Direttiva 2004/93
Direttiva 2004/93/CE della Commissione, del 21 settembre 2004, che modifica la direttiva 76/768/CEE per adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III(Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna la disciplina europea sui prodotti cosmetici per adeguarla al progresso tecnico, modificando gli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE. In particolare, inserisce nell’elenco delle sostanze vietate numerose sostanze classificate CMR e rimuove dall’allegato III una sostanza che non può più beneficiare della deroga. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 1° ottobre 2004 e garantire la progressiva cessazione della commercializzazione dei prodotti non conformi entro termini brevi e definiti.
Adeguamento tecnico della disciplina UE sui prodotti cosmetici mediante aggiornamento degli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE, con ampliamento dell’elenco delle sostanze vietate e soppressione di una deroga.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti cosmetici immessi sul mercato nell’Unione europea/Comunità e, per il testo rilevante ai fini del SEE, anche nell’ambito dello Spazio economico europeo. Incide su fabbricanti e importatori stabiliti nella Comunità, nonché sulla vendita e messa a disposizione ai consumatori finali dei prodotti cosmetici non conformi. L’intervento riguarda specificamente le sostanze chimiche elencate negli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE, con esclusione/cessazione della possibilità di utilizzo per le sostanze inserite nell’allegato II o espunte dall’allegato III.
Direttiva 2004/93/CE della Commissione: adeguamento tecnico degli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE sui prodotti cosmetici
La direttiva interviene sulla disciplina comunitaria dei prodotti cosmetici per adeguarla al progresso tecnico, in attuazione della direttiva quadro 76/768/CEE. Il provvedimento si fonda sull’esigenza, richiamata nei considerando, di rafforzare il divieto d’uso nei cosmetici delle sostanze CMR e di allineare gli allegati tecnici al parere del comitato scientifico competente (SCCNFP).
Obiettivi e finalità
L’obiettivo principale è aggiornare gli elenchi delle sostanze vietate o soggette a restrizione nei prodotti cosmetici. La Commissione dà seguito alla logica della direttiva 76/768/CEE, come modificata dalla direttiva 2003/15/CE, secondo cui le sostanze CMR di categoria 1 e 2 sono da escludere dall’uso cosmetico e quelle di categoria 3 possono essere ammesse solo previa valutazione scientifica positiva.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica ai prodotti cosmetici immessi sul mercato nella Comunità e incide direttamente sugli operatori economici che li fabbricano o importano all’interno della Comunità. Le misure nazionali devono inoltre disciplinare la fase di commercializzazione e messa a disposizione al consumatore finale dei prodotti non conformi. Il testo è qualificato come rilevante ai fini del SEE.
Modifiche agli allegati tecnici della direttiva 76/768/CEE
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II e dell’allegato III, parte 1, della direttiva cosmetici secondo il contenuto dell’allegato alla direttiva 2004/93/CE. L’allegato sostitutivo contiene un elenco molto ampio di sostanze inserite nell’allegato II, quindi vietate nei cosmetici, tra cui numerose sostanze classificate CMR o sostanze pericolose specifiche.
Tra gli effetti normativi più rilevanti:
- inserimento nell’allegato II di sostanze già classificate come pericolose o CMR, comprese numerose sostanze chimiche organiche, composti di nichel e cobalto, idrocarburi, pesticidi e altre sostanze nominate singolarmente;
- mantenimento/rafforzamento del divieto per alcune sostanze che presentano soglie tecniche o condizioni specifiche;
- cancellazione, nella parte I dell’allegato III, del numero di riferimento 55, con conseguente soppressione della deroga ivi prevista.
Regime delle sostanze CMR
I considerando chiariscono il criterio sostanziale seguito dalla direttiva. Le sostanze classificate come CMR di categoria 1 e 2, se non già elencate, devono essere inserite nell’allegato II della direttiva 76/768/CEE, cioè nell’elenco delle sostanze vietate. Le sostanze CMR di categoria 3 devono essere anch’esse inserite nell’allegato II, salvo il caso in cui siano state valutate dal SCCNFP e ritenute accettabili per l’uso nei cosmetici.
