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direttiva

Direttiva 2004/89

Direttiva 2004/89/CE della Commissione, del 13 settembre 2004, che adatta per la quinta volta al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia(Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32004L0089

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna per la quinta volta al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE, sostituendone l’allegato con il riferimento al RID applicabile dal 1° gennaio 2004. L’intervento serve a mantenere allineata la disciplina UE sul trasporto ferroviario di merci pericolose alle modifiche della normativa internazionale COTIF/RID. Gli Stati membri devono recepire le misure entro il 1° ottobre 2004 e comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni adottate e una tavola di concordanza.

Adeguamento tecnico dell’allegato della direttiva 96/49/CE al RID 2004 per il trasporto ferroviario di merci pericolose

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in relazione al recepimento e all’applicazione delle norme armonizzate sul trasporto ferroviario di merci pericolose. L’intervento riguarda l’allegato della direttiva 96/49/CE, sostituito con il riferimento al RID 2004 dell’appendice B della COTIF; sono previste solo le adattazioni terminologiche necessarie, con sostituzione delle espressioni "parte contraente" e "gli Stati o le ferrovie" con "Stato membro". La direttiva ha carattere tecnico e non introduce un regime autonomo distinto, ma aggiorna il rinvio normativo al regolamento internazionale vigente; il testo nelle lingue ufficiali della Comunità sarà pubblicato quando disponibile la traduzione delle modifiche del RID 2004.

Adeguamento tecnico della disciplina UE sul trasporto ferroviario di merci pericolose

La direttiva 2004/89/CE della Commissione interviene come aggiornamento tecnico della direttiva 96/49/CE, allo scopo di mantenere coerente la normativa unionale con la versione 2004 del RID, applicabile dal 1° gennaio 2004. Il provvedimento richiama la necessità di recepire l’evoluzione periodica della disciplina internazionale COTIF/RID nel settore del trasporto ferroviario di merci pericolose.

Finalità e contesto normativo

La direttiva si fonda sull’articolo 8 della direttiva 96/49/CE e sul parere del comitato per il trasporto di merci pericolose di cui all’articolo 9 della medesima direttiva. Dai considerando emerge che il RID viene normalmente aggiornato con cadenza biennale; dopo l’aggiornamento entrato in vigore il 1° gennaio 2003 e il relativo periodo transitorio fino al 30 giugno 2003, vi è stato un ulteriore aggiornamento eccezionale che è entrato in vigore il 1° gennaio 2004. Per questo motivo l’allegato della direttiva 96/49/CE deve essere sostituito.

Oggetto dell’intervento

L’articolo 1 sostituisce l’allegato della direttiva 96/49/CE con il rinvio al regolamento concernente il trasporto internazionale di merci per ferrovia (RID) contenuto nell’allegato I dell’appendice B della COTIF, in vigore dal 1° gennaio 2004. Il testo precisa inoltre che, ai fini dell’applicazione nell’ordinamento dell’Unione, le espressioni "parte contraente" e "gli Stati o le ferrovie" devono intendersi sostituite da "Stato membro".

Ambito di applicazione e conseguenze operative

La direttiva riguarda gli Stati membri, che devono adeguare il proprio diritto interno alle modifiche tecniche introdotte. Non disciplina in modo autonomo il trasporto di merci pericolose, ma aggiorna il quadro di riferimento già previsto dalla direttiva 96/49/CE. Le versioni nelle lingue ufficiali della Comunità saranno pubblicate quando sarà disponibile in tali lingue il testo delle modifiche della versione 2004 del RID.

Obblighi di recepimento e comunicazione

L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare entro il 1° ottobre 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali misure devono essere comunicate immediatamente alla Commissione, insieme a una tavola di concordanza tra le disposizioni nazionali e la direttiva. Le misure di recepimento devono inoltre contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.

Comunicazione delle norme interne essenziali

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva. Si tratta di un obbligo di cooperazione e trasparenza funzionale al controllo del recepimento.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono tutti gli Stati membri.

Indicazioni pratiche per i professionisti

Per avvocati e commercialisti, il contenuto rilevante è soprattutto di natura recepitoria e di allineamento tecnico: occorre verificare che la normativa nazionale sul trasporto ferroviario di merci pericolose sia stata aggiornata entro il termine del 1° ottobre 2004 e che il rinvio al RID 2004 risulti correttamente coordinato nel diritto interno. La direttiva lascia agli Stati membri margini limitati, concentrati essenzialmente sulle modalità di recepimento e di citazione formale dell’atto; il risultato obbligatorio è l’adeguamento della disciplina nazionale al RID vigente.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato della direttiva 96/49/CE

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato alla direttiva 96/49/CE con il regolamento concernente il trasporto internazionale di merci per ferrovia (RID), quale figura nell’allegato I dell’appendice B della COTIF, in vigore dal 1° gennaio 2004. È inoltre stabilita un’adattazione terminologica per l’ordinamento UE, sostituendo le espressioni "parte contraente" e "gli Stati o le ferrovie" con "Stato membro".

Termine di recepimento e obblighi di comunicazione

L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di mettere in vigore entro il 1° ottobre 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure di recepimento e una tavola di concordanza tra tali misure e la direttiva; quando adottano le disposizioni, esse devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri.

Comunicazione delle disposizioni interne essenziali

L’articolo 2, paragrafo 2, impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 prevede che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 stabilisce che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

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