Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2004/95

Direttiva 2004/95/CE della Commissione, del 24 settembre 2004, che modifica la direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di bifentrin e di famoxadone in essa fissate(Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32004L0095

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna l'allegato II della direttiva 90/642/CEE sostituendo i limiti massimi di residui per bifentrin e famoxadone in vari prodotti vegetali. La modifica si fonda su valutazioni di rischio che escludono, ai livelli fissati, il superamento delle dosi giornaliera accettabile e, per il famoxadone, della dose acuta di riferimento. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 25 marzo 2005 e applicare le nuove disposizioni dal 26 marzo 2005.

Modifica della direttiva 90/642/CEE per aggiornare le quantità massime di residui di bifentrin e famoxadone in determinati prodotti di origine vegetale.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell'Unione europea, che devono recepirla nell'ordinamento interno, e riguarda i limiti massimi di residui di antiparassitari in o su specifici prodotti di origine vegetale elencati nell'allegato della direttiva 90/642/CEE, come modificato. Incide in particolare sulle categorie di frutta, ortaggi, legumi, semi oleosi, patate, tè e luppolo. Restano salve le possibilità, richiamate dal considerando 10, per gli Stati membri di stabilire quantità massime provvisorie per il famoxadone ai sensi della direttiva 91/414/CEE.

Direttiva 2004/95/CE della Commissione: limiti massimi di residui di bifentrin e famoxadone

La direttiva interviene sulla disciplina comunitaria dei residui di antiparassitari nei prodotti di origine vegetale, aggiornando la direttiva 90/642/CEE con riferimento a bifentrin e famoxadone. La modifica si fonda su nuove informazioni di impiego e su valutazioni di sicurezza che, ai livelli fissati, escludono effetti non accettabili per il consumatore.

Finalità e contesto normativo

La Commissione richiama la direttiva 91/414/CEE, che attribuisce agli Stati membri la competenza a rilasciare autorizzazioni per i prodotti fitosanitari su colture specifiche, sulla base della valutazione degli effetti su salute umana, animali e ambiente. I considerando chiariscono che i limiti massimi di residui devono riflettere l'uso minimo efficace dei prodotti fitosanitari e vanno mantenuti sotto controllo, potendo essere modificati alla luce di nuovi dati, informazioni e utilizzi.

Oggetto della modifica

L'articolo 1 dispone che i limiti massimi di residui per bifentrin e famoxadone, indicati nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE, siano sostituiti con quelli contenuti nell'allegato della presente direttiva. L'allegato elenca i valori per categorie di prodotti vegetali, tra cui:

  • frutta fresca, secca o non cotta e frutta a guscio;
  • pomacee e drupacee;
  • bacche e piccola frutta;
  • ortaggi freschi, congelati o secchi;
  • legumi, semi oleosi, patate;
  • tè e luppolo.

In diversi casi il limite è fissato al limite inferiore di determinazione analitica, indicato con l'asterisco (*1), e talune quantità massime sono qualificate come provvisorie, con il richiamo all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE.

Valutazioni di sicurezza e base scientifica

Nei considerando la Commissione precisa che le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari devono tenere conto dell'esposizione degli operatori, degli astanti e degli effetti sugli ambienti terrestre, acquatico e atmosferico, oltre che dell'impatto derivante dal consumo di residui. Le valutazioni dell'esposizione alimentare, effettuate secondo le procedure comunitarie e gli orientamenti OMS, hanno portato alla conclusione che:

  • per bifentrin e famoxadone le quantità massime fissate non comportano il superamento delle assunzioni giornaliere accettabili;
  • per famoxadone, l'esposizione acuta non comporta il superamento della dose acuta di riferimento;
  • per bifentrin non è necessaria una dose acuta di riferimento e quindi non si impone una valutazione a breve termine.

Limiti provvisori e margini di discrezionalità degli Stati membri

Il considerando 10 è rilevante per gli operatori perché conferma che la fissazione o la modifica di limiti comunitari provvisori non esclude la possibilità per gli Stati membri di stabilire quantità massime provvisorie per famoxadone ai sensi della direttiva 91/414/CEE e del relativo allegato VI. La Commissione ritiene che un periodo di quattro anni sia sufficiente per consentire ulteriori utilizzazioni della sostanza attiva; allo scadere di tale periodo i limiti provvisori dovrebbero diventare definitivi.

Recepimento, applicazione e adempimenti nazionali

L'articolo 2 impone agli Stati membri di:

  • adottare e pubblicare entro il 25 marzo 2005 le disposizioni interne necessarie;
  • applicare tali disposizioni dal 26 marzo 2005;
  • comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure nazionali e una tavola di concordanza;
  • inserire un riferimento alla direttiva nelle misure di recepimento, oppure corredarle di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale;
  • trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia.

Per il professionista, il termine di trasposizione è quindi il 25 marzo 2005, con efficacia applicativa dal giorno successivo.

Entrata in vigore e destinatari

Ai sensi dell'articolo 3, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 stabilisce che i destinatari sono gli Stati membri.

Impatto pratico

La direttiva ha rilievo per i soggetti della filiera agroalimentare, in particolare produttori, importatori e operatori che commercializzano prodotti vegetali potenzialmente contenenti residui di bifentrin o famoxadone. Il dato centrale è che i limiti di residuo da considerare ai fini della conformità normativa sono quelli riportati nell'allegato della direttiva, recepiti poi nell'ordinamento nazionale dagli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dei limiti massimi di residui

L'articolo 1 dispone la sostituzione, nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE, delle quantità massime di residui di antiparassitari relative a bifentrin e famoxadone con quelle riportate nell'allegato della direttiva. L'allegato dettaglia i limiti per numerose categorie di prodotti vegetali, distinguendo tra limiti espressi in mg/kg e indicazioni provvisorie o al limite inferiore di determinazione analitica.

Recepimento nazionale e applicazione

L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 25 marzo 2005 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, con applicazione dal 26 marzo 2005. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di concordanza, e il provvedimento nazionale deve contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredato all'atto della pubblicazione ufficiale.

Comunicazione delle disposizioni interne

Sempre l'articolo 2, paragrafo 2, prevede che gli Stati membri comunichino alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 indica come destinatari gli Stati membri.

Valutazione scientifica e ragioni della modifica

Nei considerando si precisa che i limiti sono stati aggiornati a seguito di nuove informazioni su impieghi del bifentrin e del famoxadone. La Commissione richiama le valutazioni comunitarie del rischio, basate anche sugli orientamenti OMS, dalle quali risulta che i limiti fissati non comportano il superamento dell'assunzione giornaliera accettabile; per il famoxadone si afferma inoltre che l'esposizione acuta non supera la dose acuta di riferimento, mentre per il bifentrin non è necessaria una valutazione a breve termine.

Natura provvisoria di alcuni limiti

Il considerando 10 chiarisce che la fissazione o modifica a livello comunitario di quantità massime provvisorie di residui non impedisce agli Stati membri di stabilire quantità massime provvisorie per il famoxadone ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), e dell'allegato VI della direttiva 91/414/CEE. È indicato che un periodo di quattro anni è ritenuto sufficiente per consentire ulteriori utilizzazioni della sostanza attiva, dopo il quale i limiti provvisori dovrebbero diventare definitivi.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareprodotti fitosanitariresidui di antiparassitariagricolturatutela dei consumatori

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.