Cassazione Civile, Ordinanza n. 29504/2022 del 10/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza instaurato da un contribuente per ottenere l’esecuzione di una precedente sentenza passata in giudicato che gli aveva riconosciuto il diritto al rimborso del 90% dell’IRPEF versata in eccedenza per gli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992, in applicazione della disciplina agevolativa per eventi calamitosi. L’Amministrazione finanziaria aveva opposto di aver già adempiuto solo in parte, pagando una somma pari alla metà di quanto riconosciuto, richiamando i limiti quantitativi e procedurali introdotti dall’art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017 e dal provvedimento direttoriale attuativo. Il giudice dell’ottemperanza aveva invece ritenuto che il giudicato non fosse soggetto a tali limiti e aveva nominato un commissario ad acta per l’integrale esecuzione. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia ha denunciato violazione della normativa che disciplina i rimborsi e la loro attuazione, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto applicare i limiti e le modalità operative previsti dalla normativa sopravvenuta, tenendo conto della capienza delle risorse stanziate e delle procedure contabili speciali previste per l’eventuale pagamento in assenza di fondi sufficienti.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato al giudice a quo affinché rivaluti il giudizio di ottemperanza applicando il principio di diritto enunciato. La Corte ha affermato che il giudice dell’ottemperanza deve verificare la disponibilità dei fondi destinati ai rimborsi e, in caso di incapienza, deve determinare specificamente il quomodo dell’attuazione del giudicato, anche tramite commissario ad acta e ricorso alle procedure di contabilità pubblica, compreso lo speciale ordine di pagamento in conto sospeso. Ha invece escluso che la normativa sui limiti di spesa possa comportare una falcidia del diritto patrimoniale già accertato con sentenza definitiva. Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289
90% dell'IRPEF versata in eccedenza
è la base del diritto al rimborso riconosciuto con la sentenza passata in giudicato
art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190
disciplina i rimborsi per i benefici fiscali connessi a eventi calamitosi e i relativi limiti di stanziamento
art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91, conv. in L. 3 agosto 2017, n. 123
introduce limiti e modalità di attuazione dei rimborsi, rilevanti nella fase esecutiva/ottemperanza
art. 70, commi 7 e 10, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
il giudizio di ottemperanza consente al giudice di integrare il dictum e in cassazione sono deducibili anche errori in procedendo inerenti a tale attività
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma evocata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 3 Cost.
la Corte esclude che la disciplina in esame violi il principio di eguaglianza
art. 24 Cost.
la Corte esclude la lesione del diritto di difesa o di tutela giurisdizionale
art. 117 Cost.
la Corte esclude la violazione degli obblighi convenzionali richiamati tramite il parametro costituzionale
art. 6 CEDU
richiamato come parametro convenzionale, ma la Corte ritiene rispettato il giusto equilibrio
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
la disciplina fiscale è ritenuta compatibile con il margine di apprezzamento statale e con il principio del giusto equilibrio
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in L. 28 dicembre 1997, n. 30
consente, in presenza dei presupposti, l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso
d.m. 1 ottobre 2002
richiamato come fonte sulle modalità e caratteristiche dello speciale ordine di pagamento
d.m. 24 giugno 2015
richiamato come fonte sulle modalità e caratteristiche dello speciale ordine di pagamento
art. 29, comma 1, d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, conv. in L. 28 febbraio 2020, n. 8
citato quale ulteriore modifica della disciplina dei rimborsi
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di ottemperanza, il giudice non deve limitarsi a prendere atto del giudicato, ma deve anche integrare il comando con le specifiche modalità esecutive necessarie a renderlo effettivo quando la normativa di settore lo richieda.
- La disciplina che limita o condiziona l’erogazione materiale del rimborso per ragioni di capienza delle risorse non incide di per sé sull’an e sul quantum del diritto sostanziale già accertato con sentenza definitiva, ma regola la fase di attuazione del comando giudiziale.
- In caso di incapienza dei fondi destinati al rimborso, il giudice dell’ottemperanza deve verificare la situazione finanziaria e adottare i provvedimenti necessari, anche nominando un commissario ad acta e disponendo l’uso degli strumenti contabili previsti dall’ordinamento, tra cui lo speciale ordine di pagamento in conto sospeso.
- Non è desumibile dalla disciplina considerata una falcidia definitiva del credito del contribuente già giudizialmente accertato; l’eventuale insufficienza delle risorse impone solo di modulare le modalità di esecuzione.
- In materia fiscale, il legislatore può introdurre meccanismi di attuazione dei rimborsi compatibili con il margine di apprezzamento statale e con il principio del giusto equilibrio tra interesse pubblico alla gestione delle risorse e diritto individuale al rimborso.
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