiva impugnazione hanno inoltre dimostrato il raggiungimento dello scopo dell'atto, sanando comunque ogni eventuale nullità. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata con rinvio alla medesima Commissione, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26

    La cartella di pagamento può essere notificata anche mediante invio diretto, da parte dell'agente della riscossione, di una raccomandata con avviso di ricevimento.

    La norma consente la notificazione diretta della cartella tramite servizio postale ordinario, senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario o di altri soggetti abilitati e senza necessità di una relata di notifica.

  • Art. 156, comma 3, codice di procedura civile

    La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

    La tempestiva conoscenza dell'atto e la sua impugnazione sanano l'eventuale nullità della notificazione.

  • Art. 160 codice di procedura civile

    La disciplina delle nullità della notificazione è applicabile anche alla cartella di pagamento; tali vizi non determinano necessariamente l'inesistenza dell'atto.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60

    Rende applicabili alle notificazioni degli atti tributari, per quanto compatibili, le regole del codice di procedura civile, compreso il principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19

    È stato invocato dall'Agenzia delle Entrate con riferimento alla legittimazione passiva, ma la relativa questione è rimasta assorbita dall'accoglimento del primo motivo.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    È stato richiamato dal contribuente per sostenere che la cartella traesse origine da un'attività dell'ente impositore; la Corte non ha deciso definitivamente tale questione, considerandola assorbita.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento può essere validamente notificata direttamente dall'agente della riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza ufficiale giudiziario e senza relata di notifica.
  • La notificazione si perfeziona, di regola, alla data risultante dall'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o dal consegnatario.
  • La tempestiva impugnazione della cartella dimostra che il destinatario ne ha avuto conoscenza e, quindi, sana eventuali vizi di nullità della notificazione.
  • La distinzione tra inesistenza e nullità è rilevante: l'inesistenza ricorre solo quando mancano gli elementi essenziali per riconoscere un'attività come notificazione; gli altri vizi procedurali sono normalmente qualificabili come nullità sanabile.
  • In una situazione analoga, non è sufficiente contestare l'assenza dell'ufficiale giudiziario: occorre verificare la modalità concreta prevista dall'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, l'effettiva ricezione della raccomandata e l'eventuale tempestiva impugnazione dell'atto.

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