Questo significa che la direttiva non si limita a una correzione formale, ma realizza un’obbligazione di risultato per gli Stati membri: assicurare che tali sostanze non siano utilizzate nei cosmetici, salvo le eccezioni espressamente riconosciute dal sistema della direttiva 76/768/CEE.
Obblighi per gli Stati membri e tempi di commercializzazione
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per impedire la commercializzazione dei prodotti cosmetici non conformi secondo una disciplina transitoria a doppio binario:
- entro 3 mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni nazionali di recepimento, i prodotti non conformi non possono più essere immessi sul mercato da fabbricanti o importatori stabiliti all’interno della Comunità;
- entro 6 mesi dalla stessa data, tali prodotti non possono più essere venduti o messi a disposizione dei consumatori finali.
La direttiva lascia agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi di attuazione, ma vincola il risultato finale e fissa termini uniformi per l’eliminazione dal mercato dei prodotti non conformi.
Recepimento, notifica e tecnica di rinvio
L’articolo 3, paragrafo 1, fissa il termine di recepimento al 1° ottobre 2004. Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e comunicarne immediatamente il testo alla Commissione, insieme a una tavola di concordanza tra le misure nazionali e la direttiva.
Le misure nazionali devono inoltre contenere un riferimento alla direttiva oppure essere accompagnate da tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. La direttiva lascia agli Stati la scelta concreta delle modalità del riferimento.
Il paragrafo 2 impone inoltre la comunicazione alla Commissione del testo delle principali disposizioni nazionali adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono tutti gli Stati membri.
Implicazioni operative per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, il testo è rilevante soprattutto per la verifica di conformità delle formulazioni cosmetiche, della supply chain e delle scorte di magazzino. Occorre controllare se le sostanze impiegate rientrano tra quelle inserite nell’allegato II o tra quelle espunte dall’allegato III, nonché gestire i tempi di esaurimento stock e di ritiro dal mercato secondo i termini di 3 e 6 mesi previsti dall’articolo 2.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati II e III della direttiva cosmetici
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II e dell’allegato III, parte 1, della direttiva 76/768/CEE conformemente all’allegato della direttiva 2004/93/CE. L’allegato sostitutivo amplia in modo molto esteso l’elenco delle sostanze vietate e aggiorna il regime delle sostanze soggette a restrizioni.
Inasprimento del divieto per sostanze CMR
I considerando chiariscono che le sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) di categoria 1, 2 e 3 ai sensi della direttiva 67/548/CEE sono, in linea di principio, vietate nei cosmetici. Le sostanze CMR di categoria 1 e 2 che non figurano già nell’allegato II devono esservi inserite; quelle di categoria 3 devono essere inserite nell’allegato II salvo che siano state valutate dal SCCNFP e ritenute accettabili per l’impiego nei prodotti cosmetici.
Cancellazione di una deroga dall’allegato III
L’allegato, punto 3, cancella dalla parte I dell’allegato III, parte 1, il numero di riferimento 55, eliminando la possibilità di mantenere in quel regime di eccezione la sostanza interessata.
Termini di commercializzazione per i prodotti non conformi
L’articolo 2 prevede che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie affinché, entro 3 mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni nazionali di recepimento di cui all’articolo 3, paragrafo 1, i prodotti cosmetici non conformi non siano immessi sul mercato da fabbricanti o importatori stabiliti nella Comunità. Inoltre, tali prodotti non devono essere venduti o messi a disposizione dei consumatori finali dopo 6 mesi dalla stessa data.
Termine di recepimento e obblighi di trasposizione
L’articolo 3, paragrafo 1, impone agli Stati membri di mettere in vigore entro il 1° ottobre 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure nazionali e una tavola di concordanza. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri.
Comunicazione delle misure nazionali e degli atti di diritto interno
L’articolo 3, paragrafo 2, richiede la comunicazione alla Commissione del testo delle principali disposizioni nazionali adottate nel settore disciplinato dalla direttiva, oltre al testo delle misure di recepimento e alla tavola di concordanza.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 4 stabilisce che la direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 5 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
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